Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4103 del 22/02/2010
Cassazione civile sez. I, 22/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4103
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.R.A., rappresentato e difeso dall’avv. MARRA A. L., come da
mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che per
legge la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 3187/2006 della Corte d’appello di Napoli,
depositato il 2 maggio 2007;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
udito il difensore;
Udite le conclusioni del P.M., Dr. SORRENTINO Federico, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di Euro 4.312,00 in lavoro di D.R.A., che aveva proposto domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio promosso il 29 aprile 1992 e definito in primo grado dal T.A.R. Campania con sentenza del 17 gennaio 2001.
Ricorre per cassazione D.R.A. e deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l’inadeguatezza sia dell’indennità riconosciutagli sia delle spese liquidategli.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti in cui si dirà.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il giudice investito della domanda di equa riparazione del danno derivante dalla irragionevole durala del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, deve preliminarmente accertare se sia stato violato il termine di ragionevole durata, identificando puntualmente quale sia la misura della durata ragionevole del processo in questione, essendo questo un elemento imprescindibile, logicamente e giuridicamente preliminare, per il corretto accertamento dell’esistenza del danno e per l’eventuale liquidazione dell’indennizzo” (Cass., sez. 1^, 9 settembre 2005, n. 17999, m. 584619).
Nel caso in esame i giudici del merito hanno determinato in tre anni la durata ragionevole della procedura e, quindi, in cinque anni e nove mesi l’eccedenza irragionevole della sua durata. E. questa valutazione non appare censurabile nè risulta in effetti censurata.
Errata è invece la determinazione dell’indennizzo in soli Euro 4.312,00 dal momento che la giurisprudenza ha “individuato nell’importo compreso tra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 la base di calcolo dell’indennizzo per ciascun anno in relazione al danno non patrimoniale, da quantificare poi in concreto avendo riguardo alla natura e alle caratteristiche di ciascuna controversia” (Cass., sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630, m. 585927). E in realtà, avuto riguardo appunto per la natura e per le caratteristiche della controversia, la Corte ritiene che l’indennizzo possa essere ridotto anche Euro 750,00 per anno, ma solo per i primi tre anni di ritardo, mentre il limite minimo di mille Euro per anno vada rispettato per i ritardi ulteriori.
Il decreto impugnato va pertanto cassato. Tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la cassazione può essere disposta senza rinvio e l’indennizzo determinato in Euro 5.000,00 in ragione di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di ritardo e di Euro 1.000,00 per ciascun ulteriore anno di ritardo.
Il ricorrente ha richiesto anche l’integrazione per la natura previdenziale del giudizio. Ma secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita” (Cass., sez. 1^, 14 marzo 2008, n. 6398, m. 602256). E nel caso in esame una tale particolare incidenza non è stata neppure allegata.
La decisione nel merito assorbe la censura relativa alle spese.
Le spese seguono la soccombenza e sono quindi a carico dell’amministrazione convenuta, ma, per quanto attiene al giudizio di legittimità, possono essere compensate per una metà, in considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento in favore di D.R.A. della somma di Euro 5000,00 oltre interessi legali dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, compensate per una metà le spese del giudizio di legittimità.
Liquida in complessivi Euro 875,00 (Euro 445,00 per onorari, Euro 380,00 per diritti, Euro 50,00 per esborsi) le spese della fase di merito; e per l’intero in complessivi Euro 500,00 di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge, le spese della fase di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010