Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4095 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. III, 18/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27344/2009 proposto da:

B.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato ROSELLA

ZOFREA, rappresentata e difesa dall’avvocato SCILLIA Giuseppe, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del procuratore speciale

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, P.ZA DELLA LIBERTA’ 13, presso lo studio dell’avvocato CASTELLI

AVOLIO Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ZOPPINI ANDREA, BRIGUGLIO ANTONI, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 688/2009 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME del

29/05/09, depositata il 6/07/09;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. B.R. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del tribunale di Lamezia Terme n. 66/2009, emessa dal G.U. dr. C. Pontanazza depositata il 20.2.2009, con la quale, in riforma della sentenza del giudice di pace di Maida, sarebbe stata rigettata la domanda proposta dalla B. contro la s.p.a. Telecom Italia per la restituzione delle spese di spedizione delle fatture illegittimamente percepite.

Resiste con controricorso la Telecom, la quale rileva l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 360 bis c.p.c..

2. Il ricorso è improcedibile per non essere stata depositata la sentenza impugnata n. 66/2009, essendo stata, invece, depositata la diversa sentenza n. 688/2009, pubblicata il 6.7.2009, dello stesso tribunale, ma in persona di diverso G.U. – Dr. F.A..

La mancanza del deposito della sentenza impugnata, impedisce – tra l’altro – di verificare se nella fattispecie andasse applicata la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., ovvero la norma di cui all’art. 360 bis, come assume la ricorrente in quanto la sentenza depositata (non corrispondente a quella impugnata) era stata pubblicata il 6 luglio 2009”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato improcedibile;

che esistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio di cassazione, in quanto l’improcedibilità è stata dichiarata d’ufficio, non avendo la resistente mosso alcun rilievo al punto che parte ricorrente avesse depositato una sentenza diversa da quella impugnata;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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