Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4096 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. III, 18/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20069/2009 proposto da:

S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

LO VOI Fernando, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 37, presso lo studio degli avvocati FURITANO Marcello e CECILIA

PURITANO, giusta procura in calce al controricorso incidentale;

– controricorrente incidentale –

e contro

S.F.B.H. (OMISSIS);

– intimato –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 705/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

24.4.09, depositata il 05/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. S.R. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 5 giugno 2009, con cui la Corte d’Appello di Palermo ha provveduto in appello sulla controversia locativa introdotta da D.E. nei suoi riguardi e nei confronti di S. F.B.H..

Ha resistito al ricorso soltanto la D. con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso principale appare inammissibile – siccome ha eccepito anche parte resistente – perchè non ha osservato il requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c., norma applicabile nonostante l’abrogazione disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 giusta l’art. 58, comma 5, della stessa legge, che ne dispone l’ultrattività per i ricorsi per cassazione, proposti dopo la sua entrata in vigore contro provvedimenti pubblicati anteriormente ad essa, com’è quello impugnato.

Infatti, l’illustrazione dell’unico motivo i primi due motivi su cui il ricorso si fonda (con cui si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 c.c. – insussistenza della simulazione – insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”), per quanto attiene alla denunciata violazione di norma di diritto (riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 3) non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto, mentre (per la parte che dovesse effettivamente implicare anche un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) non si conclude e nemmeno contiene il c.d. momento di sintesi espressivo della c.d. “chiara indicazione, cui alludeva l’art. 366 bis c.p.c. (si veda, fra tante, su questa esigenza, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

Il ricorso principale, comunque, sarebbe inammissibile anche per la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (Cass. sez. un. n. 28547 del 2008, seguita da tante), perchè si fonda sul contenuto di documenti (contratto locativo e controdichiarazione) dei quali non indica se e dove siano stati prodotti in questa sede di legittimità, siccome impone il requisito della specificità della indicazione previsto dalla detta norma.

4. – Anche il ricorso incidentale è affetto dalla stessa causa di inammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Sia il ricorso principale sia quello incidentale sono, dunque, dichiarati inammissibili.

Il comune esito dei due ricorsi indice a compensare le spese del giudizio di cassazione fra le due parti costituite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione fra le due parti costituite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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