Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4097 del 20/02/2018

Cassazione civile, sez. I, 20/02/2018, (ud. 21/12/2017, dep.20/02/2018),  n. 4097

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 27 luglio 2015, ha rigettato il gravame di P.S. e C.S. avverso la sentenza dei Tribunale per i minorenni della stessa città che aveva dichiarato lo stato di adottabilità della figlia A.L., nata il (OMISSIS), aveva confermato l’affidamento della stessa ai Servizi sociali di Viareggio e il suo collocamento presso una Comunità familiare.

Avverso questa sentenza la P. e il C. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, notificato anche al curatore speciale della minore, avv. A.B.C., che non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 1, comma 2, e 3, artt. 8 e 14 Cedu, per non avere l’impugnata sentenza considerato che il rifiuto della P. di essere ricoverata si spiegava perchè la struttura (OMISSIS), che era stata proposta, era sostitutiva dei manicomi giudiziari; che il C. aveva superato il problema dell’alcolismo ed aveva ottenuto positive valutazioni dai Servizi sociali di Parabiago, competenti per altri suoi figli; che non erano stati forniti interventi di sostegno economico necessari per consentire ai genitori di superare la difficile situazione in cui si trovavano.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato omesso esame di fatti decisivi, per non avere valutato il loro impegno profuso per risolvere le problematiche esistenziali e il cambiamento in atto del loro stile di vita, tenuto conto che il C. si stava adoperando per risolvere i suoi problemi economici.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

La sentenza impugnata ha confermato il giudizio del tribunale secondo il quale i genitori erano del tutto incapaci di occuparsi della figlia, inconsapevoli dei suoi bisogni e privi di una stabile sistemazione abitativa; la prognosi di acquisizione delle capacità genitoriali era negativa e comunque non era possibile formulare una prognosi favorevole in tempi ragionevoli e compatibili con le esigenze della minore; la madre era affetta da gravi problemi psichici cronici (soffriva di un disturbo bipolare con sintomi psicotici ed era invalida al 74%), era dedita alla prostituzione ed aveva rifiutato l’inserimento in una struttura specializzata per intraprendere un percorso riabilitativo; il padre, ex alcolista e invalido al 100%, non era consapevole del ruolo genitoriale nè in grado di svolgerlo; i parenti erano assenti o non disponibili a prendersi cura della bambina e non era dimostrato il contrario con riguardo ai fratelli e a una nipote del C.; di conseguenza, la mera dichiarazione di intenti dei genitori di volere cambiare vita non assumeva rilievo al fine di escludere la dichiarazione di adottabilità della bambina.

Si tratta di apprezzamenti di fatto compiuti dalla Corte di merito, incensurabili in sede di legittimità, in presenza di motivazione – come nella specie – idonea a rivelare la ratio decidendi, dovendosi considerare in tali limiti ridotto il controllo di legittimità sulla motivazione, che è ipotizzabile nei ristretti limiti in cui sia ravvisabile la violazione della legge processuale, cioè nelle ipotesi di mancanza della motivazione, da intendere come motivazione radicalmente carente o manifestata in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi, alla luce del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 8054/2014). Nessuna di queste ipotesi è ravvisabile nella specie, entrambi i motivi sollecitando un nuovo giudizio di merito attraverso la richiesta di un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa, mentre il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio nè costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la ritenuta ingiustizia della decisione impugnata.

La conclusione raggiunta dai giudice di merito, all’esito dei predetti apprezzamenti di fatto, è conforme alla previsione normativa della L. n. 184 del 1983, art. 8,secondo il quale la situazione di abbandono, che è presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, è configurabile qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile l’armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, cioè in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età e al suo grado di sviluppo; ed è configurabile, oltre che nei casi di rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento dei doveri genitoriali, anche nelle situazioni di fatto in cui sia impedito o messo in pericolo il sano sviluppo psico – fisico del minore, per il non transitorio difetto dell’assistenza materiale e morale necessaria a tal fine, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la cui mera espressione di volontà di accudire il minore, in mancanza di concreti riscontri, non è idonea al superamento della situazione di abbandono (Cass. n. 4545 del 2010, n. 1838 del 2011).

Il ricorso è rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2018

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