Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4103 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4103 Anno 2018
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

sul ricorso 23592/2014 proposto da:
Bonecchi Gian Mario, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la C’
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Passarello Angela, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro

Ceriani Vanda Giovanna, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Emilia n.86/90, presso lo studio dell’avvocato Corain Maurizio, che

2,0

(–)

Data pubblicazione: 20/02/2018

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Testa Roberto,
giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente –

avverso la sentenza n. 639/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/12/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Luisa De Renzis che chiede che la Corte di
Cassazione proceda a rinviare a nuovo ruolo la presente controversia
nell’attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Premesso che Bonecchi Gian Mario ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 15 febbraio
2014, che aveva provveduto sugli obblighi patrimoniali consequenziali
alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Ceriani
Vanda Giovanna;
che il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia all’azione a seguito
del decesso della Ceriani.
Ritenuto che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta cessazione
della materia del contendere e che le spese devono essere
compensate;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese.
Roma, 21 dicembre 2017.

Il Fi.r\àsiti

deposita il 15.2.2014;

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