Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4105 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 18/02/2011), n.4105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24339/2009 proposto da:

S.L. (OMISSIS), I.G.

(OMISSIS), L.G. (OMISSIS), R.W.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO

96, presso lo studio dell’avvocato TAVERNITI BRUNO, rappresentati e

difesi dall’avvocato VALETTINI Roberto, giuste procure a margine dei

ricorsi;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO Alessandro, NICOLA VALENTE, GIUSEPPINA GIANNICO,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

INAIL (OMISSIS), ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di

livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo

studio dell’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RASPANTI RITA, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 879/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

24/10/08, depositata il 31/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Genova, confermando la sentenza di primo grado, appellata dai lavoratori-assicurati con formulazione di conclusioni nei confronti dell’Inps, rigettava le domande proposte, in giudizi separati successivamente riuniti, da I.G., L. G., S.L. e R.W. contro l’Inps (oltre che contro l’Inail), di applicazione del beneficio di rivalutazione della contribuzione per esposizione all’amianto, a norma della L. n. 271 del 1993, art. 13, comma 8. Il giudice di primo grado aveva ritenuto tale beneficio incompatibile con l’accesso da parte dell’attore al prepensionamento previsto per i dipendenti del gruppo Efim.

I lavoratori appellanti, osservava la Corte d’appello, avevano criticato tale decisione sostenendo che doveva essere accertata l’esistenza del loro diritto alla maggiorazione contributiva, poichè in caso positivo essi dovevano essere ammessi all’opzione per il trattamento più favorevole, con eventuale revoca da parte dell’Inps del beneficio del prepensionamento.

La Corte di merito rilevava che nella specie non era applicabile, ratione temporis, la disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla L. n. 326 del 2003, che esplicitamente esclude la possibilità di usufruire della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto da parte di soggetti che si erano già avvalsi di discipline comportanti l’anticipazione del pensionamento o l’aumento dell’anzianità contributiva. Riteneva, tuttavia, che ugualmente dovesse escludersi il cumulo degli aumenti di anzianità contributiva derivanti dall’applicazione della normativa in materia di amianto e dalle norme in materia di prepensionamento. Escludeva anche che coloro che avessero fruito del prepensionamento potessero rinunciarvi ed optare per l’accredito dei contributi figurativi per esposizione all’amianto; ciò in quanto il D.L. n. 185 del 1994, art. 10, comma 5, prevede che le domande di prepensionamento sono irrevocabili (per la ragione che la fruizione del prepensionamento ha prodotto effetti non più revocabili sul rapporto di lavoro del pensionato).

S.L. e gli altri lavoratori propongono separati ricorsi per cassazione. L’Inps resiste con controricorso. L’Inail con controricorso chiede che sia dichiarato inammissibile il ricorso nei suoi confronti, in quanto il suo difetto di legittimazione passiva era stato dichiarato dal giudice di primo grado e non era stato posto in discussione con l’atto di appello.

I ricorsi deve essere dichiarati inammissibili nei confronti dell’Inail, che risulta essere stato evocato già in appello senza formulazione di domande nei suoi confronti. E’ ormai pacifica in giurisprudenza, del resto, la sua estraneità alle domande relative ai benefici contributivi da esposizione all’amianto.

I ricorsi risultano inammissibili anche nei confronti dell’Inps, in applicazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis, in quanto il quesito di diritto formulato a conclusione del relativo motivo di censura (con cui si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in relazione al D.L. n. 516 del 1994, artt. 4 e 5, convertito dalla L. n. 598 del 1994) è tutto incentrato su una questione concretamente estranea alla fattispecie, e cioè sulla possibilità del computo anche dell’anzianità contributiva derivante dalla maggiorazione contributiva per esposizione ultradecennale all’amianto ai fini dell’accesso al prepensionamento. Infatti nella specie, come è pacifico, i lavoratori hanno potuto accedere al prepensionamento a prescindere dalla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto.

Dichiarato i ricorsi inammissibili, le spese vengono regolate in base al criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi; condanna i ricorrenti a rimborsare le spese ai due controricorrenti, liquidate per ciascuno in Euro 20,00 per esborsi ed Euro 1000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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