Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4098 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2020, (ud. 19/06/2019, dep. 18/02/2020), n.4098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3534-2017 proposto da:

ZINCHERIA NOSCHESE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso

lo studio dell’avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato LORENZO IOELE;

– ricorrente –

contro

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ODERISI DA GUBBIO

31, presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA BORZACCHIELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE TRUPPI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7214/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/11/2016 R.G.N. 255/2016.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 29.11.2016, in riforma della decisione del Tribunale di Salerno, in sede di rinvio dalla Cassazione (sent. rescindente n. 22824/2015) – dichiarava illegittimo il licenziamento intimato a A.L. dalla società Zincheria Noschese a r. L. il 24.5.2009 ed ordinava la reintegrazione del reclamante nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte all’atto dell’assunzione, con condanna della società al pagamento della retribuzione globale di fatto mensile dal giorno del licenziamento alla reintegra, nonchè al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

2. di tale decisione ha domandato la cassazione la società, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui ha resistito l’ A., con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. è stato depositato dalle parti, in prossimità dell’adunanza, verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle stesse il 1.10.2018 ed i difensori hanno presentato istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

4. dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della società, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente anche la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge;

5. tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;

6. in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria;

7. le spese vanno compensate in ragione della presentazione di istanza congiunta delle parti che hanno dichiarato essere cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese del giudizio (in conformità a quanto convenuto al punto 6 del verbale di conciliazione);

8. non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.

P.Q.M.

la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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