Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4104 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.16/02/2017),  n. 4104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27726-2014 proposto da:

E.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 39-F,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE BIANCO, che lo rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato LAURA BIANCO in

virtù di delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona

del Preposto Reparto del Settore Dipartimentale Recupero Crediti,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANNOCCHI, che rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1540/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 18/02/2014 e depositata il 06/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito l’Avvocato Giuseppe Bianco, per il ricorrente, che si riporta

agli scritti.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha depositato la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 6 marzo 2014, confermando la sentenza impugnata, ha rigettato l’opposizione di E.G. al decreto ingiuntivo ottenuto dalla MPS Gestione Crediti Banca per il pagamento del saldo dell’anticipazione della fattura n. (OMISSIS).

Egli aveva dedotto il proprio recesso dalla fideiussione prestata in favore della debitrice principale, Automotive 2001 srl, avendo ceduto le proprie quote di partecipazione nella stessa società, e l’irregolarità dell’operazione di sconto in quanto effettuata da un membro del consiglio di amministrazione della società (B. Longobardi) ma senza la firma congiunta del presidente del medesimo consiglio.

La Corte ha ritenuto che l’accredito derivante dall’anticipazione della fattura fosse avvenuto l’1.8.2003 e cioè prima che il recesso fosse divenuto operativo, a norma del contratto, essendo giunto a conoscenza della banca il 8.8.2003 (data di ricezione della raccomandata); ha giudicato infondata la contestazione della genuinità del verbale della Automotive 2001 del 29 luglio 2003, con il quale era stata conferita al Longobardi l’autorizzazione ad operare con firma singola nei rapporti bancari senza l’intervento del presidente del cda, perchè generica e non implicante un disconoscimento della conformità della copia all’originale.

L’ E. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui si è opposta la MPS con controricorso.

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 2704 e 2719 c.c., per avere ritenuto che la contestazione del menzionato verbale non fosse idonea a disconoscerne la conformità all’originale.

Esso è manifestamente infondato: la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio, che si attaglia alla fattispecie in esame, secondo cui l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 7775/2014, n. 28096/2009).

Con il secondo motivo l’ E.’ denuncia omesso esame del fatto, indicato come decisivo e controverso, riguardante l’opponibilità del predetto verbale nei suoi confronti.

Il motivo non precisa per quale ragione il documento dovrebbe essere inopponibile nei suoi confronti, una volta che è stata rigettata la doglianza relativa al disconoscimento della conformità della copia all’originale. Esso è quindi inammissibile, mirando ad una revisione del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito.

Il ricorrente ha presentato una memoria nella quale ha evidenziato di avere contestato anche la regolarità dell’operazione di sconto sotto il profilo della data certa, in quanto resa possibile da una invalida delibera che autorizzava un membro del consiglio di amministrazione ad operare singolarmente, la quale solo apparentemente sarebbe precedente al suo recesso dalla società, mentre in realtà sarebbe successiva ad esso. Tuttavia, ai fini della prova della data di una scrittura non autenticata nei confronti dei terzi, è compito esclusivo del giudice di merito, quindi insindacabile in sede di legittimità, l’accertamento, caso per caso, della sussistenza e idoneità di fatti diversi ma equipollenti a quelli specificamente indicati nell’art. 2704 c.c., in quanto idonei a stabilire in modo egualmente certo l’anteriorità – o eventualmente la posteriorità – della formazione del documento (v. Cass. n. 1694/1973, n. 1808/1973, n. 1910/1969).

In conclusione, la proposta del relatore è condivisa dal Collegio.

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3500,00, di cui 200,00 per esborsi.

Sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente l’ulteriore contributo previsto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2017

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