Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4098 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. III, 18/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26095/2009 proposto da:

A.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEL CASALETTO 151, presso lo studio dell’avvocato CAVALLARO

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato GRECO Marcello, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (OMISSIS), in persona del dirigente

pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BETTOLO 6,

presso lo studio dell’avvocato CALIO’ ANTONIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUFFRIDA Antonio, giusta determinazione n. 346 del

16.12.09 e giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 836/2009 del TRIBUNALE di MESSINA del 9/4/09,

depositata il 21/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. A.V. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro la sentenza del 21 aprile 2009, con cui il Tribunale di Messina ha rigettato, con gravame delle spese del giudizio, l’opposizione da lui proposta avverso un precetto intimatogli dall’I.N.P.D.A.P..

Quest’ultimo ha resistito al ricorso con controricorso.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè non ha osservato il requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c., norma applicabile nonostante l’abrogazione disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, giusta l’art. 58, comma 5, della stessa legge, che ne prevede l’ultrattività per i ricorsi per cassazione, proposti dopo la sua entrata in vigore contro provvedimenti pubblicati anteriormente ad essa, com’è quello impugnato.

Infatti, l’illustrazione dell’unico motivo su cui il ricorso si fonda – denunciante violazione e falsa applicazione di legge e dell’art. 474 c.p.c. – non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro mille, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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