Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4100 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9697-2015 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ETTORE FLERES;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, presso la sede della Società, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROSSANA CLAVELLI;

– controricorrente –

e contro

POSTE ITALIANE S.P.A. SEDE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1757/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/12/2014, R. G. N. 1744/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ETTORE FLERES.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 23 dicembre 2014, la Corte d’Appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda avanzata da P.A. nei confronti di Poste italiane S.p.A., diretta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, morali, alla vita di relazione subiti per effetto dell’esclusione dalle selezioni previste dalla circolare n. 35 del 7 novembre 1995, esclusione già dichiarata illegittima con ordinanza passata in giudicato.

1.1. La Corte ha ritenuto, in particolare, che il danno prospettato non attenesse al mancato conseguimento della promozione, bensì alla mera perdita della chance di ottenerla, in ordine alla quale era difettata la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o almeno di elevata probabilità, la sussistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.

2. Per la cassazione della sentenza proponeicorso, assistito da memoria, P.A., affidandolo a sette motivi.

2.1 Resiste con controricorso Poste Italiane S.p.A.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c., con il secondo, il terzo ed il quarto motivo la violazione degli artt. 2909, 112,324,384 e 429 c.p.c., per contrasto tra la sentenza di primo e secondo grado e i principi statuiti nei precedenti giudicati in sede ordinaria e cautelare, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 112,116 c.p.c., e dell’art. 50 CCNL oltre a vizio di motivazione in ordine all’onere della prova e al nesso di causalità, con il sesto e il settimo motivo si censura la decisione impugnata in relazione agli artt. 1175,1218,1375 e 2697 c.c., nonchè artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che dell’art. 50 CCNL per violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e meritevolezza in ordine al comportamento datoriale ed alla determinazione del danno.

1. 1. Il primo motivo è infondato.

Giova premettere, con riguardo alla lamentata lesione dell’art. 112 c.p.c., che, nel giudizio di legittimità deve essere tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne abbia data il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, poichè l’interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass. 18.5.2012 n. 7932; Cass. 21.12.2017 n. 30684; Cass. 20.08.2019 n. 21460).

Nel caso di specie, l’interpretazione della originaria domanda sul punto è stata adeguatamente argomentata dalla Corte territoriale che, conseguentemente, sempre con idonea motivazione ha ritenuto insussistente la lesione prospettata.

Anche a prescindere, poi, dalla genericità della formulazione del motivo, in sostanza, parte ricorrente si duole della non corrispondenza fra la domanda risarcitoria formulata in relazione al comportamento illegittimo tenuto dalla Poste Italiane S.p.A. per averla esclusa dalle selezioni e la decisione assunta dal giudice di secondo grado.

In realtà, la piana lettura della motivazione rende chiarissimo l’iter motivazionale seguito dalla Corte d’appello che ha condiviso la tesi del primo giudice, secondo cui non erano stati offerti elementi di prova, neanche presuntivi, in ordine al danno asseritamente subito dalla ricorrente, peraltro ammessa in via cautelare alla selezione – poi non superata – relativa ad uno dei due canali di accesso.

Secondo la Corte è difettata la prova relativa a quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione, potendo il danno da perdita di chances essere risarcito solo sulla base del tasso di probabilità che l’interessato avesse di diventare vincitore.

2. Il secondo, il terzo e il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono infondati.

Va rilevato in primo luogo che una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi in sede di legittimità per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960; Cass. 20.08.2019 n. 21460).

Nel caso di specie, neanche in via di allegazione si deduce che il giudice abbia posto a base della decisione prove non allegate dalle parti o disposte ex officio al di fuori dei limiti legali, mentre appare evidente che parte ricorrente mira ad ottenere una diversa valutazione delle prove, non ammissibile in sede di legittimità.

Va poi evidenziato, che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, asseritamente provocato dall’illegittima esclusione da una graduatoria non può essere considerato “in re ipsa” ma deve essere provato secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere

generico, astratto, eventuale ed ipotetico (cfr., sul punto, Cass. 29/01/2018 n. 2056).

Occorre sottolineare, al riguardo, che nessun contrasto si evidenzia nella parte motiva della sentenza con i precedenti giudicati intercorsi fra le parti.

In realtà, il giudice di secondo grado ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il lavoratore che lamenti la violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di osservare la “par condicio” fra gli aspiranti alla promozione e chieda il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di “chance” deve fornire gli elementi atti a dimostrare, seppure in modo presuntivo, e sulla base di un calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, che non può derivare dal calcolo matematico tra numero dei concorrenti e funzioni da assegnare, dovendo essere comparati titoli e requisiti posseduti dai candidati (cfr., sul punto, Cass. n. 495 del 14/01/2016).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, la prova può essere fornita in ogni modo, anche per presunzioni, ma l’onere resta a carico dell’interessato, così come ritenuto dal giudice d’appello, talchè la violazione di legge ipotizzata non può ritenersi configurabile.

A guardar bene, d’altro canto, parte ricorrente non chiede una valutazione della dedotta violazione di legge, bensì una rivalutazione del fatto inammissibile in sede di legittimità.

3. Il quarto motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

3.1. Infondato, nella parte in cui ribadisce, ancora una volta, le censure già prospettate ai motivi secondo e terzo, non condivisibili secondo quanto già affermato al punto due.

3.2. Inammissibile il motivo si palesa, invece, là dove lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, ancora una volta invocando una rivisitazione di aspetti fattuali, inammissibile in sede di legittimità.

Invero, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà;

motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 23940 del 2017).

4. Il sesto ed il settimo motivo possono essere valutati congiuntamente per l’intima connessione e sono infondati.

4.1. Giova evidenziare, in aggiunta a quanto già rilevato con riguardo alla perdita di chances, che di recente, persino in tema di collocamento obbligatorio, si è affermato che all’illegittima cancellazione dell’invalido dalle liste consegue un danno patrimoniale da “perdita di chance”, perchè il comportamento illegittimo della P.A. incide sulla possibilità di ottenere un nuovo avviamento al lavoro; il danno in questione, che non coincide con le retribuzioni perse, va commisurato alla probabilità di ottenere il risultato utile sperato, con onere della prova – anche tramite presunzioni – a carico dell’interessato e liquidazione da compiersi in via equitativa (Cass. n. 13483 del 29/05/2018).

D’altro canto, per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 20335 del 2017, con particolare riguardo alla duplice prospettazione del difetto di motivazione e della violazione di legge) il vizio relativo all’incongruità della motivazione di cui all’art. n. 360 c.p.c., n. 5, comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo quando il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, o comunque, qualora si addebiti alla ricostruzione di essere stata effettuata in un sistema la cui incongruità emerge appunto dall’insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza.

Attiene, invece, alla violazione di legge la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente una attività interpretativa della stessa: nel caso di specie, pur avendo la parte ricorrente fatto valere una violazione di legge, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto inammissibile in sede di legittimità chiedendo una diversa valutazione delle risultanze istruttorie che avrebbe condotto a sua detta a ritenere provato il danno subito, escluso, invece, dal giudice di secondo grado anche in ordine alla mera allegazione di elementi di fatto a sostegno di quanto asserito.

Va sottolineato, inoltre, che, secondo quanto ritenuto da questa Corte, (cfr., ex plurimis, Ord. n. 29404 del 07/12/2017) con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità.

5. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va respinto.

5.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 quater e 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dela ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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