Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4098 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4098 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

sul ricorso 9195/2013 proposto da:

Cj -re

Pescarollo Stefano, elettivamente domiciliato in Roma, via Ludovisi
n. 35, presso lo studio dell’avvocato Ridola Mario Giuseppe, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati Guarino Dimitri,
Menchini Sergio, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
Pescarono Marco, elettivamente domiciliato in Roma, Vyale di Villa
Massimo n. 33, pro lo tuo dell’avvocato neninedsa Maurizio ?

1

„DRr

Data pubblicazione: 20/02/2018

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Speranzin
Marco, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente nonché contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 56/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 25/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.).

FATTO E DIRITTO

1.- Stefano Pescarollo ricorre per cassazione nei confronti di Marco
Pescarollo, come pure nei confronti della s.a.s. Pescarollo, svolgendo
otto motivi avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di
Trieste in data 25 gennaio 2013, in via di riforma della pronuncia
resa in primo grado dal Tribunale di Pordenone n. 566/2010.
Quest’ultima aveva ritenuto che la materia oggetto del contendere
fosse coperta dalla clausola arbitrale contenuta nello statuto della
società Pescarollo. Per contro, la Corte triestina – investita
dall’appello proposto da Marco Pescarollo e pure dall’appello
incidentale della s.a.s. Pescarollo – ha escluso la riferibilità della
clausola arbitrale, di cui al detto statuto, alle controversie relative
alla revoca dell’amministratore, quale appunto quella da essa
esaminata; ha accolto la domanda di revoca dell’amministratore
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Pescarollo s.a.s. di Pescarollo Stefano & C.;

Stefano Pescarollo per giusta causa, promossa dal socio Marco
Pescarollo; ha ritenuto che il comportamento tenuto da Stefano
Pescarollo – come relativo alla mancata convocazione dei soci per
l’approvazione del bilancio di esercizio 2007 e come relativo alla
remissione di un debito della società Pescarollo s.r.l. – comportasse

accomandita, condannando lo stesso a risarcire a quest’ultima il
danno arrecatole (peraltro escludendo la sussistenza di danni
risarcibili nei confronti di Marco Pescarollo); ha ritenuto infondati gli
altri addebiti mossi all’amministratore Stefano Pescarollo.
Nei confronti del ricorso resiste Marco Pescarollo, che ha depositato
apposito controricorso. Non ha invece svolto attività difensiva la
s.a.s. Pescarollo.
Il ricorrente e il controricorrente hanno depositato memorie ex art.
380 bis cod. proc. civ.
2.- I motivi di ricorso enunciano i vizi che qui di seguito vengono
richiamati.
Il primo motivo (p. 12 ss. del ricorso) assume: «omesso esame circa
un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra
le parti (l’avvenuta opposizione tempestiva del socio Marco
Pescarollo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 2, dello statuto
della Società) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc.
civ.».
Il secondo motivo (p. 19 ss.) assume: «falsa applicazione dell’art.
1394 cod. civ., ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (l’esistenza di
una situazione di concreto conflitto d’interesse in capo al socio

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violazione dei suoi obblighi di amministratore della società in

amministratore, alla luce di un esame completo delle emergenze di
causa) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.».
Il terzo motivo (p. 23 ss.) assume: «nullità della sentenza per
violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360
comma 1 n. 4 cod. proc. civ., per difetto assoluto di motivazione in

e della responsabilità risarcitoria del socio amministratore».
Il quarto motivo (p. 28 s.) assume: « nullità della sentenza per
violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360
comma 1 n. 4 cod. proc. civ., per difetto assoluto di motivazione in
sede di accertamento del danno concretamente subito dalla società».
Il quinto motivo (p. 30 ss.) assume: «nullità della sentenza per
violazione degli artt. 78, 79, 80 cod. proc. civ. in correlazione agli
artt. 75 e 182 comma 2 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4
cod. proc. civ. per avere la Corte ritenuto il curatore speciale
legittimato a proporre l’azione di responsabilità in nome e per conto
della società, sulla base del provvedimento di nomina emesso dal
Tribunale».
Il sesto motivo (p. 34 s.) assume: «violazione degli artt. 737 e 742
cod. proc. civ., in correlazione con gli artt. 75 e 182 comma 2 cod.
proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.».
Il settimo motivo (p. 36 ss.) assume «per l’effetto»: «violazione
degli artt. 78, 79 e 80, in correlazione con l’art. 112 cod. proc. civ.,
in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., nella parte in
cui la Corte di Appello ha omesso di rilevare la nullità e/o l’inefficacia
del decreto di nomina del curatore speciale in parte qua».

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sede di accertamento del presupposto della revoca per giusta causa

L’ottavo motivo (p. 40) assume «in subordine»: violazione degli
artt. 78, 79, 80, in correlazione agli artt. 75 e 182 comma 2 cod.
proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.».
3.- I primi quattro motivi di ricorso investono tutti il tema della
revoca per giusta causa di Stefano Pescarollo dalla carica di

socio Marco Pescarollo sulla base del combinato disposto degli artt.
2315, 2293 e 2259, comma 3, cod. civ.
4.-

I primi due motivi contestano, in particolare, l’effettiva

sussistenza dei presupposti richiesti per la dichiarazione di revoca
per giusta causa. Presupposti che la Corte territoriale ha, nel
concreto, individuato in due distinte circostanze: la mancata
convocazione dei soci, da parte dell’amministratore Stefano, per
l’approvazione dei bilancio sociale relativo all’esercizio 2007, che era
stata

richiesta

con

apposita

lettera

di

«opposizione»

dall’accomandante Marco, in conformità alla relativa disposizione
statutaria, da un lato; dall’altro, la remissione – compiuta
dall’amministrazione in situazione di conflitto di interessi – di un
debito di rilevante importo, che una società a responsabilità limitata
(di cui lo stesso Stefano era pure amministratore) aveva nei
confronti dell’accomandita.
Ad avviso del ricorrente, la lettera inviata da Marco non si è risolta in
un atto di formale opposizione; e nemmeno può dirsi sia stata
«tempestiva», essendo stata inviata sei mesi dopo la ricevuta
comunicazione del documento contabile. L’atto di remissione del
debito, d’altro canto, non è stato compiuto un conflitto di interessi,
poiché l’amministratore non aveva un «interesse proprio antitetico e
configgente con quello della società amministrata».
5

amministratore della s.a.s. Pescarollo, secondo quanto chiesto dal

5.- Il primo motivo non può essere accolto.
Lo stesso si risolve, infatti, nella richiesta di una nuova valutazione
dei fatti. La motivazione svolta dalla Corte territoriale, d’altra parte,
si sostanzia in una interpretazione della lettera di «opposizione» che
appare senz’altro plausibile. Né risulta che la disposizione statutaria

6.- Per lo stesso ordine di ragioni, non può essere accolto il secondo
motivo di ricorso.
Anche qui la motivazione addotta dalla Corte triestina appare
senz’altro plausibile («l’allegata definizione di pregressi rapporti
economici relativi all’affitto di azienda avrebbe richiesto il ricorso ad
operazioni più trasparenti e a istituti diversi dalla remissione del
debito»). Del resto, appare chiaro che un conto è la (affermata)
«definizione» dei rapporti correnti tra società appartenenti a uno
unico «gruppo familiare» con vantaggi compensativi per la s.a.s. e
un altro è la remissione del debito, che è atto unilaterale di
dismissione di un credito. Tanto meno, del resto, l’affermazione che
tra le due società vi è «perfetta identità» della «compagine sociale»
implica che vi sia pure identità di quote di partecipazione.
7.- Il terzo motivo assume, in particolare, che – con riferimento al
punto della remissione del debito della s.r.l. – la Corte ha «omesso di
specificare la norma, di legge o di statuto, che sarebbe stata violata
dal socio amministratore» e ha, altresì, «omesso di chiarire in cosa
avrebbe dovuto consistere la pretesa maggior trasparenza richiesta
al socio amministratore».
TI motivo deve essere disatteso.
_a motivazione della Corte territoriale è del tutto chiara, invero,
nell’indicare che la revoca dell’amministratore dell’accomandita
segue al fatto che dati suoi comportamenti hanno integrato una6

ponesse particolari vincoli temporali a pena di decadenza.

«giusta causa di revoca», secondo quanto prescritto dalla normativa
per principi, ovvero per «clausola generale», dettata dall’art. 2259
cod. civ. (come applicabile alla fattispecie in ragione dei richiami
posti negli artt. 2315 e 2293 cod. civ.).
Nemmeno può essere condivisa l’altra censura, posto se non altro

a un’attribuzione patrimoniale a cui pure si avrebbe diritto.
8.- Il quarto motivo di ricorso concerne la misura del danno che la
Corte ha accertato come conseguenza della compiuta remissione,
identificandola senz’altro con quella del debito rimesso. Secondo il
ricorrente, la Corte avrebbe dovuto tenere conto, in specie, degli
«effetti favorevoli» della rimessione di debito, come connessi a lavori
di «adeguamento dell’azienda condotta in affitto», che si afferma
siano stati compiuti dalla debitrice s.r.l.
Il motivo non può essere accolto.
Lo stesso, in effetti, chiede una nuova valutazione del fatto.
Peraltro, la motivazione svolta in proposito dalla sentenza impugnata
appare senz’altro plausibile, là dove fa riferimento alla oggettiva
necessità di una maggiore «trasparenza» in ordine ai «rapporti
economici relativi all’affitto di azienda».
9.- I motivi di ricorso successivi, dal quinto all’ottavo ricompresi,
fanno riferimento sostanziale al fatto che – prima di agire per la
revoca dell’amministratore e per la condanna di questo al
risarcimento dei danni arrecati – Marco Pascarollo ha chiesto e
ottenuto, ex art. 78 comma 2 cod. proc. civ., la nomina da parte del
Tribunale di Pordenone di un curatore speciale per rappresentare la
s.a.s.

Pescarollo

in

relazione

l’amministratore unico della stessa.

7

alla

controversia

contro

che la remissione è figura che, di per sé stessa, comporta la rinuncia

In relazione a questa circostanza, nel corso del giudizio di merito
l’attuale ricorrente ha sollevato un’apposita eccezione di carenza di
potere e difetto di legittimazione di tale curatore speciale, che la
Corte di Appello ha respinto.
10.-

Il quinto motivo di ricorso assume, in specie, che il

proporre azioni nei confronti dell’amministratore: non quella di
revoca, non quella risarcitoria.
Il motivo non può essere accolto.
Il testo del provvedimento risulta univoco, invero, nell’indicare che
tra i compiti del curatore rientrano anche i detti poteri. Secondo
quanto puntualmente riscontrato, d’altro canto, dalla sentenza
impugnata.
11.- Il sesto motivo di ricorso assume, in via segnata, che la Corte di
Appello avrebbe dovuto «conoscere incidentalmente della legittimità
del decreto di nomina pronunciato dal Tribunale di Pordenone, onde
stabilire la sussistenza del potere del curatore speciale all’esercizio

3-61 • o ter-er-d e I

-ci.

dell’azione risarcitoria,

nel presente giudizio».
Il motivo non può essere accolto.
Lo stesso, infatti, si manifesta del tutto generico, non indicando le
ragioni per cui la decisione della Corte territoriale di respingere
l’eccezione di difetto di legittimazione, proposta dall’attuale
ricorrente, violerebbe le norme dell’art. 737, 742 e 75 cod. proc. civ.
Il richiamo alla norma del comma 2 dell’art. 182 cod. proc. civ.,
d’altra parte, risulta ripetere la sostanza del quinto motivo di ricorso,
a questo sovrapponendosi e dello stesso non potendo, di
conseguenza, non condividere la sorte (cfr. sopra, n. 10).
8

0(:)

provvedimento di nomina del curatore speciale non lo autorizzava a

13.- Ugualmente non può essere accolto il settimo motivo di ricorso.
Lo stesso ricorrente, in effetti, lo indica come motivo dipendente dal
sesto motivo.
14.- L’ottavo motivo di ricorso assume che, in ogni caso, il curatore
specie non avrebbe potuto esercitare un diritto della società da lui

del socio amministratore» – senza il consenso della stessa, come
manifestato dai suoi soci.
Il motivo non può essere accolto.
In effetti, compiti e poteri del curatore speciale sono determinati, ai
sensi dell’art. 80 cod. proc. civ., dal provvedimento che in concreto
lo nomina. Il testo del quale non viene a subordinare i contenuti e
modi del comportamento richiesto a detto curatore alla presenza di
indicazioni ovvero di autorizzazioni provenienti della società
rappresentata.
Non risulta avere pregio, poi, il richiamo che il motivo ritiene di fare
alla pronuncia di Cass., 9 giugno 2005, n. 12170. Questa ultima fa
infatti riferimento a una fattispecie tipo diversa da quella presente,
sia perché è relativa a un caso di «irreperibilità dell’amministratore e
legale rappresentante della società», sia pure perché fa riferimento a
un’azione del curatore speciale diversa e ulteriore rispetto a quella
«richiesta con l’istanza di nomina».
15.- In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in
favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie
9

rappresentata – quale quello al «risarcimento dei danni nei confronti

nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00,
ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione
civile, addì, 29 settembre 2017.
Il Funzionario Git.
Dott.ssa Fai, rizi3

ano
ON

Presidente

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

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