Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4097 del 02/03/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 4097 Anno 2016
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

(k

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 18974-2011 proposto da:
SCHIERA FRANCESCO C.F. SCHFNC47A01G273W, domiciliato
in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato FILIPPO VITRANO, giusta delega in atti;
– ricorrente 2015
5035

contro
CASA DI CURA STAGNO S.R.L. C.F. 00731320826, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 21,
presso lo studio dell’avvocato FEDERICA CASAGNI,

Data pubblicazione: 02/03/2016

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA AVOLA,

,

)giusta delega in atti;
.1

avverso la sentenza n. 838/2010 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 07/07/2010 R.G.N.
2151/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

,/

controricorrente

FATTO
Con sentenza 7 luglio 2010, la Corte d’appello di Palermo rigettava l’appello di Vincenzo
Schiera, ausiliario socio sanitario specializzato alle dipendenze della s.r.l. Casa di Cura
Stagno, avverso la sentenza di primo grado, che aveva condannato la seconda al pagamento, in

dall’i aprile 2006 e respinto la domanda del lavoratore al pagamento della somma di €
244.527,88, oltre accessori di legge, per maggiori differenze retributi .ve a titolo in particolare
di gratifica natalizia, di indennità sostitutiva di ferie, di festività, di riposi e per lavoro
straordinario prestato continuativamente dal gennaio 1992 al dicembre 2002.
La Corte territoriale ribadiva, infatti, la prescrizione dei crediti retributivi anteriori al 24
giugno 1997 per l’inidoneità della prova offerta del riconoscimento interruttivo ai sensi dell’art.
2944 c.c. e negava la spettanza di maggiori somme, in funzione di rideterminazione del T.f.r.,
(non prescritto) per la sua decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle
condivise risultanze dell’integrazione di C.t.u. disposta, con decorrenza delle retribuzioni di
riferimento dal gennaio 1992 e non dal 24 giugno 1997.
Con atto notificato il 6 luglio 2011, Vincenzo Schiera ricorre per cassazione con cinque
motivi, cui resiste s.r.l. Casa di Cura Stagno con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 5 c.p.c., per la mancata ammissione della prova orale dedotta (per interrogatorio
formale e testi) sul fatto decisivo e controverso del riconoscimento datoriale del proprio debito
nei confronti del dipendente, a fini interruttivi ai sensi dell’art. 2944 c.c., per inidoneità della
sua formulazione, piuttosto tendente alla confessione della controparte ed alla prova di
A
‘esistenza del credito.
on il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2944, 2730 c.c.,
28 c.p.c., 2721 c.c., 244 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erroneo

assunto di non coincidenza della confessione dell’atto di riconoscimento con esso, con la
conseguente ammissibilità dei mezzi di prova orale dedotti, in quanto idonei a fini probatori
dell’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. dei crediti vantati.

favore del primo a titolo di differenze retributive, della somma di e 2.836,55 oltre accessori

Con il terzo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma,
n. 5 c.p.c., per omessa considerazione, nonostante la disposta C.t.u. per rideterminazione del
T.f.r. con riferimento alle retribuzioni spettanti dal gennaio 1992 anzichè dal 24 giugno 1997,
della continuativa prestazione di lavoro straordinario (con una modalità di 24 ore continue
alternate da un giorno non lavorativo), secondo le risultanze delle buste paga e dei fogli di

contenuto nella sentenza del Tribunale.
Con il quarto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2’120 c.c., in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per omessa inclusione del compenso per
lavoro straordinario nella base retributiva utile ai fini del computo del T.f.r., nonostante
l’accertamento di un concreto svolgimento dell’attività lavorativa su un arco giornaliero di 24
ore, ben superiore alle 6 ore ordinarie.
Con il quinto, il ricorrente deduce infine violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e
vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per erronea
statuizione sulle spese, compensate interamente tra le parti in difetto di soccombenza
reciproca e di indicazione dei giusti motivi di deroga al regime di soccombenza, a carico
datoriale.
Il primo motivo (vizio di motivazione per la mancata ammissione della prova orale dedotta sul
riconoscimento datoriale del debito nei confronti del dipendente), può essere congiuntamente
esaminato con il secondo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2944, 2730 c.c., 228
c.p.c., 2721 c.c., 244 c.p.c., per erroneo assunto di non coincidenza della confessione dell’atto
di riconoscimento con esso), in quanto strettamente connessi.
Essi sono inammissibili.
Premessa la competenza del giudice di merito in ordine all’apprezzamento del requisito di
specifica volontarietà del riconoscimento dell’altrui diritto ai sensi dell’art. 2944 c.c. (Cass. 7
\settembre 2007, n. 18904), occorrendo l’univocità della dichiarazione a fini di consapevolezza
el riconoscimento (Cass. 11 maggio 2009, n. 10755), ravvisabile in presenza dell’intenzione
‘di riconoscere la sopravvivenza dell’obbligazione (Cass. 6 marzo 2015, n. 4605; Cass. 24
novembre 2010, n. 23822) ed avendo la Corte d’appello motivatamente escluso, senza vizi né
logici né giuridici, l’idoneità dei mezzi istruttori dedotti alla prova del suddetto requisito
(“circostanze … che … tendono rispettivamente alla confessione della controparte e alla

presenza esaminati dal C.t.u. e l’accertamento, in giudicato siccome non più contestato,

prova della sussistenza del credito, e non già a dimostrare l’avvenuta interruzione della
prescrizione”: così al secondo capoverso di pg. 3 della sentenza), occorre tuttavia sottolineare
specialmente il difetto di specifica deduzione temporale della allegazione probatoria del
ricorrente (“Vero che il sig. Schiera Francesco mi ha sempre richiesto sin dal 1992 e
ripetutamente il pagamento delle somme dovutegli per l’attività di turnista 24orista’, per

l’anno e sino alla data di cessazione del rapporto lavorativo e che io, pur riconoscendo come
dovute tali somme, ho ritenuto di no. n corrisponderle e di corrisponderne altre secondo buia
paga?”). Essa non risponde al criterio, secondo cui la richiesta di provare per testimoni un
fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche
che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al
giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di
un’adeguata difesa: sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a
dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai
fini dell’interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il
giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa (Cass. 12 ottobre 2011, n. 20997; nello
stesso senso, sia pure in riferimento alla sussistenza di elementi sintomatici della
subordinazione lavorativa: Cass. 2 febbraio 2015, n. 1808).
Ed allora, prima ancora della ritenuta carente (dalla Corte territoriale) fmalità confessoria,
osta all’ammissibilità della prova orale dedotta (per interrogatorio formale e testi) proprio
l’assenza dell’elemento fondante la dichiarazione ricognitiva interruttiva, ossia la sua puntuale
collocazione nel tempo.
Né, infine, appare configurabile la violazione di legge denunciata, in difetto dei suoi
presupposti: non avendo il ricorrente proceduto, come pure avrebbe dovuto, ad una verifica di
correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, né
_ alla sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa (Cass. 28
ovembre 2007, n. 24756), neppure avendo specificato le affermazioni in diritto contenute
/nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della
fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente
dottrina: così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni,
non risultando altrimenti consentito alla corte regolatrice di adempiere al proprio compito

lavoro straordinario, supplemento e straordinario notturno e festivo, e ciò almeno due volte

istituzionale di verifica del fondamento della violazione denunziata (Cass. 26 giugno 2013, n.
16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984)
Il terzo motivo (vizio di motivazione per omessa considerazione, nonostante la disposta C.t.u.
per rideterminazione del T.f.r. con riferimento alle retribuzioni spettanti dal gennaio 1992
anzichè dal 24 giugno 1997, della continuativa prestazione di lavoro straordinario), può essere

omessa inclusione del compenso per lavoro straordinario nella base retributiva utile ai fini del
computo del T.f.r.), in quanto strettamente connessi.
Anch’essi sono inammissibili.
Essi difettano, infatti, assolutamente della specifica indicazione e tanto meno della
trascrizione delle buste paga e dei fogli di presenza genericamente indicati: sicchè, una tale
carenza, preclusiva dell’esame di questa Corte della questione devoluta, ridonda in un’evidente
violazione del principio di autosufficienza del ricorso e quindi nel difetto di specificità del
motivo previsto dall’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c. (Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 31
luglio 2012, n. 13677; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915).
Ma essi sono comunque infondati, per la puntuale argomentazione motiva della Corte
d’appello sugli emolumenti contrattuali spettanti al lavoratore (tra i quali non rientrante il
compenso per straordinario) nel computo del T.f.r. (dal terzo capoverso di pg. 4 al primo
capoverso di pg. 5 della sentenza), non specificamente censurata; oltre che, anche qui, per
inesistenza dei presupposti della violazione di legge denunciata (Cass. 26 giugno 2013, n.
16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).
Il quinto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e vizio di
motivazione, per erronea statuizione sulle spese, è inammissibile e comunque infondato.
Sotto il primo profilo, è nota l’insindacabilità della statuizione sulle spese, di esclusiva

k competenza del giudice di merito, salvo che ponga a carico della parte vittoriosa le spese di

J giudizio (Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; Cass. 5 aprile 2003, n. 5386).
Sotto il secondo, neppure ricorre la violazione di legge denunciata nel caso di specie, essendo
state le spese compensate “avuto riguardo all’esito complessivo della lite” e pertanto con
motivazione assolutamente adeguata (nella piena rispondenza al dettato dell’art. 92 c.p.c. nel
testo anteriore alla 1. 263/2005, applicabile ratione temporis per l’introduzione del giudizio
con ricorso depositato il 19 dicembre 2003).

congiuntamente esaminato con il quarto (violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., per

\.u‹s)11,

Dalle superiori argomentazioni discende coerente la reiezione del ricorso con la regolazione
delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna Francesco Schiera alla rifusione, in favore della controricorrente,
delle spese del giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi e € 3.000,00 per compenso
Professionale, oltre rimborso per spese generali in misuri del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2015

Il Preside te

V

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