Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4102 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26248-2018 proposto da:

D.S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PETTORINO STEFANO;

– ricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1038/21/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 6 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto da D.S.M. contro il preavviso fermo amministrativo emesso sulla base di due cartelle di pagamento relative, rispettivamente, a imposta di registro e a sanzioni amministrative. Osservava la CTR che, contrariamente all’assunto del primo giudice, le prodromiche cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate alla contribuente e che non era maturata la prescrizione tra la notifica delle cartelle e la notifica del preavviso di fermo.

Avverso la suddetta sentenza, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per “omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza e/o prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi richiesti”.

La censura è infondata.

Va premesso che “Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la suprema corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (Cass. n. 16171 del 2017).

Va quindi osservato che, poichè non è controverso tra le parti che le cartelle di pagamento prodromiche al preavviso di fermo non siano state impugnate, trova nella specie applicazione il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (in termini, Cass. n. 11800 del 2018).

Per quanto concerne, invece, l’arco temporale successivo alla notifica delle suddette cartelle, non è maturata alcuna prescrizione o decadenza, avendo la CTR accertato che la notifica delle cartelle è avvenuta rispettivamente il 15.10.2012 ed il 13.3.2015 ed essendo stato notificato il preavviso di fermo amministrativo il 24.6.2015.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento al pagamento, in favore della Agenzia delle entrate-Riscossione, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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