Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4103 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.16/02/2017),  n. 4103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10688-2016 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ATTILIO FRIGGERI

13, presso lo studio dell’avvocato SERGIO BELLOTTI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO C.F. 800224030587, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALI DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 339/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

emessa il 23/02/2016 e depositata il 25/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GENOVESI FRANCESCO

ANTONIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 25 febbraio 2016, la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla sig. L.M. avverso la ordinanza di prime cure con la quale il Tribunale di Ferrara aveva respinto il ricorso avverso il diniego dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la L.M., con atto notificato il 22 aprile 2016, sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 702 – quater c.p.c..

Il Ministero non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente inammissibile, in quanto il ragionamento svolto dalla ricorrente s’infrange contro l’affermazione del principio di diritto enunciato da questa Corte (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13815 del 2016) e secondo cui ” L’impugnazione avverso l’ordinanza reiettiva del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1, lett. a, va proposta con atto di citazione anzichè con ricorso e, nel caso di erronea introduzione del giudizio, la tempestività del gravame va verificata con riferimento non solo alla data di deposito dell’atto introduttivo, ma anche a quella di notifica dello stesso alla controparte, che deve avvenire nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 702 quater c.p.c., a pena di inammissibilità, senza che possa essere effettuata alcuna conversione conversione del rito in appello, riguardando Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, solo il primo grado”.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.,e art. 375 c.p.c., n. 1.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione (sopra riportata), alla quale non sono state mosse osservazioni critiche, sia pure precisando che il ricorso è da rigettare – in conformità della richiesta del resistente Ministero dell’Interno, contenuta nel controricorso, acquisito in ritardo agli atti di causa per disguidi organizzativi riguardanti il reticolo delle cancellerie interessate – tenuto conto che il provvedimento impugnato aveva statuito la inammissibilità dell’impugnazione, la cui richiesta di emenda, del tutto infondata, produce la sua reiezione; che, perciò, il ricorso deve essere respinto, in applicazione del richiamato ed enunciato principio di diritto;

che, alla reiezione del ricorso, non consegue il raddoppio del contributo unificato (ratione materiae); che le spese processuali devono essere compensate tra le parti in quanto, il contenuto del controricorso si riduce ad una mera richiesta di reiezione dell’impugnazione senza che in esso sia svolta una particolare confutazione delle ragioni svolte dal ricorrente.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6- 1 sezione civile della Corte di cassazione, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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