Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4097 del 16/02/2017

Cassazione civile, sez. un., 16/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.16/02/2017),  n. 4097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17074-2016 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO

1/A, presso lo Studio Legale Annecchino, rappresentata e difesa

dagli Avvoccati Marco Annecchino e Mario Fantacchiotti, per delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA

GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso la sentenza del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA n.

89/2016 depositata il 24/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito l’Avvocato Marco Annecchino;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,

che ha concluso chiedendo il rigetto dei primi tre motivi del

ricorso ed accoglimento del quarto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A seguito dell’ispezione ordinaria svoltasi in Palermo dal 14.5.13 al 31.5.13, la dott.ssa R.L. veniva incolpata degli illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q) per avere, nell’esercizio delle funzioni di consigliere della Corte di Appello di Palermo, assegnata alla terza sezione civile, in violazione dei propri doveri di diligenza e laboriosità e mancando di adeguata capacità organizzativa del proprio lavoro, ritardato in modo reiterato, grave e ingiustificato, nel periodo di servizio dal 1.4.2008 al 17.4.2012, per un totale di effettivi mesi 47,6, il deposito di numerosi provvedimenti giurisdizionali, in particolare, per avere depositato con ritardo superiore al triplo dei termini di legge n. 111 sentenze civili, facendo registrare ritardi ultrannuali per il deposito di n. 51 sentenze e ritardi prossimi all’anno per il deposito di altre n. 2 sentenze, con un ritardo massimo di giorni 1.109.

A seguito di ciò il Ministro della Giustizia, in data 19 maggio 2014, promuoveva l’azione disciplinare nei confronti della dr.ssa R.L..

Con richiesta del 17 febbraio 2015, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dopo aver formulato le incolpazioni, chiedeva la fissazione del dibattimento innanzi alla Sezione disciplinare del CSM.

All’udienza dibattimentale del 10 luglio 2015 veniva espletata la necessaria istruttoria, sentito il Procuratore Generale e, di seguito, la difesa dell’ incolpata.

La Sezione Disciplinare decideva il procedimento infliggendo, con sentenza 89/16, alla R. la sanzione della censura.

Quest’ultima ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi illustrati con memoria.

L’amministrazione non ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso la R. lamenta che il giudice disciplinare non avrebbe esaminato tutte le circostanze addotte per giustificare i ritardi verificatisi. In particolare, non sarebbero stati presi in considerazione: l’incarico di componente presso la Commissione di esame di avvocato; le incongrue modalità di lavoro disposte dal Presidente della Sezione; i carichi di lavoro e gli infortuni subiti nel lasso di tempo in questione.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che non sarebbe stato tenuto conto del rapporto tra il periodo contestato ed il numero delle condotte reiterate.

Con il terzo motivo assume che i ritardi sono in numero inferiore a quelli contestati.

Con il quarto motivo la ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell’esimente di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 non essendovi stata alcuna compromissione dell’immagine di essa magistrato nell’ambiente giudiziario ed essendo dimostrata la propria laboriosità.

3. Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.

Va rammentato che queste Sezioni unite hanno già chiarito che la durata ultrannuale dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali non comporta l’ingiustificabilità assoluta della condotta dell’incolpato, ma, trattandosi di inosservanza protrattasi ulteriormente e per un tempo considerevole rispetto alla soglia di illiceità considerata dal legislatore, è giustificabile solo in presenza di circostanze proporzionate all’ampiezza del ritardo, sicchè quanto più esso è grave tanto più seria, specifica, rigorosa e pregnante deve essere la relativa giustificazione, necessariamente comprensiva della prova che, in tutto il lasso di tempo interessato, non sarebbero stati possibili diversi comportamenti di organizzazione e impostazione del lavoro, o che, comunque, essi non avrebbero potuto in alcun modo evitare il grave ritardo o almeno ridurne l’abnorme dilatazione (Cass. sez. un. 14268/15; Cass. Sez. Un. 15813/16).

Da questi principi necessariamente discende che in sede di giudizio disciplinare debbano essere adeguatamente esaminate e valutate tutte le cause di giustificazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti addotte dall’incolpato. Nel caso di specie ciò in parte non è avvenuto.

4. Per quanto concerne la prospettata partecipazione alla Commissione per gli esami di avvocato nel periodo dicembre 2007-inizio 2009 viene fatto un semplice cenno a pagina cinque della sentenza alla doglianza relativa agli incarichi affidati alla ricorrente in ordine alla quale non viene però fornita alcuna argomentazione per indicarne i contorni fattuali e spiegarne la loro irrilevanza ai fini di escluderne la capacità giustificatrice.

5. Per quanto concerne poi gli infortuni subiti negli anni 2008 e 2010, la sentenza si limita ad affermare che la ricorrente avrebbe dovuto avanzare richieste di congedo per ottenere lo scomputo del periodo di astensione dal lavoro dai termini di deposito.

Anche in tal caso la motivazione deve ritenersi del tutto apparente poichè occorreva comunque vagliare la natura degli infortuni e la durata degli stessi per potere valutare se essi potevano avere influito sulla capacità lavorativa della ricorrente ai fini della elaborazione delle decisioni non potendosi comunque addebitare ad un magistrato il fatto di recarsi al lavoro nonostante un infortunio che potrebbe avere compromesso solo in parte la sua capacità lavorativa ma non impedito la partecipazione alle udienze.

6. Le due citate carenze motivazionali appaiono di particolare rilevanza ove si tenga conto che, come risulta dal prospetto allegato in calce alla sentenza, un considerevole numero dei ritardi addebitati alla ricorrente si è concentrato proprio nell’anno 2008 cui si riferiscono le cause di giustificazione or ora esaminate.

Il motivo va quindi accolto in relazione ai profili dianzi esposti dovendo la Sezione disciplinare effettuare una adeguata valutazione di tutte le cause di giustificazione addotte dalla ricorrente.

Restano assorbiti i restanti motivi e le ulteriori doglianze di cui al primo motivo esaminato.

7. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Sezione disciplinare del CSM. Nulla per le spese.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla sezione disciplinare del CSM.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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