Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4096 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 09/02/2022), n.4096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25153-2020 proposto da:

C.F., C.G., P.P., in qualità di

eredi del Sig. C.I., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della Corte di Cassazione, rappresentati e

difesi dall’avvocato ROCCO ALAGNA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 992/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 16/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la parte contribuente impugnava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo a IRPEF per il 2008, fondato sulla presunzione di distribuzione di utili conseguiti ma non dichiarati nella società C. s.r.l. a base ristretta, contestando di avere conseguito tali utili;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne rigettava l’appello, affermando che il presupposto necessario per la contestazione ai soci di società a base ristretta (come nella specie) consiste unicamente nel valido accertamento a carico della società di ricavi non contabilizzati o di costi falsamente contabilizzati, cosicché le prove offerte dall’amministrazione finanziaria si limitano alla prova del maggior reddito e della sua assenza presso i conti della società mentre grava sui soci l’onere di provare che, nonostante le contrarie risultanze dei bilanci, si è avuta la permanenza, nel patrimonio della società di capitali, di utili da essa non evidenziati, anziché il passaggio degli stessi nei rispettivi patrimoni personali: nella specie le indagini della Guardia di finanza hanno fatto emergere un sistema di fatturazione fittizia basato su operazioni oggettivamente parzialmente inesistenti che ha portato in capo alla società i suddetti utili non dichiarati.

La parte contribuente proponeva ricorso affidato a tre motivi di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Considerato che

Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39 per avere la sentenza impugnata fatto erronea applicazione delle norme in tema di onere della prova, in quanto la presunzione di distribuzione degli utili conseguiti ma non dichiarati nelle società a base ristretta necessita di uno specifico accertamento probatorio e che la presunzione sia grave, precisa e concordante.

Il primo motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti:

in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali con ristretta base partecipativa, ove sia accertata la percezione di redditi societari non contabilizzati, opera la presunzione di loro distribuzione “pro quota” ai soci, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, non occorrendo che l’accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro tesi a verificare, attraverso l’analisi delle loro movimentazioni bancarie, l’intervenuto acquisto di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati (Cass. n. 16913 del 2020);

l’accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima, anche nell’ipotesi di accertamento con adesione, la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell’ente sono stati accantonati o reinvestiti (Cass. n. 32959 del 2018).

La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove – affermando che il presupposto necessario per la contestazione ai soci di società a base ristretta (come nella specie) consiste unicamente nel valido accertamento a carico della società di ricavi non contabilizzati o di costi falsamente contabilizzati, cosicché le prove offerte dall’amministrazione finanziaria si limitano alla prova del maggior reddito e della sua assenza presso i conti della società mentre grava sui soci l’onere di provare che, nonostante le contrarie risultanze dei bilanci, si è avuta la permanenza, nel patrimonio della società di capitali, di utili da essa non evidenziati, anziché il passaggio degli stessi nei rispettivi patrimoni personali: nella specie le indagini della Guardia di finanza hanno fatto emergere un sistema di fatturazione fittizia basato su operazioni oggettivamente parzialmente inesistenti che ha portato in capo alla società i suddetti utili non dichiarati – una volta riconosciuto in capo alla società il maggior reddito e la sua assenza presso i conti della società, ha correttamente gravato la parte contribuente dell’onere della prova contraria consistente nel non avere i soci percepito utili – prova che è stata ritenuta, secondo un accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità, non raggiunta.

Con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia violazione dell’obbligo di sospendere la controversia ex art. 295 c.p.c. per essersi la sentenza impugnata pronunciata nei confronti di tutti i soci della società C. s.r.l. senza sospendere il giudizio per attendere la definitività del giudizio a monte relativo alla società.

Il secondo motivo di impugnazione è parimenti infondato. Secondo questa Corte, infatti:

in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336 c.p.c., comma 2, (Cass. S.U. n. 21763 del 2021).

Con il terzo motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1 e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 3 in quanto, in virtù del principio del favor rei, la sanzione applicabile per dichiarazione infedele non è quella del 100% dell’imposta evasa ma, in virtù del D.Lgs. n. 158 del 2015, quella del 90%.

Il terzo motivo di impugnazione è inammissibile.

Secondo questa Corte, infatti:

il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; tuttavia l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4 (Cass. S.U. n. 37552 del 2021);

la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al “decisum” della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un “non motivo”. L’esercizio del diritto di impugnazione, infatti, può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che difetti di tali requisiti (in applicazione del principio, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso fondato su un unico motivo denunciante plurimi profili e le cui argomentazioni erano formulate in modo perplesso, tale da non consentire di enucleare le specifiche ragioni a fondamento di ciascuna doglianza: Cass. n. 15517 del 2020).

Nella specie la mancata individuazione dei profili rilevanti di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento della doglianza proposta, pregiudica l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata e, parimenti, la circostanza che le censure siano nuove e prive di specifica attinenza al “decisum” della sentenza impugnata – ove non si vi è alcun riferimento alle sanzioni – comporta l’inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un “non motivo”.

Pertanto, infondati il primo e il secondo motivo di impugnazione e inammissibile il terzo, il ricorso della parte contribuente va conseguentemente respinto; le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, dichiarati infondati il primo e il secondo motivo di impugnazione e inammissibile il terzo, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.400, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

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