Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4101 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.16/02/2017),  n. 4101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7430-2014 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO LUSCO

104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CAIAFA, nonchè questi

in proprio quale procuratore antistatario, che lo rappresenta e

difende giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, N. (OMISSIS), in persona del Curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTIATKRK NIARZIO 1, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO MARZIO, che lo rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO MARIA;

udito l’Avvocato Francesco Macario difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento civile iscritto al R.G. n. 7430 del 2014, è stata depositata la seguente relazione:

“In data 12-17/05/2011, il tribunale ordinario di Roma, sezione fallimentare, pronunciava decreto con cui respingeva l’istanza dell’Avv. P.R., già curatore istante e odierno ricorrente, volta ad ottenere la liquidazione del compenso spettantegli in relazione alla procedura fallimentare in epigrafe indicata.

Con provvedimento reso in data 31/05/2013 la Suprema Corte accoglieva il ricorso, cassando il provvedimento gravato e rinviando, anche per le spese, al Tribunale di Roma, perchè fosse determinato il compenso complessivamente spettante all’Avv. P..

Il giudizio di riassunzione, attivato a mezzo di ricorso dell’odierno ricorrente, si concludeva con provvedimento del Tribunale di Roma. sezione fallimentare, depositato in data 19/12/2013, con il quale il Giudice della riassunzione liquidava a favore del curatore istante una somma di danaro (da distrarsi a favore dell’Avv. Caiafa, antistatario) risultante da diverse voci.

Avverso il provvedimento da ultimo citato ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. P., affidandosi ai seguenti motivi di ricorso:

1. violazione dell’art. 93 c.p.c. (art. 360, n. 3), per non avere il Tribunale di Roma, contrariamente a quanto espressamente richiesto anche da questa Corte con la sua precedente ordinanza di cassazione con rinvio (del 31/05/2013), liquidato a favore del ricorrente, oltre agli onorari, pure le spese borsuali della precedente fase di legittimità e di quella di riassunzione, spese che il ricorrente stesso attesta ammontare in complessivi Euro 620,29 (e che, in caso di accoglimento del ricorso, andrebbero distratte a favore dell’Avv. Caiafa, antistatario);

2. omessa motivazione (art. 360, n. 3), per non avere il giudice del fatto motivato in modo alcuno la sua decisione di non liquidare a favore dell’Avv. P. le suddette spese borsuali.

Il Fallimento ha depositato controricorso, chiedendo la reiezione del ricorso principale. In particolare, il controricorrente sostiene che:

– il ricorso sarebbe inammissibile, atteso che la doglianza dell’Avv. P. presupporrebbe un giudizio di merito (circa il (“minium delle spese liquidate), notoriamente precluso in sede di legittimità;

– in ogni caso, le somme liquidate a favore dell’Avv. P. da parte del Tribunale includerebbero senz’altro anche le spese borsuali per cui è causa;

– il vizio di motivazione. di cui al secondo motivo di ricorso, non potrebbe formare oggetto di censura in questa sede, potendosi col ricorso ex art. 111 Cost., chiedere cassazione solo per violazione di legge. e non anche per altri motivi.

Il primo motivo di ricorso è fondato. Il Tribunale, infatti, ha omesso di liquidare, a favore dell’Avv. P., le spese anticipate dall’odierno ricorrente per la precedente fase di legittimità e di riassunzione, limitandosi a condannare il Fallimento a pagare in suo favore una somma a titolo di compensi, come risulta dal dispositivo del provvedimento oggi gravato.

Si osserva che le eccezioni del controricorrente non sono condivisibili. Segnatamente:

l’accoglimento del primo motivo non richiede a questa Corte di scrutinare il merito dei fatti, atteso che la violazione in questa sede censurata è l’inosservanza dell’obbligo, previsto dalla legge, di rimborsare all’Avv. P. le spese anticipate;

– l’ulteriore osservazione del Fallimento secondo cui sarebbe “di tutta evidenza che il Tribunale ha liquidato il compenso spettante al Curatore e, con lo stesso provvedimento, ha condannato il Fallimento al pagamento delle spese anticipate dal legale antistatario” (pag. 7 controricorso) è puramente assertiva e di principio.

L’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame della seconda censura, assorbita.

Conseguentemente, ove si condividano le suesposte considerazioni, il ricorso andrà accolto”.

Il Collegio condivide la relazione depositata osservando in ordine alla memoria di parte contro ricorrente che la giurisprudenza ivi contenuta non è pertinente, mancando nella specie manca del tutto la parte della liquidazione delle spese processuali relativa alle spese borsuali.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, e la decisione nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con condanna della parte contro ricorrente alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso e decidendo nel merito condanna la parte controricorrente a pagare in favore del ricorrente Euro 620,29 da distrarsi in favore dell’avv. Caiafa.

Condanna la parte contro ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente procedimento da liquidarsi in Euro 400 per compensi ed Euro 350 per esborsi comprensivi del contributo unificato versato per la proposizione del presente ricorso, da distrarsi in favore dell’avv. Caiafa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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