Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4096 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2020, (ud. 08/01/2019, dep. 18/02/2020), n.4096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13900-2017 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ENZO MORRICO,

ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e

difendono;

– ricorrente –

contro

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE N. 209, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVESTRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6228/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/12/2016 r.g.n. 3320/2015.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata in data 5.12.2016, ha rigettato il gravame interposto da Telecom Italia S.p.A., nei confronti di D.M., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 2409/2015, resa il 12.3.2015, con la quale era stata respinta l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal medesimo Tribunale, per il pagamento di retribuzioni dovute dalla società Telecom Italia S.p.A. al dipendente D., relative al mese di luglio 2014;

che la Corte di merito, per ciò che ancora in questa sede rileva, ha ritenuto di fare proprio l’iter argomentativo del giudice di prima istanza, il quale aveva dichiarato la inefficacia della cessione di ramo di azienda intervenuta tra la Telecom Italia S.p.A. e Telepost S.p.A. ed aveva condannato la prima a ripristinare la concreta funzionalità del rapporto di lavoro intercorso con il lavoratore D.M., stabilendo che sussistessero i presupposti per l’emanazione del provvedimento monitorio, in relazione alle retribuzioni maturate e non corrisposte per il periodo richiesto dal lavoratore (luglio 2014);

che per la cassazione della sentenza ricorre Telecom Italia S.p.A., articolando tre motivi, cui resiste con controricorso D.M.;

che sono state depositate memorie nell’interesse del lavoratore;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, non avendo la sentenza esaminato la condotta del D., che, con una transazione, ha accettato la collocazione in CIGS e mobilità da parte della cessionaria, nonchè la risoluzione del rapporto di lavoro, ritenendo che essa determinasse la inammissibilità dell’avversa pretesa; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha dichiarato il diritto del D. al risarcimento del danno, mentre il lavoratore aveva richiesto il pagamento della retribuzione, “trasmutando completamente l’azione proposta”; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 213 c.p.c., nella parte in cui la Corte di Appello non ha ritenuto di ammettere le richieste istruttorie della Telecom, nonchè degli artt. 1223 e 1227 c.c., nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di aliunde percipiendi;

che il primo motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto la società non ha prodotto la transazione cui fa riferimento, nè l’accettazione, da parte del D., della collocazione in CIGS e mobilità da parte della cessionaria e della risoluzione del rapporto di lavoro; e ciò, in violazione del principio più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in combinato disposto con l’art. 369 c.p.c.), in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 11205/2016; 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013); per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di apprezzare la veridicità delle doglianze mosse all’iter argomentativo seguito dai giudici di merito;

che neppure il secondo motivo può essere accolto, in quanto la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, il quale non è, dunque, vincolato al tenore letterale della stessa o alla qualificazione giuridica che la parte ne ha fatto, con il limite, ovvio, del divieto di introdurre una questione nuova o un diverso tema di indagine (art. 113 c.p.c.; cfr., tra le molte, Cass. nn. 11805/2016; 118/2016); ed invero, laddove si sia in presenza di una mera qualificazione giuridica della domanda, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento, come nella fattispecie, non si configura alcuna violazione dell’art. 112 codice di rito (v. ex plurimis, Cass. n. 13405/2015);

che il terzo motivo non è fondato, in quanto, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 12194/2002; Cass. nn. 30151/2018; 24447/2009; 6342/2009), la pensione, l’indennità di mobilità o trattamento CIGS si sottraggono alla regola generale della compensatio lucri cum damno, poichè hanno natura previdenziale;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto;

che le spese del presente giudizio – liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del difensore della G., avv. Ernesto Maria Cirillo, dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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