Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4100 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. I, 09/02/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 09/02/2022), n.4100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23958/2020 proposto da:

A.G.Y.R., elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Daniela Vigliotti, come procura

speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– intimato –

avverso il decreto 5208/2020 del TRIBUNALE DI MILANO, depositata il

18/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La richiedente A.G.Y.R., cittadina peruviana, aveva narrato di essere fuggita dal proprio Paese perché vittima di maltrattamenti familiari.

Il Tribunale di Milano, investito del ricorso volto al conseguimento della protezione internazionale, lo ha rigettato.

La ricorrente propone ricorso per cassazione con tre mezzi. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In via preliminare ed assorbente va dichiarata la inammissibilità del ricorso perché la procura speciale alle liti rilasciata al difensore non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “E’ vera e autentica”, in difformità da quanto previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 (Cass. Sez. U. n. 15177/2021).

Invero, come hanno affermato le Sezioni Unite con l’anzidetta sentenza “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente”.

Resta assorbito l’esame dei motivi di ricorso.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

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