Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 410 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/01/2011, (ud. 27/09/2010, dep. 11/01/2011), n.410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 26602 R.G.

anno 2009 proposto da:

O.G. elettivamente domiciliato in ROMA, Via Cola di

Rienzo 285 presso l’avv. Caterina Boca e rappresentato e difeso

dall’avvocato PERRONE Paolo del Foro di Brindisi giusta procura in

calce al ricorso originario;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno dom.to in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per

legge;

– resistente

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione

Internazionale di Bari;

P.M. presso il Tribunale di Lecce;

avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 122 depositata il

20.10.2009.

Fatto

OSSERVA

Il Collegio che il relatore designato, nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., ha formulato le considerazioni e la proposta che appresso si trascrivono:

“Il Tribunale di Lecce in c.m. con sentenza 20/10/2009 ha declinato la sua competenza territoriale, indicando nel Tribunale di Bari il giudice competente a conoscere della opposizione che lo straniero aveva proposto in data 17.03.2009 avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, diniego adottato il 26.2.2009 dalla Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Bari e comunicatogli il 19.03.2009. Il Giudice declinante ha infatti ritenuto che, essendo stata la domanda di opposizione proposta dallo straniero quando si era concluso il periodo di sua accoglienza del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 20, comma 1, lett. A e comma 3, presso il Centro di Accoglienza di (OMISSIS) (provincia di Brindisi, sita nel circondario di Lecce) più non sussisteva la competenza eccezionale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 159 del 2008 (tale disposizione escludeva la competenza generale del Tribunale distrettuale ove aveva sede la Commissione Territoriale per assegnarla al Tribunale distrettuale ove aveva sede il Centro di accoglienza o di Trattenimento del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex artt. 20 e 21), e riemergeva la competenza generale del Tribunale distrettuale della Commissione (nella specie Bari).

Ad avviso del giudice declinante, che ha illustrato con cura e ampiezza di argomenti la sua tesi, sussisterebbero pertanto tre criteri di individuazione del giudice competente: 1) quello generale che individua il giudice nel Tribunale distrettuale nel cui ambito ha operato la Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale il cui diniego l’iene impugnato; 2) quello eccezionale (risultante dalla integrazione che il D.Lgs. n. 159 del 2008, art. 1, comma 1, lett. H, ha operato sul testo del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 1) che opera per la cognizione delle opposizioni (a termine dimidiato di soli 15 giorni) dei richiedenti ospitati nei Centri di Accoglienza (per non oltre 20 giorni) e sempre che l’opposizione sia proposta in costanza di ospitalità, criterio che assegna la cognizione al Tribunale distrettuale nel cui ambito insiste il Centro ospitante; 3) quello residuale, o riemergente, sub 1 che opera quando il richiedente all’atto della proposizione del ricorso non è più ospitato nel Centro di accoglienza.

Avverso tale declinataria ha proposto ricorso lo straniero con atto del 20.11.2009, notificato al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Generale dello Stato (che ha opposto difese aderendo alla tesi seguita dal declinante giudice di Lecce) ed alla Commissione Territoriale, concluso da specifico, pertinente, quesito di diritto.

Ad avviso del relatore, le censure esattamente articolate sulla questione, correttamente sintetizzata nel quesito a pag. 15 del ricorso, meritano piena condivisione.

Ed invero, nel disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 1, con la modifica apportata dal D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159, applicabile alla domanda proposta dallo straniero il 17.03.2009 (il testo modificante venne infatti pubblicato sulla G.U. 247 del 21.10.2008 ed entrò in vigore all’esito dell’ordinario decorso di tempo), non è lecito individuare altro che due criteri di competenza del Tribunale distrettuale, entrambi collegati a dati aggettivi e non affidati al fattore tempo, quello generale, che si individua nel tribunale distrettuale ove ha sede la Commissione Territoriale il cui provvedimento viene impugnato (nella specie quello di Bari) e quello ulteriore o speciale, che si individua nel tribunale distrettuale nel cui ambito è situato il CPT o il Centro di Accoglienza nel quale il richiedente asilo-opponente a diniego è stato trattenuto od ospitato (nella specie il Tribunale di Lecce, insistendo in Brindisi il Centro (OMISSIS)). In tal senso militano ragioni, insuperabili, scaturenti dal dato letterale e dalla ratio legis.

Ed infatti, il relatore ritiene di evidenziare che:

1. La competenza speciale – in deroga a quella collegata alla sede della Commissione – viene dalla norma individuata correlando tribunale distrettuale a sede del Centro di accoglienza o trattenimento le volte in cui siano stati disposti accoglienza o trattenimento ai sensi degli artt. 20 e 21, ed in tal caso dimidiando il termine ad opponendum (ridotto da trenta a quindici giorni correnti dalla comunicazione del provvedimento): non è ammessa alcuna operazione manipolativa della predetta correlazione, quale quella adottata dal giudice declinante, nel senso di introdurre il fattore tempo nella predetta correlazione oggettiva, sì da pervenire ad una lettura della norma (Nei casi di accoglienza o trattenimento…e sinchè dura tale condizione…il ricorso è proposto…..dinanzi…) affatto non consentita dalla sua lettera;

2. La ratio della previsione integratrice de qua è palese nel senso che si è inteso superare una evidente irragionevolezza dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs.: la disposizione già prevedeva la competenza in deroga per i casi in cui il richiedente fosse trattenuto nel CPT ai sensi dell’art. 21 ed in tal caso dimidiava il termine ad opponendum (il trattenimento essendo consentito per trenta giorni e prorogabile per altri trenta giorni al fine di consentire l’espletamento della procedura di cui all’art. 28); non prevedeva, invece, del tutto incongruamente, che analoga deroga fosse estesa ai casi nei quali il richiedente fosse ospitato nel centro di accoglienza di cui all’art. 20 (incongruità derivante dalla estrema rilevanza numerica dei casi di accoglienza di cui al comma 2 lett. A del predetto art. 20, quelli dei richiedenti giunti per mare privi di documenti di identità). Di qui la pura e semplice estensione anche a tal ipotesi della previsione di competenza territoriale legata al luogo di trattenimento/ospitalità e per il solo fatto che essa vi fosse stata, senza che sia lecito indagare sulla ratio politica della estensione stessa (nel segno della garanzia dei diritti della difesa per prossimità, come proposto dal Tribunale di Lecce od in quello di aumento della difesa sociale, come opinato dalla parte ricorrente), essendosi trattato di un intervento di pura e semplice razionalizzazione delle previsioni normative.

3. Coglie, poi, certamente nel segno il rilievo della difesa della parte ricorrente che evidenzia come l’intento del giudice declinante di condizionare la scelta derogatoria della competenza alla effettiva presenza dell’opponente nel Centro di accoglienza al quindicesimo giorno dalla comunicazione del diniego, termine ultimo per proporre opposizione (invece che semplicemente correlarla alla esistenza di una situazione iniziale di accoglienza o trattenimento), sia in realtà privo di consistenza e finisca per vanificare totalmente la stessa possibilità di applicare la previsione di estensione della competenza in deroga del primo testo dell’art. 35, comma 1. La lettura coordinata delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 20, comma 3, art. 27, comma 2, art. 28, comma 1, lett. C e art. 35, comma 2 (ut supra modificato) convince del fatto che proprio per i numerosissimi richiedenti protezione ospitati nel centro di accoglienza per la ragione di cui all’art. 20, comma 2, lett. A (le verifiche di identità e nazionalità), e quindi non beneficiari dei tempi propri dell’esame prioritario delle domande, sia affatto impossibile che il ricorso al Tribunale, da proporre avverso un provvedimento adottabile entro trentatre giorni dopo l’identificazione, venga a cadere entro il ventesimo giorno dall’ingresso dello straniero nel Centro e dalla relativa (fulminea) identificazione”.

Ritiene il Collegio, preso atto della memoria finale del difensore della parte ricorrente, che le trascritte considerazioni meritino piena condivisione e che pertanto, al seguito della giurisprudenza su identica questione già formatasi (ex multis Cass. n. 18908/2010 e n. 13385/2010), debbasi accogliere il ricorso, cassare la declinatoria dichiarando la competenza territoriale del giudice declinante e regolare le spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Lecce del quale cassa la impugnata declinatoria; condanna l’Amministrazione intimata a corrispondere al ricorrente le spese di giudizio determinate in Euro 1.000,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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