Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4102 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4102 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

sul ricorso 11325/2014 proposto da:

c -O

La Grotteria Lucia, La Grotteria Francesco, nella qualità di eredi di
La Grotteria Vincenzo, di Macrì Ada e di La Grotteria Giuseppe,
elettivamente domiciliati in Roma, via Tarvisio n. 2, presso lo studio
dell’avvocato Farsetti Massimo, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Santiago Attilio per la prima e all’avvocato
Capano Eugenia per il secondo, giusta procure a margine e in calce
al ricorso;
-ricorrenti contro

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i?

Data pubblicazione: 20/02/2018

Qj

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Calliope s.r.I.;
– intimate avverso la sentenza n. 372/2013 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 14/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

FATTO E DIRITTO

1.- Lucia La Grotteria e Francesco La Grotteria, nella loro qualità di
eredi di Vincenzo La Grotteria, di Ada Macrì e di Giuseppe La
Grotteria ricorrono per cassazione nei confronti della s.p.a. Banca
Nazionale del Lavoro e della s.r.l. Calliope, svolgendo tre motivi
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in
data 14 marzo 2013.
Le intimate società non hanno svolto attività difensive nei confronti
dell’indicato ricorso.
2.-

La vicenda che il presentato ricorso porta nuovamente

all’attenzione di questa Corte prende l’avvio, sotto il profilo
processuale, da un decreto ingiuntivo per «saldo debitorio» di conto
corrente emesso il 31 luglio 1995 dal Tribunale di Cosenza, dietro
ricorso della Banca Nazionale del Lavoro e nei confronti di Vincenza
La Grotteria, quale debitore, e di Ada Macrì, quale fideiussore. Al
decreto è seguita l’opposizione, che è stata respinta prima dal
Tribunale di Cosenza, con sentenza del 16 novembre 1996 (n. 854)
e poi dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con pronuncia del 15
dicembre 1998 (n. 107).
2

06/12/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Ha invece trovato accoglienza il ricorso proposto dai signori La
Grotteria e Macrì avanti a questa Corte. La sentenza dell’i febbraio
2002 n. 1287, emessa da questa Prima Sezione, ha infatti cassato
con rinvio la pronuncia della Corte calabrese, dichiarando in
particolare la nullità della clausola stabilita dal contratto di conto

misurati «secondo gli usi su piazza».
3.- Alla pronuncia di questa Corte ha fatto seguito il giudizio di
rinvio, a seguito di atto di citazione in riassunzione posto in essere
da Ada Macrì, in proprio e in veste di erede. Nell’ambito di questo
giudizio

è

stata

«svolta

attività

istruttoria

consistita

nell’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio ai fini della
ricostruzione dei rapporti di dare-avere» nell’ambito del conto
corrente da cui la banca aveva tratto il «saldo debitorio» posto alla
base del ricorso per decreto ingiuntivo.
In esito a detta attività istruttoria la Corte territoriale ha revocato il
decreto ingiuntivo del luglio 1995 in parziale accoglimento della
proposta opposizione, condannando Ada Macrì al pagamento di una
somma a favore della Calliope s.r.I., quale titolare del credito da
«saldo debitorio» di conto in precedenza cedutole dalla Banca
Nazionale del Lavoro.
4.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono
richiamati.
Il primo motivo lamenta, in specie, «omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
consistente nella mancata acquisizione di tutti gli estratti conto
relativi al c/c 3193 aperto presso la BNL dal signore Vincenzo La

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corrente, per cui gli interessi dovuti dal correntista sarebbero stati

Grotteria, con fideiussione della signora Ada Macrì, e segnatamente
quelli afferenti il periodo compreso tra 1’8/6/1976 e il 31/3/1991».
Il secondo motivo assume, a sua volta, «violazione o falsa
applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 210, 116 e 88
cod. proc. civ.».

5.- Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso vanno trattati in
modo congiunto, in quanto tra loro intimamente collegati.
Entrambi i motivi si concentrano, infatti, sulla tematica relativa allo
svolgimento della consulenza tecnica di ufficio.
Il riferimento va, in particolare, a ciò che questa era intesa alla
ricostruzione dei rapporti di dare-avere per l’intera durata del
rapporto di conto (avviatosi nel giugno 1976): così da determinare,
per l’appunto, l’effettiva incidenza che l’applicazione della clausola
«interessi uso piazza», nelle varie sfaccettature in cui era avvenuta,
aveva avuto sul montante di credito preteso dalla Banca, sin dalla
richiesta di decreto ingiuntivo del luglio 1995. La Banca, tuttavia, si è
limitata a produrre, a seguito di plurime richieste e nonostante sia
stata raggiunta da un ordine di esibizione formulato dalla Corte di
Appello (30 marzo 2004), gli estratti conto solo dal «30.06.1991 al
28.07.1995», per i precedenti adducendo che non erano più in suo
possesso «in quanto distrutti per il decorso decennale».
Tutto questo ha comportato – notano i ricorrenti, richiamandosi
anche agli interventi del consulente tecnico – che l’«elaborato
peritale è partito da un dato erroneo» per giungere a un risultato
solo parziale e decisamente impreciso.

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Il terzo motivo rileva, inoltre, la «nullità della sentenza».

Sulla base di queste circostanze e accadimenti, i ricorrenti vengono
anzitutto a rilevare che la Corte di Appello «non solo ha
apoditticamente aderito alle conclusioni che lo stesso CTU ha
segnalato come parziali, ma ha omesso di indicare quali fossero le
circostanze e gli elementi atti a giustificare le conclusioni cui è

della mancata produzione di tutti gli estratti conto occorrenti. E pure
vengono a rilevare, altresì, che il risultato, «cui è pervenuta la Corte
di merito, è il frutto di erronea applicazione della regola dell’onere
probatorio che imponeva alla BNL, superata la fase sommaria del
giudizio monitorio, di fornire puntuale riscontro alle ragioni
asseritamente vantate».
6.- I motivi qui sopra riferiti appaiono fondati.
Dirimente si manifesta, in proposito, la constatazione che, nella
specie, la controversa riguarda l’esistenza e la misura di un credito
che la Banca ha asserito di possedere nei confronti di Vincenzo La
Grotteria. Sì che l’onere di provarne l’eventuale consistenza non può
gravare, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto a
sua favore, che su di essa.
D’altra parte, è consolidato orientamento di questa Corte che «nei
rapporti bancari di conto corrente, la banca non può sottrarsi
all’onere di provare il proprio credito invocando l’insussistenza di
conservare le scritture contabili oltre dieci anni dall’ultima
registrazione, in quanto tale obbligo non può comunque sollevarla
dall’onere della piena prova del credito vantato anche per il periodo
ulteriore» (cfr., tra le altre, in particolare Cass., 26 gennaio 2011, n.
1842; nonché, tra le più recenti, Cass. 20 aprile 2016, n. 7972). In
realtà, il comportamento della Banca che comunque si disfa della
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giunta», comunque non tenendo conto, in buona sostanza, del fatto

documentazione afferente a un credito, di cui non ha ancora
ottenuto soddisfacimento e rientro, si manifesta, in sé stesso, di
negligenza grave, pure venendo apertamente a violare il dovere di
«sana e prudente gestione» di cui all’art. 5 del vigente Testo unico
bancario.

regola dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ.,
traducendosi in un’ingiustificata sottrazione del preteso credito dal
medesimo.
7.- Il terzo motivo di ricorso risulta assorbito dall’accoglimento dei
primi due motivi.
8.- In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso, con
assorbimento del terzo. Di conseguenza, va cassata la sentenza
impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di
Catanzaro che, in diversa composizione, giudicherà anche sulle
spese di giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e il secondo motivo di
ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la
controversia alla Corte di Appello di Catanzaro che, in diversa
composizione, giudicherà anche in ordine alle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione
civile, addì 6 dicembre 2017.
Il Funzionario GAI
Dott.ssa Fabrizio 13A

TE

La sentenza emessa dalla Corte territoriale viola, in definitiva, la

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