Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4100 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4100 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

sul ricorso 17717/2013 proposto da:
Tagliamonte Luca, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo De
Carolis n.99, presso lo studio dell’avvocato Jaricci Pietrangelo, che C, L) z
lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro

Comune di Ponza;
– intimato –

1

exatib.
\fei5(770.”9-

Data pubblicazione: 20/02/2018

avverso la sentenza n. 199/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 14/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/11/2017 dal cons. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA

Luca, nei confronti del Comune di Ponza, in opposizione ad indennità
definitiva di esproprio determinata, ai sensi dell’art.40 DPR
327/2001, per due appezzamenti di terreno in Ponza, occupat:
nell’anno 2002 ed espropriati, con decreto del 2008, ritenuti
dall’attore di natura edificabile e non agricola, essendo stata
deliberata, sin dal 1997, una variante urbanistica, in vista ch
interventi di trasferimento di una centrale elettrica, dell’area
interessata

“da zona rurale a zona per attrezzature industriali

collettive”, nella quale, secondo le norme tecniche di attuazione, era
consentita anche la costruzione di edifici ad opera di privati (negozi,
bar, ristoranti, etc…), – ha respinto, con sentenza n. 199/2013„
(disattendo le conclusioni del consulente d’ufficio nominato)
l’opposizione. I giudici della Corte d’appello hanno rilevato che, ai fin:
della determinazione dell’indennità di esproprio, non potevano
essere prese in considerazione le varianti apportate al piano
regolatore generale allo specifico scopo di realizzare l’opera pubblica
contestualmente approvata, trattandosi di varianti fonte di un
vincolo preordinato all’espropriazione.
Avverso la suddetta sentenza, Tagliamonte Luca propone ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del comune di Ponza
(che non resiste).
Ragioni della decisione

La Corte d’appello di Roma – in giudizio, promosso da Tagliamonte

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex
art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.37 DPR 237/2001, e, con il secondo
motivo, un vizio di “omessa motivazione circa la valutazione delle

risultanze della consulenza tecnica”, in quanto, da un lato, non sono
state valutate le possibilità legali ed effettive di edificazione
momento dell’emanazione del decreto di esproprio, ai sensi dei citato

“7/12/1992” e del “27/1/1997”,

adottate oltre dieci anni prima de.

decreto di esproprio, erano state approvate varianti al P.R.G. che
avevano mutato la destinazione dell’area da rurale a

“zona per

attrezzature collettive”, e, dall’altro lato, non si sarebbe tenuto, in
ogni caso, conto della vocazione edificatoria di fatto del terreno.
2. La prima censura è fondata.
La Corte d’appello, dopo avere ricostruito il lungo iter (avviato ne ,
1992) di approvazione del progetto di trasferimento della centrale
elettrica in zona, originariamente rurale, e della variante urbanistica
(deliberata inizialmente nel 1997, con successive delibere cl .
conferma sino al momento dell’esproprio, nel 2008, del terreno
oggetto di causa), volta a mutare la destinazione dell’area
interessata “da zona rurale a zona per attrezzature collettive”, E.,
vocazione edificatoria, per quanto anche stimato dal CTU, ha
concluso nel senso che si trattava di un vincolo preordinato alla
realizzazione dell’opera pubblica di cui non si poteva tenere conto in
sede di liquidazione dell’indennità. Di conseguenza, i terreni d;
proprietà dell’attore sono stati ritenuti rientranti in zona agricola, con
rigetto dell’opposizione alla stima.
Ora, in base all’art.32 comma 1 del T.U.E. n. 327/2001, l’indennità
di espropriazione deve essere determinata tenendo conto delle

art.37, atteso che già con delibere del Consiglio comunale

caratteristiche fattuali e giuridiche del bene espropriato al momento

dell’accordo di cessione o alla data di emanazione del decreto di
esproprio,

valutando l’incidenza ai vincoli non aventi natura

espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato
all’esproprio e di quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale
opera prevista. Con riguardo all’espropriazione di aree edificabili,

“le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento
dell’emanazione del decreto di esproprio o dell’accordo di cessione”.
La norma si riferisce, seppur implicitamente, solo alle possibilità ci:
edificazione date ai privati (Cass. 21437/2007; Cass.11503/2014;
Cass. 12818/2016; Cass. 13172/2016).
Non sono espropriativi quei vincoli urbanistici che importano una
destinazione realizzabile “ad iniziativa privata o promiscua pubblica-

privata”, mentre lo sono quelli che incidono “a titolo particolare su
beni determinati e comportanti ineficabilità assoluta” (Corte Cost. n.
179/1999).
Questa Corte (in una vicenda, soggetta a pregressa normativa, art.
bis d.l. 333/1992, conv. in 1.359/1992, peraltro opposta alla
presente, nella quale, all’epoca dell’esproprio, l’area, originariamente
edificabile, era divenuta inedificabile) ha affermato
(Cass.3146/2006), sul solco dell’interpretazione adeguatrice offerta
dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 442 del 1993 del D.L. n
332 del 1992, art. 5 bis, comma 3, conv., con modif., in L. n. 359
del 1992 (recepito nel T.U.E. dagli artt.32 e 37 DPR 327/2001) ;
allorché prevede che la ricognizione della qualità edificatoria o meno
delle aree, ai fini della determinazione dell’indennità di
espropriazione, deve essere operata con riferimento “al momento
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comma 3 0 dell’art.37 prevede che, ai fini indennitari, si considerano

dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”,

che e

irrilevante il vincolo espropriativo ai fini della stima del bene, ma non
può in ogni caso disporsi la “retrodatazione della qualificazione –

come edificatoria o agricola – dell’area all’epoca di imposizione de!
predetto vincolo, soluzione, quest’ultima, che, nel caso di
mutamento della destinazione dell’area stessa, sopravvenuta nelle

astrattezza, e come tale contrastante con il disposto dell’art. 42
Cost., comma 3” (cfr. Cass. 19128/2006; Cass. 9891/2007; Cass,
8121/2009).
Gli artt. 32 comma 1 e 37 comma 4 T.U.E. stabiliscono attualmente
che, ai fini della quantificazione dell’indennità di esproprio, occorre,
in ogni caso, escludere l’incidenza dei vincoli che, pur importando
l’inedificabilità, abbiano natura espropriativa ovvero siano connessi

alla realizzazione dell’eventuale opera prevista, mentre vanno pres;
in considerazione, ai fini della valutazione dell’edificabilità o meno
dell’area interessata e della conseguente quantificazione
dell’indennità di espropriazione, i vincoli conformativi, non ablatori,
che sono tali da incidere a tempo indeterminato sul regime di uso
della proprietà, aventi incidenza su una generalità di beni e ne
confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti (Cass.
23572/2017; Cass.25401/2016). Sono invece vincoli

“sostanzialmente preordinati all’espropriazione”

(dai quali deve

prescindersi ai fini della qualificazione dell’area, per gli effett•
indennitari, con la necessità di individuare il parametro legale in unc
strumento previgente) quelli c.d. “lenticolari”, í quali, pur contenut:
in strumenti urbanistici di secondo livello (ad es. P.R.G.), non hanno
una natura generale, ma si presentano viceversa come

“vincor

particolari, incidenti su beni determinati, in funzione non già di una
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more dell’espropriazione, darebbe luogo ad un indennizzo inficiato da

generale destinazione di zona ma della localizzazione puntuale di
un’opera pubblica” (Cass.S.U. 173/2001; Cass. 1336/2005; Cass
19349/2012; Cass. 19072/2015; Cass.10325/2016;
Cass.21707/2015).
Nella fattispecie, la Corte d’appello ha accertato che la mutazione

collettive, per effetto di delibera consiliare “n. 10 del 7.3.1997”
avente ad oggetto approvazione di variante al PRG per

“approvazione area per la costruzione ella Nuova Centrale Elettrica”
si inseriva nell’iter avviato dal Comune di Ponza “per il trasferimento

in detta zona periferica e rurale della centrale elettrica”, affermando
tuttavia che, per ciò solo, la variante si doveva qualificare come
vincolo particolare già preordinato all’esproprio, di cui non poteva
tenersi conto ai fini che qui interessano.
Senonché non ha considerato che la mutazione della destinazione
urbanistica, al momento dell’occupazione e dell’esproprio, unico d.
rilievo ai fini indennitari, ex artt.32 e 37 T.U.E., per effetto della
variante al P.R.G. (adottata sin dal 1997) ritenuta costituire un
vincolo “preordinato all’espropriazione”, irrilevante ai fini indennitari,
era da “rurale” ad “edificabile” (secondo le conclusioni del consulente
tecnico d’ufficio), non il contrario, e concerneva comunque una
generale destinazione di zona (per quanto affermato dal
consutente). La Corte non ha poi verificato se la nuova destinazione
implicasse o meno una edificabilità legale.
La Corte doveva dunque valutare l’effettiva natura della zona, in cu ,
insistono i terreni espropriati, e l’effettiva portata, generale c
lenticolare, della variante, valutando poi la concreta destinazione

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della destinazione urbanistica da zona rurale a zona per attrezzature

dell’area al momento dell’esproprio e verificando la sussistenza o
meno di una edificabilità legale.
3. Il secondo motivo è assorbito.
4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo
del ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata,

composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito ii secondo„
cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine all gliquidazione delle spese processuali, alla Corte d’appello di Roma in
diversa composizione.
Così deciso, in Roma, il 15 novembre 2017.

.

con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Roma, in diversa

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