Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4097 del 19/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4097 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso 306-2012 proposto da:
NACCARATI CARMELA (NCCCML47H501249C) elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANDREA DOMA 48, presso lo studio
dell’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che la rappresenta
e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVNTOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

Data pubblicazione: 19/02/2013

- controricorrente

avverso il decreto nel procedimento R.G. 585/2011 della CORTE
D’APPELLO di PERUGIA del 4.7.2011, depositato il 1/4/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/11/2012

dal

Consigliere

Relatore

Dott.

ANDREA

udito per la ricorrente l’Avvocato Roda Ranieri (per delega avv.
Ferdinando E. Abbate) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
IMMACOLATA ZENO che ha concluso per la sospensione del
ricorso in attesa decisione delle SS.UU.; in subordine per
raccoglimento p.q.r.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Carmela Naccarati ha, con ricorso alla Corte d’appello di Perugia,
proposto domanda di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del
2001, del danno non patrimoniale sofferto a causa della non
ragionevole durata del giudizio di equa riparazione regolato dalla stessa
legge, introdotto nel febbraio 2005 dinnanzi alla Corte d’appello di
Roma. Giudizio che, dopo la definizione in sede di merito nell’ottobre
2005, era proseguito in cassazione sino alla emissione della sentenza
nel dicembre 2009.
La Corte territoriale, con il decreto indicato in epigrafe, ha dichiarato
inammissibile la domanda, ritenendo che il rimedio previsto dalla legge
n.89/2001 sia unico, e quindi non possa essere attivato in relazione alla
durata di un procedimento di equa riparazione.

Ric. 2012 n. 00306 sez. Ml – ucl. 14-11-2012
-2-

SCALD.AF ERRI;

Per la cassazione di questo decreto Carmela Naccarato ha proposto
ricorso sulla base di un motivo, cui resiste l’intimata Amministrazione
con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.

europea dei diritti dell’uomo e dell’art.111 della Costituzione,
osservando come nessuna di queste norme di diritto consenta di
escludere dalla sua applicazione il procedimento di equa riparazione,
quale procedimento giurisdizionale contenzioso destinato a
concludersi con una pronuncia idonea ad avere efficacia di titolo
esecutivo, al pari di ogni altro procedimento regolato dalle norme
stesse.
2. Il ricorso è fondato. Dalla ricognizione della giurisprudenza della
Corte europea -che come noto costituisce necessario elemento di
riferimento nella interpretazione delle disposizioni della C.E.D.U.- ed
anche della giurisprudenza di questa Corte, emerge come non sia in
discussione la ammissibilità della domanda di equa riparazione per la
durata irragionevole di un procedimento di equa riparazione: del resto,
né l’art.2 della legge n.89/2001 né l’art.6 della C.E.D.U. risultano
escludere, espressamente o implicitamente, dal proprio ambito di
applicazione tale procedimento giurisdizionale.

2.1. Discussa è

piuttosto la individuazione di quale sia la ragionevole durata di un
giudizio di equa riparazione, specie nel caso —qui ricorrente- in cui tale
giudizio si sia svolto dinnanzi alla Corte d’appello e in sede di
impugnazione dinnanzi a questa Corte.. A tale riguardo, nella sentenza
29 marzo 2006 della Grande Camera, nella causa Cocchiarella contro
Italia, si è affermato che «il periodo di quattro mesi previsto dalla legge Pinto
soddisfa il requisito di rapidità necessario perché un rimedio sia effettivo. L’unico
Ric. 2012 n. 00306 sez. M1 – ud. 14-11-2012
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2 della legge n. 89 del 2001, degli artt. 6.1, 13 e 41 della Convenzione

ostacolo a dà può sorgere dai ricorsi per cassazione per i quali non è previsto un
termine massimo per l’emissione della decisione. Nel caso di Jpecie, la fase
giudkiaria è durata da/3 ottobre 2001 al 6 maggio 2002, cioè sette mesi, che, pur
eccedendo il termine previsto dalla legge, sono ancora ragionevoli» (par. 99). Nella
successiva decisione della Seconda Sezione 31 marzo 2009, causa

durata di un giudizio “Pinto”, svoltosi in un solo grado dinnanzi alla
Corte d’appello e protrattosi per undici mesi. Nel caso deciso dalla
Seconda Sezione il 22 ottobre 2010, causa Belperio e Ciarmoli contro
Italia, dopo aver dato atto del contenuto della sentenza Cocchiarella, si
è ulteriormente precisato che la durata di un giudizio “Pinto” davanti
alla Corte d’appello, inclusa la fase di esecuzione, salvo circostanze
eccezionali, non deve superare un anno e sei mesi. Da ultimo, nella
decisione 27 settembre 2011 della Seconda Sezione, causa CRDI.SA.
Fortore s.n.c. Diagnostica Medica Chirurgica contro Italia, la Corte ha
ritenuto che, in linea di principio, per due gradi di giudizio, la durata di
un procedimento “Pinto” non debba essere, salvo circostanze
eccezionali, superiore a due anni.
2.2. Nella giurisprudenza di questa Corte, si è invece ritenuto che la
ragionevole durata del giudizio di equa riparazione previsto e
disciplinato dalla legge n. 89 del 2001 vada determinata in mesi quattro
dalla data del deposito del ricorso, coerentemente alla indicazione
chiaramente desumibile dall’art. 3, comma 6, della medesima legge
(Cass. n. 8287 del 2010). Il Collegio ritiene che a tale orientamento non
possa essere data continuità e che -rimandandosi alle singole fattispecie
la valutazione della durata ragionevole di una procedura ex lege
n.89/2001 che si svolga solo dinnanzi alla Corte d’appello- ove, come
nel caso di specie, la procedura si sia svolta anche dinnanzi alla Corte
di cassazione, la durata complessiva del giudizio non possa comunque
Ric. 2012 n. 00306 sez. M1 – ud, 14-11-2012
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Simaldone contro Italia (par. 29), si è invece ritenuta eccessiva una

eccedere il termine ragionevole di due anni, tenuto conto, da un lato,
delle indicazioni desumibili dagli ultimi approdi (sopra riassunti) della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in coerenza
con il termine (pur avente natura meramente sollecitatoria) di quattro
mesi previsto dalla legge n. 89 del 2001, dall’altro della durata

di equa riparazione, non è suscettibile di estensione oltre il limite più
volte ritenuto ragionevole di un anno.

3. 11 decreto impugnato è quindi cassato, e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito ai sensi dell’art.
384 cod. proc. civ. Il giudizio è iniziato con ricorso depositato presso
la Corte d’appello di Roma nel febbraio 2005 ed è stato definito con
sentenza di questa Corte nel dicembre 2009. Detratto il termine
ragionevole, stimato in due anni, e tenuto conto che l’impugnazione
stata proposta dopo tredici mesi dal deposito della sentenza della Corte
di merito (ben oltre il termine breve legislativamente previsto per il
ricorso per cassazione: v. Gass. n. 8287 del 2010), resta una durata non
ragionevole di circa due anni.
Ai fini della liquidazione dell’indennizzo, va fatta applicazione della
giurisprudenza di questa Corte (ex multis: n. 21840/09; n.1893/10;
n.19054/10), a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere
di curo 750 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella
ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato paterna d’animo
che consegue all’iniziale modesto superamento, mentre solo per
l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di curo 1.000
per ciascun anno di ritardo. Pertanto, il Ministero della giustizia deve
essere condannato al pagamento in favore della ricorrente di curo
1.500,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di due anni circa di
irragionevole durata. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla
Ric. 2012 n. 00306 sez. M1 – ud. 14-11-2012
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ragionevole del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento

data della domanda, in conformità ai parametri ormai consolidati ai
quali questa Corte si attiene nell’operare siffatte liquidazioni.
5. Le spese del giudizio di merito e di legittimità seguono la
soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto,
limitatamente al giudizio di legittimità (cfr.S.U.n.17406/12), di quanto

n.1/2012 conv. in Legge n.271/2012 (in particolare dei parametri
indicati dalla Tabella A- Avvocati per lo scaglione di riferimento, dei
criteri di valutazione previsti dall’art.4 e della riduzione prevista
dall’art.9 del Decreto citato).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo
nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in
favore della ricorrente della somma di curo 1.500,00 oltre interessi
legali dalla data della domanda al saldo; condanna inoltre il Ministero al
pagamento delle spese del giudizio dinanzi alla Corte d’appello, in
complessivi 775,00 —di cui C 445 per onorari e 280 per diritti- oltre
spese generali ed accessori di legge, e di quelle dinanzi a questa Corte,
in complessivi f: 606,25 —di cui C100 per spese- oltre accessori di legge.
Spese da distrarsi in favore dell’avv.Ferdinando Emilio Abbatc che se
ne è dichiarato antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile della C:orte suprema di Cassazione, il 14 novembre 201
L’estensore Il pre

stabilito dal D.M. 20 luglio 2012 in attuazione dell’art.9 comma 2 D.L.

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