Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4095 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 09/02/2022), n.4095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14760-2020 proposto da:

SAB SOCIETA’ AGRICOLA BRIZIARELLI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DI PIETRA N. 26, presso lo studio dell’avvocato LOREDANA

RONDELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato EMILIO BAGIANTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di MARSCIANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANTONIO CHIARELLO, MARIA SUPPA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 04/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

Il Comune di Marsciano aveva notificato alla società Agricola Briziarelli s.a.b. un avviso di accertamento con il quale aveva rettificato il valore venale in comune commercio di terreni, siti nel Comune, e liquidato una maggiore imposta ICI relativa all’anno 2011, oltre interessi e sanzioni.

La società Agricola Briziarelli s.a.b. aveva impugnato l’avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia la quale aveva rigettato il ricorso ritenendo legittimo l’operato del Comune.

La sentenza veniva impugnata avanti alla CTR dell’Umbria, su appello della contribuente che con sentenza nr 157/2019 lo accoglieva parzialmente riducendo il valore venale accertato in ragione del progressivo depauperamento provocato dalla crisi ritenendo per il resto congruamente motivato l’avviso con riferimento alla Delib. comunale senza che fosse necessario alcun obbligo di allegazione del provvedimento comunale.

La società contribuente impugna per cassazione sulla base di un unico motivo cui resiste il Comune di Marsciano con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1 comma 162 nonché della L. n. 212 del 2000, artt. 1 e 7. Violazione degli artt. 3,23,53 e 97 Cost. per avere la CTR ritenuto adeguatamente motivato l’avviso malgrado lo stesso facesse riferimento ai fini della determinazione dei valori alle deliberazioni del Consiglio Comunale di Marsciano che non erano allegate né riprodotte nel loro contenuto essenziale.

Il motivo di ricorso è in fondato.

La CTR ha ritenuto adeguatamente motivato l’avviso impugnato ritenendo in esso indicate le ragioni di fatto e di diritto della pretesa tributaria avanzata sì da consentire al contribuente di difendersi in modo adeguato ed ha escluso che fosse necessaria l’allegazione della Delib. comunale prese a riferimento ai fini della determinazione della base imponibile delle aree edificabili.

In tal modo il Giudice di appello ha fatto corretta applicazione del consolidato indirizzo interpretativo di legittimità, secondo il quale l’obbligo di allegazione degli atti sui quali si basa l’atto impositivo non opera per gli atti che risultino essere già stati comunicati al contribuente, ovvero per quelli che – essendo assoggettati a forme di pubblicità legale per il loro carattere generale e normativo – debbono ritenersi da questi conosciuti o conoscibili.

Di tale principio si è fatta specifica applicazione, “In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione”(Cass.n. ord. 13105/12; 2015 nr11417; Cass. 26431/2017Cass 2019 nr 21814).

Nel caso di specie, si verte appunto di Delib. di determinazione della base imponibile ai fini Ici la cui effettiva pubblicazione in albo pretorio, in conformità alle prescritte modalità di legge, non è stata neppure specificamente contestata dal contribuente.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società Agricola Briziarelli s.a.b. al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 2300,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA