Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4104 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. I, 22/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.P., rappresentato e difeso dall’avv. MARRA A. L.,

come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’economia e delle finanze, domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che per

legge la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2130/2007 della Corte d’appello di Napoli,

depositato il 21 dicembre 2007;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

udito il difensore;

Udite le conclusioni del P.M., Dr. SORRENTINO Federico, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli ha condannato il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento della somma di Euro 3.200,00 in favore di F.P., che aveva proposto domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio di lavoro, promosso il 12 ottobre 2000 e non ancora definito in primo grado dal T.A.R. Campania alla data del 14 giugno 2007.

Ricorre per cassazione F.P. e deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l’inadeguatezza sia dell’indennità riconosciutagli sia delle spese liquidategli.

Il ricorso è manifestamente infondato per quanto attiene al merito, fondato per quanto attiene alle spese.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il giudice investito della domanda di equa riparazione del danno derivante dalla irragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 7001, n. 89, deve preliminarmente accertare se sia stato violato il termine di ragionevole durata, identificando puntualmente quale sia la misura della durata ragionevole del processo in questione, essendo questo un elemento imprescindibile, logicamente e giuridicamente preliminare, per il corretto accertamento dell’esistenza del danno e per l’eventuale liquidazione dell’indennizzo” (Cass., sez. 1^, 9 settembre 2005, n. 17999, m. 584619).

Nel caso in esame i giudici del merito hanno determinato in tre anni la durata ragionevole della procedura e, quindi, in tre anni e otto mesi l’eccedenza irragionevole della sua durata. E questa valutazione non è censurabile nè risulta in realtà censurata.

Plausibile è anche la determinazione dell’indennizzo in Euro 3.200,00 dal momento che la giurisprudenza ha “individuato nell’importo compreso tra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 la base di calcolo dell’indennizzo per ciascun anno in relazione al danno non patrimoniale, da quantificare poi in concreto avendo riguardo alla natura e alle caratteristiche di ciascuna controversia” (Cass., sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630, m. 585927). E in realtà, avuto riguardo appunto per la natura e per le caratteristiche della controversia, la Corte ritiene che l’indennizzo possa essere ridotto anche a Euro 750,00 per anno, ma solo per i primi tre anni di ritardo, mentre il limite minimo di mille euro per anno vada di regola rispettato per i ritardi ulteriori.

Il ricorrente lamenta anche il mancato riconoscimento dell’integrazione per la natura previdenziale del giudizio. Ma secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita” (Cass., sez. 1^, 14 marzo 2008, n. 6898, m. 602256). E nel caso in esame una tale particolare incidenza non è stata neppure allegata.

Quanto alle spese, i giudici del merito le hanno liquidate in complessivi Euro 312,00. Occorre invece applicare la tariffa prevista per il giudizio di cognizione davanti alla corte d’appello. In accoglimento del ricorso, le spese del giudizi di merito vanno liquidate in complessivi Euro 875,00 (Euro 445,00 per onorari, Euro 380,00 per diritti, Euro 50,00 per esborsi).

Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate per i due terzi, in considerazione della parziale soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in complessivi in complessivi Euro 875,00 (Euro 445,00 per onorari, Euro 380,00 per diritti, Euro 50,00 per esborsi).

Rigetta nel resto il ricorso.

Compensa per i due terzi le spese del giudizio di legittimità e ne pone il rimanente terzo a carico dell’amministrazione convenuta, liquidandole per l’intero in complessivi Euro 700,00 di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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