Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4099 del 16/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.16/02/2017),  n. 4099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23938-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona dei Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.P.L., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO ROSATI, giusta procura a margine del

ricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1545/9/2015, emessa il 29/01/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il

13/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di C.P.L. (che resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato ad un motivo), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 29/01/2015, depositata in data 13/03/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di diniego del rimborso dell’IRAP richiesta da contribuente (esercente l’attività di commercialista) in relazione agli anni dal 2005 al 2008 – è stata parzialmente riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere in parte il gravame del contribuente, hanno sostenuto che, limitatamente agli anni 2007 e 2008 non sussisteva il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, atteso che il contribuente aveva erogato a terzi compensi occasionali (nel 2007 soltanto “due fatture”) e di entità contenuta (massimo Euro 15.385,00), mentre altrettanto non poteva affermarsi per gli anni 2005 e 2006, nei quali erano stati erogati compensi a terzi per Euro 20.891,00 ed Euro 35.851,00, di natura non occasionale (essendo state pagate, quanto meno ad un solo collaboratore, nel 2005, ben 13 fatture per prestazioni rese nello svolgimento dell’attività, e, nel 2006, 11 fatture, seppure da soggetti diversi.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente principale e la ricorrente incidentale lamentano, con un motivo, rispettivamente per le statuizioni nelle quali sono rimasti soccombenti, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c), con riguardo al profilo della ritenuta non sussistenza (per gli anni 2007 e 2008) e sussistenza (per gli anni 2005 e 2006) dell’autonoma organizzazione in ragione dei compensi corrisposti a terzi.

2. Le censure del ricorso principale e del ricorso incidentale sono entrambe infondate.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni ci segreteria ovvero meramente esecutive”.

Con riguardo specifico all’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che configurano l’esistenza di un’autonoma organizzazione, questa Corte (Cass. 23761/2010; Cass. 22674/2014) ha già affermato che è soggetto ad Irap il professionista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale.

Nella specie, la C.T.R., con puntuali argomentazioni, non confutabili in diritto, afferma che l’autonoma organizzazione deve evincersi, quanto agli anni 2005 e 2006, dalle spese per compensi a terzi (collaborazioni rese da altri professionisti) ritenute di natura non occasionale, a seguito di valutazione, in fatto, della loro intrinseca consistenza (ed, a contrario, assumendo la non ricorrenza dell’autonoma organizzazione per gli anni 2007 e 2008, in ragione del loro carattere dei tutto occasionale).

3. Per tutto quanto sopra esposto, vanno respinti il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Atteso che sul thema decidendum oggetto della lite vi è stato intervento recente delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Non sussistono invece presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente principale, poichè il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso pincipale e quello incidentale.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA