Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4095 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2020, (ud. 08/01/2019, dep. 18/02/2020), n.4095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28747-2014 proposto da:

L.L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO

UGONIO 3, presso lo studio dell’avvocato BELARDO BOSCO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REPUBBLICA DEL GHANA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8434/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/11/2013 r.g.n. 4366/2011.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza depositata in data 25.11.2013, la Corte di Appello di Roma ha respinto il gravame interposto da L.L.S., nei confronti della Repubblica del Ghana, avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede del 20.9.2010, con la quale era stata disattesa la domanda del primo, volta ad ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 19.12.1993 al 24.2.2007 e la condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma di Euro 186.653,51, a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, indennità sostitutiva di ferie e festività non godute, T.F.R., oltre accessori, come per legge;

che avverso tale decisione L.L.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo;

che la Repubblica del Ghana è rimasta intimata;

che il ricorrente ha depositato una “istanza per la concessione di un termine per la rinnovazione della notificazione del ricorso”, recante la data del 17.11.2017;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, si censura la “violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. – error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 3 – errata applicazione del divieto di ius novum” e si assume che la sentenza impugnata sarebbe stata emessa in violazione del precetto contenuto nella disposizione di cui all’art. 437 c.p.c., comma 2, in quanto, a parere del ricorrente, la doglianza relativa alla mancata applicazione alla fattispecie dell’art. 36 Cost. non sarebbe una domanda nuova, come, invece, erroneamente ritenuto dai giudici di seconda istanza;

che il ricorso è inammissibile; invero, la sentenza oggetto del presente giudizio è stata depositata, come innanzi riferito, in data 25.11.2013, ma la notifica del ricorso per cassazione, tempestivamente effettuata il 25.11.2014 – poichè l’art. 327 codice di rito, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, (ai sensi del quale “Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nell’art. 395, nn. 4 e 5 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”) si applica, ex art. 58, comma 1 cit. legge, ai giudizi instaurati dopo il 4.7.2009, data della sua entrata in vigore, mentre il giudizio di cui si tratta è stato instaurato in data antecedente – nel domicilio eletto dalla Repubblica del Ghana, presso lo studio del difensore, avv. Florangela Marano, in Roma, Piazzale Clodio, n. 61, non è andata a buon fine, in quanto, come risulta dall’avviso di ricevimento versato in atti, l’avvocato domiciliatario è risultato irreperibile;

che, nella fattispecie, ricorre l’ipotesi di inesistenza della notifica, perchè il ricorso “è stato restituito puramente e semplicemente al mittente, in modo da dover considerare la notifica meramente tentata, ma non compiuta e, quindi omessa, (cfr. ex multis, Cass., S.U., n. 1416/2016; Cass. nn. 6896/2018; 7703/2018);

che, peraltro, l’istanza di remissione in termini per l’effettuazione di una nuova notifica reca, come sopra riferito, la data del 17.11.2017, successiva, quindi di oltre tre anni alla data della notifica non andata a buon fine;

che, pertanto, la richiesta di rinnovazione non può considerarsi tempestiva (arg. anche, tra le molte, da Cass. n. 3356/2014);

che il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;

che nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo la Repubblica del Ghana svolto attività difensiva;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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