Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41 del 03/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/01/2017, (ud. 28/10/2016, dep.03/01/2017),  n. 41

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23988-2014 proposto da:

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO (TV), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso

l’avvocato GIUSEPPE FRANCO FERRARI, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.L., S.R. e ME.AN., nella qualità di

coerede della moglie T.R. e di procuratore del figlio

coerede ME.AL.;

nonchè

M.M. e MA.MA., entrambi nella qualità di eredi di

T.M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l’avvocato LUIGI MANZI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PRIMO MICHIELAN,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 498/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2016 dal Consigliere Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato FERRARI GIUSEPPE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato MICHIELAN PRIMO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO FRANCESCO MAURO che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento della domanda proposta da L., M.A. e T.R. nonchè da S.R. comproprietarie di alcune aree ricomprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi di Soligo, determinò le indennità dovute dal Comune di Farra di Soligo per l’espropriazione e l’occupazione, rispettivamente in base alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e sulla scorta degli interessi legali sulle somme così determinate.

La decisione, su ricorso dei proprietari, fu cassata da questa Corte con la sentenza n. 10217 del 2010. Riassunto il giudizio ed espletata nuova CTU, la Corte veneta, con la sentenza indicata in epigrafe, e per quanto d’interesse, determinò il dovuto in conformità delle conclusioni cui era pervenuto il CTU, ribadite in sede di chiarimenti e supplemento, fondate sul metodo sintetico comparativo riferito a svariati atti notarili e ad ulteriore documentazione fornita dalle parti.

Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione il Comune di Farra di Soligo sulla base di un motivo, al quale resistono con controricorso T.L., S.R., Me.An. in proprio e quale procuratore del figlio Al. quali coeredi di T.R., nonchè Ma. e M.M., quali coerdi di T.M.A.. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Il proposto ricorso, con cui il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, oltre che omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, è inammissibile.

3. Premesso che, ad onta della formulazione della violazione di legge (peraltro indicata erroneamente, essendo la dichiarazione di pubblica utilità antecedente l’entrata in vigore del TU n. 327 del 2001, e venendo, dunque, in rilievo la L. n. 2359 del 1865, art. 39) la doglianza si limita a dedurre l’erroneità del valore dell’area assunta in concreto dalla Corte territoriale (del tutto esterno all’esatta interpretazione ed applicazione della legge), e si risolve, solo in una censura di difetto di motivazione, va rilevato che, essendo la sentenza stata pubblicata il 27.2.2014, il motivo di ricorso va scrutinato alla luce del testo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – quale riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU n. 8053 del 2014), consente di denunciare in cassazione solo l’anomalia motivazionale, che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, semprecchè il vizio risulti dal testo della sentenza ed a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, dovendo/appena, aggiungersi che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto (peraltro, incongruamente indicato nella inattendibilità della CTU, id est in un dato valutativo invece che in un fatto storico) rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (come nella specie) ancorchè la sentenza non abbia, in tesi, dato conto di tutte le risultanze probatorie.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in Euro 13.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

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