Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4101 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 18/02/2020), n.4101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5651-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE

ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrenti –

contro

GESIM COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato BENITO TRIOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1264/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/12/2013 R.G.N. 370/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1264 del 28.11.2013, ha accolto l’impugnazione proposta dalla Gesim Costruzioni s.r.l. nei riguardi dell’Inps (anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a.) e di Serit Sicilia s.p.a., avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto le opposizioni a verbale ispettivo ed a cartella esattoriale proposte dalla medesima società;

in particolare, la sentenza ha annullato il verbale di accertamento notificato alla stessa Gesim Costruzioni s.r.l. in data 27 gennaio 2006 e la consequenziale iscrizione a ruolo ed ha affermato il diritto di quest’ultima a fruire delle agevolazioni previste dalla L. n. 448 del 1998, ritenendo, di conseguenza, illegittime le pretese dell’istituto di previdenza;

tali pretese erano derivate dall’accertamento che i lavoratori per i quali l’opponente aveva fruito degli sgravi, ai sensi della L. n. 448 del 1998, erano stati tutti dipendenti della Sar Costruzioni s.r.l. e, per i medesimi, tale società aveva fruito, nel periodo immediatamente precedente il transito alla Gesim Costruzioni s.r.l., delle agevolazioni per contratti di formazione e lavoro e per assunzione di disoccupati di lunga durata ai sensi della L. n. 407 del 1990; il controllo della Gesim Costruzioni s.r.l. sulla Sar Costruzioni s.r.l., inoltre, era provato dalla circostanza che socio ed amministratore unico della prima era M.A.L., a propria volta socio di maggioranza ed amministratore unico della seconda;

ad avviso della Corte d’appello, la partecipazione societaria di M.A.L. non integrava la fattispecie del controllo di cui all’art. 2359 c.c., ostativa alla fruizione degli sgravi, giacchè le agevolazioni previste dalla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, presupponevano l’incremento occupazionale al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate, mentre sino al luglio 2005 M.A.L., amministratore unico di Gesim Costruzioni s.r.l., possedeva quote di SAR Costruzioni solo per un quinto dell’intero valore delle quote;

per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., con un due motivi illustrati da memoria;

resiste Gesim Costruzioni s.r.l. con controricorso;

Serit Sicilia s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’INPS, con il primo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione alla L. n. 448 del 1998, art. 3, commi 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in ragione del fatto che le risultanze del verbale ispettivo del 27 gennaio 2006 (come peraltro accertato dal primo giudice con il passo della sentenza trascritto in ricorso) avevano messo in evidenza che l’amministratore unico di Gesim Costruzioni s.r.l. M.A.L. era anche socio di maggioranza della Sar Costruzioni s.r.l., essendosi così configurata l’ipotesi delineata dalle disposizioni di cui si denuncia la violazione, secondo la quale l’incremento occupazionale va accertato al netto del decremento in società collegate;

evidenzia il ricorrente che tale aspetto fattuale della concreta fattispecie non era stato mai contestato dalla opponente se non in sede di ricorso in appello, ove era stato affermato che fino alla data del luglio 2005, nella società SAR Costruzioni s.r.l., l’amministratore possedeva quote per Lire 19.600.000, a fronte di un capitale sociale per complessive Lire 98.000.000; tale affermazione, tuttavia, non risultava fondata su alcuna prova e, dunque, anche il diritto alla fruizione degli sgravi era rimasto privo di prova; con il secondo motivo, si denuncia, oltre che nuovamente la violazione della L. n. 448 del 1998, art. 3, commi 5 e 6, anche il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’accertamento compiuto dalla sentenza impugnata, quanto alle assunzioni oggetto di contestazione avvenute tra la fine del 2001 alla fine del 2002, che sarebbe frutto di una svista, dal momento che la Corte territoriale ha escluso il controllo di una società sull’altra in base al fatto che in tale periodo il M. possedeva solo un quinto del capitale sociale, mentre il verbale aveva accertato che dal maggio 1996 al luglio 2005 il M. aveva partecipazioni per Lire 58.800.000 su di un capitale sociale di Lire 98.000.000, rivestendo così la qualità di socio di maggioranza o quanto meno di socio in grado di esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, ai sensi dell’art. 2359 c.c.;

i motivi sono connessi e vanno trattati congiuntamente;

essi sono caratterizzati, innanzi tutto, da profili di inammissibilità in ragione del fatto che, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare il fatto storico della entità della partecipazione societaria emergente dal verbale ispettivo, posto che tale documento conterrebbe l’indicazione (diversa da quella affermata in sentenza) che la partecipazione del M. alla SAR Costruzioni s.r.l. era, nel periodo di tempo rilevante, ben superiore a quella ritenuta dalla Corte d’appello, con la conseguente configurabilità della violazione della L. n. 448 del 1998, art. 3, commi 5 e 6;

il vizio così rappresentato non può integrare quello previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vigente;

questa Corte di legittimità (sin da Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014) ha affermato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, – applicabile ratione temporis alla presente fattispecie – ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

nel caso di specie, il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia interpretato il verbale ispettivo in modo che ritiene errato e, quindi, neanche denuncia in effetti l’omesso esame di un “fatto storico” nel senso sopra specificato ma solo l’interpretazione del documento che tale fatto storico ha introdotto nel processo;

ciò premesso, fermo per quanto appena detto l’accertamento operato dalla sentenza impugnata in ordine alla partecipazione societaria del M. alla SAR Costruzioni s.r.l., va osservato che la prospettazione dell’Istituto non propone ulteriori profili concreti rilevanti al fine di evidenziare, per altro aspetto, l’assenza di reale diversità tra vecchio e nuovo datore di lavoro, ai fini della necessaria indagine sulla sussistenza del requisito di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, lett. d), cioè quello della riconducibilità ad un unico proprietario delle società indicate in verbale, le cui diminuzioni occupazionali erano necessarie per valutare se l’intimata aveva realizzato, a sua volta, un incremento occupazionale nel periodo oggetto di contestazione;

effettivamente la norma in esame, cioè la L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, lett. d) prevede, per l’ipotesi di società controllate o facenti capo allo stesso soggetto, che ai fini dello sgravio l’incremento occupazionale deve essere calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ex art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;

pertanto, nella fattispecie, una volta dimostrata la insussistenza di un controllo operato dalla Gesim Costruzioni s.r.l. sulla SAR Costruzioni s.r.l. per il tramite del M., nell’assenza di allegazione, quanto alla materia devoluta dell’esistenza di un collegamento economico funzionale tra le stesse, il risultato cui è pervenuta la sentenza impugnata è conforme a diritto;

si è già affermato (Cass. sez. lav. n. 11379 del 22.5.2014) che gli sgravi contributivi previsti dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 5, hanno lo scopo di favorire lo sviluppo delle imprese operanti nel Mezzogiorno e l’effettiva occupazione di nuovi dipendenti, per cui è condizione per il loro riconoscimento, ai sensi dell’art. 3, comma 6, lett. d) citata Legge, che le aziende operanti in tali territori abbiano realizzato l’effettiva creazione di nuovi posti di lavoro, eccedenti rispetto al personale già occupato nelle stesse attività al 31 dicembre dell’anno precedente;

pertanto, non essendo possibile in questa sede di legittimità procedere all’apprezzamento del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito di cui si è sopra detto, deve ritenersi adempiuto l’onere dell’intimata società di dimostrare che l’incremento occupazionale, posto a base dei reclamati benefici, era avvenuto al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;

in definitiva, il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 8000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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