Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4103 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26584-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.L., C.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato POZZI FRANCESCA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 157/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 07/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 7 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto da B.L. e C.R. avverso la decisione della Commissione tributaria di Vicenza che aveva respinto il ricorso proposto dai contribuenti contro gli avvisi di accertamento con i quali, in relazione all’anno d’imposta 2008, veniva recuperato a tassazione il maggior reddito dei contribuenti derivante dalla partecipazione, nella misura del 50%, alla Icona s.r.l., a sua volta destinataria di autonomo avviso di accertamento. Riteneva la CTR che, essendo stato annullato nelle more del giudizio l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società in accoglimento dell’appello dalla stessa proposto contro la decisione sfavorevole di primo grado, dovessero essere conseguentemente annullati anche gli avvisi di accertamento notificati ai soci.

Avverso la suddetta pronuncia, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resistono con controricorso i contribuenti.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le.

I controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 2909 c.c. e art. 124 disp. att. c.p.c., per avere la CTR annullato gli avvisi di accertamento relativi ai soci di società di capitali a ristretta base sociale sulla base della sentenza di annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, senza verificare se detta pronuncia fosse passata in cosa giudicata.

La censura è fondata.

Non è controverso tra le parti che la sentenza della CTR del Veneto n. 344/31/2016, che ha annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della Icona s.r.l., è stata oggetto di ricorso per cassazione ed annullata da questa Corte con ordinanza n. 30099 del 2017.

Il giudice di appello ha annullato gli avvisi di accertamento relativi ai soci senza accertare se la decisione emessa nei confronti della società fosse passata in giudicato, applicando così erroneamente alla fattispecie in esame il principio di diritto secondo cui la sentenza, solo se passata in giudicato, di accertamento negativo dell’utile extracontabile sociale, emessa nel giudizio tra una società di capitali a ristretta base sociale e l’amministrazione finanziaria, fa stato, anche nei confronti del socio, in virtù dell’efficacia riflessa del giudicato, estesa ai soggetti estranei al processo, ma titolari di diritti dipendenti o subordinati alla situazione giuridica in esso definita, sicchè risulta giustificato l’annullamento dell’avviso di accertamento verso quest’ultimo, di cui è venuto meno il presupposto (Cass. n. 23899 e n. 24793 del 2015).

Quanto alle deduzioni formulate dai controricorrenti secondo cui la sentenza emessa nei confronti della Icona s.r.l. sarebbe divenuta definitiva, va osservato come le stesse involgano questioni che non rilevano in questo giudizio, atteso che la asserita invalidità della notifica del ricorso per cassazione avrebbe eventualmente potuto costituire motivo di revocazione, mentre la verifica della riassunzione del giudizio nei termini di legge dopo la pronuncia di cassazione resta demandata al giudice del rinvio.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dai controricorrenti anche in memoria, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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