Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4098 del 09/02/2022
Cassazione civile sez. I, 09/02/2022, (ud. 30/09/2021, dep. 09/02/2022), n.4098
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18667/2020 proposto da:
B.M., avv. Francesco Saverio Del Forno;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, Avvocatura Generale dello Stato;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il
04/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/09/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
Che:
che B.M., cittadino della Costa d’Avorio, propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Salerno che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;
che si deve fare applicazione del principio secondo cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 – nella parte in cui prevede, in materia, che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” – richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, sia l’autenticità della firma del conferente (SU 15177 del 2021);
che, nella specie, la procura alle liti non rispetta tali indicazioni ed e’, dunque, invalida;
che il ricorso è inammissibile;
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile, compensa le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022