Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4097 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. III, 18/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24167/2009 proposto da:

P.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 13, presso lo studio dell’avvocato PORFIDIA

Vincenzo, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CONCA D’ORO 190, presso lo studio dell’avvocato MARTIRE

GILDA, rappresentato e difeso dall’avvocato CONTE Antonio, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1007/2009 del TRIBUNALE di S. MARIA CAPUA

VETERE del 24.3.09, depositata il 20/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Diego Perrucca (per delega

avv. Antonio Conte) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. L’Avvocato P.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20 maggio 2009, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, provvedendo in sede di rinvio da parte della Corte di cassazione, a seguito di cassazione della precedente decisione, con cui aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da esso ricorrente avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Caserta aveva declinato la propria competenza territoriale a favore di quella del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere sull’opposizione da lui proposta avverso un precetto intimatogli da P.A., ha rigettato l’appello confermando la competenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere.

L’intimato ha resistito al ricorso con controricorso.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto tardivamente.

Lo stesso ricorrente, infatti, ha allegato e dimostrato che la sentenza impugnata venne notificata il 30 luglio 2009, onde da tale data decorse il c.d. termine breve per l’esercizio del diritto di impugnazione. Poichè la controversia ha ad oggetto un’opposizione in materia esecutiva, alla quale non trova applicazione la sospensione feriale dei termini (da ultimo, Cass. (ord.) n. 6672 del 2010; Cass. (ord.) n. 9997 del 2010), il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il 29 settembre 2009, mentre è stato consegnato per la notificazione il 12 novembre successivo.

Peraltro, in disparte quanto rilevato, la sentenza impugnata è una sentenza sulla sola competenza e, come tale, l’esercizio del diritto di impugnazione sarebbe dovuto avvenire con il ricorso per regolamento di competenza necessario. L’eventuale conversione del ricorso ordinario in regolamento, tuttavia, non gioverebbe al ricorrente, perchè il regolamento avrebbe dovuto proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza ed era onere del ricorrente documentare il momento di tale documentazione.

In ogni caso, qualora una comunicazione non vi fosse stata, il termine di trenta giorni di cui all’art. 47 c.p.c., risulterebbe decorso dal 30 luglio 2009, poichè la notificazione della sentenza, ove sia mancata la comunicazione, è considerata idonea a far decorrere il termine ai sensi di detta norma (si veda Cass. n. 135 del 2009, da ultimo)”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le quali non sono in alcun modo superate dalle considerazioni svolte nella memoria dal ricorrente, sia là dove egli postula che la controversia non concernerebbe più un’opposizione in materia esecutiva a seguito della cassazione della sentenza del Tribunale di Sanata Maria Capua Vetere da parte di questa Corte, sia là dove sostiene che non si tratterebbe di sentenza sulla sola competenza.

Sotto il primo aspetto, le considerazioni della memoria restano del tutto oscure su come e perchè la controversia abbia mutato natura per effetto della cassazione con rinvio, che venne disposta censurandosi l’inammissibilità dell’appello, ritenuta dal Tribunale di Sanata Maria Capua Vetere avverso la sentenza resa dal giudice di pace sulla sola competenza: è sufficiente osservare che la stessa memoria alla pagina uno sostiene che non sarebbe stato ancora individuato quale dei giudici di pace dovrebbe decidere sul merito della causa di opposizione a precetto per evidenziarlo, posto che se c’è ancora da decidere su di esso la controversia è – in modo lapalissiano – di opposizione precetto. E’ appena il caso di rilevare che è pretestuosa l’evocazione di Cass. n. 2400 del 1989, che concerne l’ipotesi in cui a seguito di opposizione a precetto cambiario si sia svolta l’azione causale e in appello solo sull’azione causale e non anche su quella esecutiva si sia concentrata la controversia.

Sotto il secondo aspetto rilevato nella relazione, si osserva che la sentenza del Tribunale qui impugnata, conformandosi alla prescrizione di dover considerare ammissibile l’appello, ha ritenuto esatta la declinatoria di competenza territoriale del Giudice di Pace di Caserta a favore di quello di Santa Maria Capua Vetere ed ha reso sentenza soltanto sulla competenza (non essendo escluso tale carattere dalle statuizioni rese sulle spese giudiziali). All’esito della decisione di inammissibilità del ricorso è palese che la controversia dovrà essere riassunta davanti al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, perchè la rimessione delle parti davanti ad esso rappresenta la conseguenza della statuizione di rigetto dell’appello sulla competenza resa dal Tribunale.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro milleduecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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