Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4100 del 19/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4100 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDI NANZA
sul ricorso 17786-2011 proposto da:
DI BRIGIDA GIORGIO DBRGRG42B13G482F, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio
dell’avvocato MOSCARINI LUCIO V., che lo rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso
– ricorrente contro
ALFA SRL 01450590698, BETA SRL 01450570690, GAMMA SRI.
01450600695 tutte in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34,
presso lo studio dell’avvocato D’ANGELO QUIRINO, rappresentate
e difese dall’avvocato MILIA GIULIANO, giusta procura a margine
del controricorso
– contron -coirentí –

Data pubblicazione: 19/02/2013

nonché contro
CURATELA DEL FALLIMENTO SOCIETA’ GENERALE
COSTRUZIONI; SOCIETA’ GENERALE COSTRUZIONI SPA

– intimate –

CASSAZIONE del 24.6.2010, depositata il 24/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Lucio V. Moscarini, che si è riportato
agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARMELO SGROI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
come da relazione scritta del Consigliere relatore.
PREMESSO
Nella causa promossa dalle società Alfa s.r.1., Beta s.r.1., Gamma
S.r.l. e Società Generale Costruzioni s.p.a. (le prime tre assuntrici del
concordato che aveva posto fine al fallimento della guasta) nei
confronti del sig. Giorgio Di Brigida per il rilascio di due appartamenti
compromessi in vendita in favore della madre del convenuto senza
successiva stipula del contratto definitivo, la Corte d’appello
dell’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale, respinse la
domanda principale di rilascio delle attrici ed accolse la domanda
riconvenzionale del convenuto di accertamento dell’avvenuta
usucapione dei beni da parte sua.
Questa Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso
proposto dalle società, ha cassato la sentenza di appello sul rilievo della
novità della domanda riconvenzionale formulata nel giudizio di
secondo grado dal sig. Di Brigida, che davanti al Tribunale aveva
Ric. 2011 n. 17786 sez. M1
-2-

ud. 19-10-2012

avverso la sentenza n. 20178/2010 della CORTE SUPREMA DI

dedotto una mera eccezione di usucapione e sulla base di un fatto
costitutivo diverso, ossia il suo possesso autonomo dei beni sin
dall’inizio e non la successione nel possesso già esercitato da sua
madre, con sommatoria dei due periodi di possesso — in base alla quale
la domanda dì usucapione era stata accolta — dedotta solo in grado dì

Il sig. Di Brigida ha impugnato per revocazione la sentenza di
questa Corte deducendo due motivi di censura, cui hanno resistito con
controricorso le intimate società Alfa, Beta e Gamma.
Il Consigliere relatore ha depositato relazione proponendo
dichiararsi in camera di consiglio l’inammissibilità del ricorso.
Comunicata detta relazione agli avvocati delle parti costituite e al
P.M., i primi, hanno depositato memorie. L’avvocato del ricorrente ha
anche replicato per iscritto alle conclusioni rassegnate dal P.M. in
camera di consiglio.
CONSIDERATO
1. — Con i due motivi di ricorso vengono censurate,
rispettivamente, quali frutto di altrettanti errori revocatori risultanti da
espliciti passaggi dell’atto di costituzione del sig. Di Brigida nel giudizio
di primo grado, le seguenti affermazioni di questa Corte:
a) l’affermazione che il ricorrente aveva dedotto nel giudizio di
primo grado una mera eccezione — non già una domanda — di
usucapione (primo motivo);
b) l’affermazione che il medesimo aveva fatto valere, in primo
grado, soltanto il proprio autonomo possesso e non anche quello di
sua madre (secondo motivo).
2. — Entrambi i motivi sono inammissibili per le seguenti ragioni
(rettificando la diversa motivazione dell’inammissibilità contenuta nella
relazione scritta del Consigliere relatore).
Ric. 2011 n. 17786 sez. M1 – ud. 19-10-2012
-3-

appello.

Il secondo motivo lo è perché, secondo quanto risulta dallo
stesso ricorso per revocazione, l’avere il sig. Di Brigida fatto valere nel
giudizio di primo grado soltanto il proprio autonomo possesso e non
anche quello di sua madre, costituì un punto controverso (introdotto
dal primo motivo di ricorso per cassazione) sul quale questa Corte si è

valutazione degli atti di causa e in particolare della comparsa di risposta
del convenuto davanti al Tribunale, specificamente richiamata in
motivazione. Ricorre, pertanto, l’ipotesi di cui all’ultima parte dell’art.
395, n. 4, c.p.c.
Il primo motivo è conseguentemente inammissibile in quanto
non decisivo, ben potendo già il solo mutamento della causa petendi
giustificare l’accoglimento della censura di novità della domanda di
usucapione sollevata con il motivo di ricorso per cassazione accolto da
questa Corte con la sentenza ora impugnata.
3. — Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con
condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate come in
dispositivo.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 3.200,00, di cui f:
3.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 ottobre 2012
IL PRES NT

pronunciata con la sentenza impugnata, all’esito di espressa analisi e

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