Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4097 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. I, 09/02/2022, (ud. 04/06/2021, dep. 09/02/2022), n.4097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20766/2020 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico II, n.

4, presso lo studio dell’Avvocato Mario Antonio Angelelli, e

rappresentato e difeso dall’Avvocato Gaetano Mario Pasqualino, per

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il Decreto n. 4364/2020 del Tribunale di Palermo, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea la Corte di

appello di Catanzaro, depositato l’11/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/06/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato l’opposizione proposta da K.M. avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva respinto la domanda di riconoscimento della protezione internazionale e di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

K.M. ricorre con due motivi per la cassazione dell’indicato decreto.

L’Amministrazione dell’interno si è costituita tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla eventuale discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i proposti motivi K.M., cittadino della Costa d’Avorio, deduce violazione di legge, omessa valutazione di un fatto decisivo del provvedimento impugnato in punto di omessa valutazione tramite fonti autorevoli della situazione del Paese di origine avendo citato fonti non aggiornate, e difetto di motivazione, illogicità e violazione delle norme dettate sul riconoscimento dei “gravi motivi” legittimanti il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

2. In via preliminare deve darsi atto le Sezioni Unite civili di questa Corte, nel pronunciare su questione di massima di particolare importanza oggetto di contrasto in tema di protezione internazionale, per una interpretazione della portata precettiva della norma in esame ritenuta compatibile con il quadro del diritto dell’Unione Europea e con i principi di diritto costituzionale nonché della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, ha affermato con la recentissima sentenza n. 15177 del 1 giugno 2021 il seguente principio:

“il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”.

3. La procura speciale allegata al ricorso reca in calce la sola attestazione di autenticità da parte dell’Avvocato Gaetano Mario Pasqualino della firma apposta dal ricorrente per l’adottata formula “Vera la firma” nulla attestando invece in ordine alla data, vergata a penna come 30 giugno 2020, ed alla sua posteriorità rispetto al decreto impugnato ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come interpretato dalle richiamate SSUU.

4. Facendo applicazione del richiamato principio di diritto il ricorso è pertanto inammissibile essendo nulla la procura non avendo il difensore certificato, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione del decreto che l’autenticità della firma del conferente.

5. Non occorre provvedere sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta solo intimata.

6. Quanto al versamento del contributo unificato in adesione all’ulteriore principio di diritto affermato da SSUU n. 15177 citt. e per il quale “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza” va disposto il pagamento del doppio contributo, se dovuto, a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

 

 

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