Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4096 del 16/02/2017

Cassazione civile, sez. un., 16/02/2017,  n. 4096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12230-2016 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 20 presso lo STUDIO LEGALE RISTUCCIA &

TUFARELLI, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO SAITTA, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA,

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SUPREMA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 36/2016 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata l’08/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito l’Avvocato Antonio Saitta;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,

che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A seguito di ispezione ordinaria presso il Tribunale di Messina e della sede distaccata di Taormina eseguita dall’8 al 30 gennaio 2013, il dr. L.G., già Giudice del Tribunale di Messina, attualmente magistrato in servizio presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, è stato incolpato dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q) per non avere rispettato i termini nel deposito di 40 sentenze civili di cui 34 monocratiche e 6 collegiali e 234 ordinanze assunte in decisione fra il 26.05.2004 ed il 15.12.2008.

In particolare: quale Giudice civile del Tribunale di Messina, ha depositato n. 34 sentenze civili monocratiche, con ritardi superiori, anche notevolmente, al triplo del termine previsto dalla legge, di cui n. 21 con ritardi superiori ad un anno, con punta massima di oltre 4 anni, nonchè 234 ordinanze depositate in ritardo di cui 77 con ritardo ultrannuale, con punta massima di giorni 510; quale giudice componente il collegio civile del Tribunale di Messina ha depositato n. 6 sentenze civili collegiali, con ritardi superiori, anche notevolmente, al triplo del termine previsto dalla legge, di cui n. 4 con ritardi superiori ad un anno, con punta massima di giorni 755.

Nei confronti del dottor L. è stata quindi promossa azione disciplinare dal Ministro della Giustizia in data 24 gennaio 2014.

Al termine delle indagini, dopo aver formulato l’incolpazione, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto, in data 17 ottobre 2014, la fissazione dell’udienza di discussione, tenutasi il 10 settembre 2015, all’esito della quale veniva emanata la sentenza n. 36/16 con cui è stata inflitta all’odierno ricorrente la sanzione dell’ammonizione.

Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione il dr L. sulla base di due motivi illustrati con memoria.

L’amministrazione non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la Commissione disciplinare non abbia in alcun modo tenuto conto delle condizioni ambientali in cui si è trovato a lavorare e,in particolare, del cumulo delle funzioni di giudice penale presso la Corte d’assise con quelle di giudice civile con ruolo gravato da numerosissime cause cui si è aggiunta la delega delle funzioni presidenziali in sede di fase introduttiva delle cause di separazione giudiziale e divorzio.

Con il secondo motivo lamenta un inadeguato esame di una memoria difensiva con la quale venivano evidenziati: la molteplicità degli incarichi e le quantità di lavoro in rapporto ai ritardi contestati; la situazione dell’Ufficio ed il contesto lavorativo con particolare riferimento all’assoluta inadeguatezza dell’organico; lo stato di sofferenza del settore civile e le disfunzioni organizzative; l’avvenuta segnalazione della situazione di disagio; la riconosciuta professionalità di esso incolpato e l’impegno dimostrato.

3. I due motivi tra loro connessi, in quanto pongono sotto diversi profili le medesime questioni, possono essere esaminati congiuntamente.

Gli stessi si rivelano infondati ed in parte inammissibili. Va, in primo luogo, chiarito che la sentenza impugnata ha esaminato, sia pure in modo sintetico, tutte le censure avanzate dal L. nel ricorso ed anche nella memoria e, dopo avere riconosciuto la situazione particolarmente critica del tribunale di Messina in grado di incidere negativamente sulle condizioni di lavoro dei magistrati, ha tuttavia ritenuto che questa non potesse costituire esimente per l’illecito comportamento del ricorrente in ragione della particolare gravità dei ritardi nel deposito di diverse sentenze ed ordinanze come riportato nel capo d’imputazione.

In particolare, ha poi ritenuto che l’ammissione del ricorrente di essere riuscito a risolvere il problema dei ritardi solo a seguito di una migliore organizzazione del proprio lavoro costituisse una ammissione del fatto che i gravi ritardi sarebbero stati evitabili o comunque riducibili in limiti temporali accettabili.

La principale censura contenuta nei due motivi di ricorso riguarda una inadeguata valutazione delle disfunzioni dell’Ufficio giudiziario e dei riflessi negativi in termini di mole e quantità di lavoro sulla attività giudiziaria del ricorrente.

Tale doglianza è innanzi tutto infondata sotto il profilo del prospettato vizio di motivazione.

La Sezione disciplinare, infatti, non solo ha preso in conto le prospettazioni del ricorrente circa le disfunzioni del tribunale di Messina e le conseguenze negative sul carico di lavoro, ma ne ha anche riconosciuto la fondatezza.

Tuttavia, nel valutare in modo comparativo le predette disfunzioni con i ritardi accumulati dal ricorrente ha ritenuto che questi fossero di un tale numero e gravità da non potere essere giustificati dalla citate disfunzioni e dal notevole carico di lavoro.

Trattasi di una pura valutazione di merito che non risulta sindacabile in queste sede avendo la Sezione disciplinare preso in conto tutte le questioni prospettate ed effettuando su di esse la propria decisione.

4. La motivazione della Sezione specializzata si articola anche sotto un secondo profilo perchè, dopo avere espressamente riconosciuto – come già detto – le disfunzioni del tribunale di Messina, ha tuttavia ritenuto che il ricorrente non avesse posto in essere – per sua stessa ammissione – comportamenti organizzativi idonei per evitare o ridurre in termini ragionevoli i ritardi.

Tale motivazione appare corrispondere ai principi enunciati da queste Sezioni unite secondo cui la durata ultrannuale dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali non comporta l’ingiustificabilità assoluta della condotta dell’incolpato, ma, trattandosi di inosservanza protrattasi ulteriormente e per un tempo considerevole rispetto alla soglia di illiceità considerata dal legislatore, è giustificabile solo in presenza di circostanze proporzionate all’ampiezza del ritardo, sicchè quanto più esso è grave tanto più seria, specifica, rigorosa e pregnante deve essere la relativa giustificazione, necessariamente comprensiva della prova che, in tutto il lasso di tempo interessato, non sarebbero stati possibili diversi comportamenti di organizzazione e impostazione del lavoro, o che, comunque, essi non avrebbero potuto in alcun modo evitare il grave ritardo o almeno ridurne l’abnorme dilatazione (Cass sez un 14268/15; Cass. Sez. Un. 15813/16).

E’ appena il caso di rilevare che tale giurisprudenza non è in contrasto con quella citata dal ricorrente (Cass. sez. un. 2948/16) che riguardava il caso diverso in cui il ricorrente aveva addotto elementi volti a evidenziare le scelte organizzative effettuate per contenere l’arretrato che nel caso allora in esame, a giudizio di queste Sezioni Unite, non erano state vagliate adeguatamente.

Nella presente causa, invece, è pacifico che tali scelte organizzative furono fatte solo in un periodo successivo dopo che i ritardi si erano già verificati, onde tale carenza ha comportato la non giustificabilità dei ritardi stessi.

5. I motivi lamentano altresì il fatto che la sentenza impugnata non abbia tenuto in considerazione la laboriosità del ricorrente.

Anche sotto tale profilo le doglianze sono infondate alla luce della giurisprudenza di queste Sezioni Unite che ha costantemente affermato che tra le circostanze di carattere del tutto eccezionali che possono far escludere l’illecito disciplinare non rientra una “buona” laboriosità, che è doveroso in ogni caso per il magistrato assicurare (Cass. Sez. Un. 7193/11; Cass. Sez. Un. 6490/12).

Il ricorso va conclusivamente respinto. Nulla per le spese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA