Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41 del 05/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 05/01/2010), n.41

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Panaro n.

14, presso l’avv. Luigi de Sisto, rappresentato e difeso dall’avv.

Papa Aldo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio di Santa Maria Capua Vetere;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 47/15/07, depositata il 9 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1

dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. N.E. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 47/15/07, depositata il 9 maggio 2007, con la quale è stato parzialmente accolto l’appello del contribuente contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui, ai fini IVA, IRPEF ed IRAP, erano stati accertati maggiori ricavi per l’anno 1998: in particolare, il giudice a quo ha determinato la percentuale di ricarico nella misura del 40 per cento, in luogo di quella (pari ad oltre il doppio) applicata dall’Ufficio, ritenuta illegittima in quanto calcolata con riferimento ad un anno diverso da quello oggetto di verifica.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, appare inammissibile, essendo del tutto sprovvisto del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c..

Il secondo motivo, con il quale si denuncia “motivazione contraddittoria”, appare anch’esso inammissibile, sia perchè privo dei requisiti prescritti dal citato art. 366 bis c.p.c., come individuati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dalla norma citata, deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutarne, immediatamente l’ammissibilità (ex plurimis, Cass. Sez. un., n. 20603 del 2007 e Cass. nn. 2652 e 8897 del 2008);

sia perchè, in ogni caso, anche con tale motivo si denuncia in realtà nuovamente la violazione di legge dedotta con il primo (senza formulazione del relativo quesito), come, chiaramente si evince là dove, al termine dell’esposizione, il ricorrente afferma che il giudice d’appello ha determinato una percentuale di ricarico minore, ma ugualmente ingiustificata, incorrendo nella stessa denunziata illegittimità che non viene cancellata dalla ridotta misura del ricarico;

3. in conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto inammissibile”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’avvocato del ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2010

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