Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4104 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28496-2018 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato SARTI PIETRO DAVIDE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONUCCIO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 101, presso lo

studio dell’avvocato DENICOLAI ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIARDINA AMILCARE;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 861/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata

il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 20 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto da Riscossione Sicilia S.p.A. avverso la decisione della Commissione tributaria di Siracusa che aveva accolto il ricorso proposto da R.G. contro due cartelle di pagamento e relativi ruoli, con le quali veniva richiesto al contribuente il pagamento di IRAP ed IRPEF per l’anno 2008. Riteneva la CTR che le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate alla madre del contribuente, presso l’indirizzo di quest’ultimo, senza necessità del successivo invio della raccomandata informativa (CAN). Reputava altresì il giudice di appello la piena efficacia probatoria delle copie fotostatiche delle relate di notifica della cartelle di pagamento disconosciute dal contribuente.

Avverso la suddetta sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso Riscossione Sicilia S.p.A..

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26, D.P.R. n. 60 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per avere erroneamente la CTR ritenuto che le cartelle di pagamento fossero state ritualmente notificate, tramite l’intermediazione dell’agente notificatore, alla madre del contribuente, presso l’indirizzo di quest’ultimo, pur non essendo stata inviata la raccomandata informativa (CAN).

La censura è fondata.

Secondo l’orientamento espresso da questa Corte, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, nel caso che la notificazione di un atto tributario venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio finanziario, il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso, ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto, prevedendo ancora alla lett. b bis) che nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell’atto o dell’avviso il messo consegni o depositi la copia dell’atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso; sempre nello stesso caso, poi, il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata, che costituisce un adempimento essenziale del procedimento di notifica (Cass. n. 17235 del 2018). Analogamente si è affermato che il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 60, per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli art. 137 c.p.c. e s.s., ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio finanziario, prevedendo che il messo debba fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero debba indicare i motivi per i quali il consegnatario non abbia sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell’atto o dell’avviso, prevedendo alla lett. b) bis che il messo consegni o depositi la copia dell’atto da notificare in busta sigillata, sulla quale non siano apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto, su cui trascriva il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso, mentre il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata, costituendo l’invio di tale raccomandata informativa un adempimento essenziale del procedimento di notifica (Cass. n. 2868 del 2017).

A tali principi non si è conformato il giudice di merito che ha, per converso, escluso la necessità della raccomandata informativa in caso di consegna della raccomandata a familiare del destinatario dell’atto.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2719 c.c. e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., per avere la CTR riconosciuto pieno valore probatorio alle copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento, nonostante la loro conformità all’originale fosse stat disconosciuta dal contribuente.

Il motivo è infondato.

Va rammentato che in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti nè il ricorso a clausole di stile nè generiche asserzioni (Cass. n. 16557 del 2019; in senso conforme, Cass. n. 27633 del 2018, Cass. n. 29993 del 2017).

Orbene, nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato, come richiesto dal principio di autosufficienza, di avere contestato la conformità delle copie fotostatiche all’originale secondo i parametri fissati dalla giurisprudenza richiamata.

In conclusione, diversamente dalla proposta del relatore, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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