Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4099 del 19/02/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4099 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA
sul ricorso 9949-2012 proposto) da:
ALESSANDRA BETTONI in qualità di procuratore di Portera
Vincenzo, elettivamente domiciliata in ROMA, VIAI,E DELLE
NITLIZIE 20, presso il proprio studio;
– ricorrente contro
MINISTER() DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;
–
intimato
–
avverso la sentenza n. 30531/2011 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONK del 16.11.2011., depositata il 30/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO 19F, CHIARA.
Data pubblicazione: 19/02/2013
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROL
PREMESSO
che l’avv. Alessandra Bettoni, difensore antistatario del sig.
Vincenzo Portera nel procedimento conclusosi con l’ordinanza di
materiale contenuto nel dispositivo della medesima ordinanza, in cui è
stata omessa la distrazione delle spese processuali in suo favore;
che con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stato proposto
l’accoglimento dell’istanza di correzione;
CONSIDERATO
che la predetta relazione è stata comunicata al. P.M. e notificata
al ricorrente e questi non hanno presentato conclusioni o memorie;
che il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di
cui sopra;
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto
nell’ordinanza indicata in epigrafe, integrandone il dispositivo con
l’aggiunta, in fine, delle parole “da distrarsi in favore del difensore
antistatario avv. Alessandra Bettoni”.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 ottobre
2012.
questa Corte indicata in epigrafe, ha chiesto rettificarsi l’errore