Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4093 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2020, (ud. 04/04/2018, dep. 18/02/2020), n.4093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19159-2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BEVAGNA 14,

presso lo studio dell’avvocato DANTE DE MARCO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANIA POLLICORO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 195/2013 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 26/07/2013 r.g.n. 257/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega verbale Avvocato ROBERTO

PESSI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Taranto accoglieva il ricorso proposto da D.C., volto ad ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato con Poste Italiane S.p.A., relativamente al periodo 14.11.2003-15.1.2004, “per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area operativa ed addetto al servizio di recapito presso il Polo Corrispondenza (OMISSIS) assente, con diritto alla conservazione del posto, nel periodo 14.11.2003-15.1.2004”. La Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza depositata in data 26.7.2013, respingeva il gravame interposto da Poste Italiane S.p.A. avverso la sentenza di primo grado, “salva l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, a norma del quale”, condannava la società “al pagamento, in favore dell’appellato, di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita”.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso Poste Italiane S.p.A. articolando tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 codice di rito.

D.C. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e si lamenta che i giudici di merito non abbiano accolto l’eccezione, ritualmente sollevata dalla società, in merito al fatto che il lasso di tempo, pur considerevole, intervenuto tra la cessazione del rapporto e l’iniziativa assunta dalla parte ricorrente per fare valere il proprio diritto potesse equivalere alla tacita volontà di dismettere la situazione giuridica di cui era titolare.

2. Con il secondo motivo si denunzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 in relazione agli artt. 115,245,421,437 c.p.c. e si lamenta che la sentenza impugnata sarebbe oggetto di una errata interpretazione sia della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, sia delle pronunzie di legittimità nn. 1576/2010, 1577/2010, 10068/2013, ai sensi delle quali “il concetto di specificità deve essere collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato”; ed altresì, che le conclusioni cui sono giunti i giudici di seconda istanza non trovano alcuna giustificazione negli atti di causa e nelle prove assunte.

3. Con il terzo motivo si denunzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1996, art. 8 e della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 6, in ordine alla quantificazione dell’indennità onnicomprensiva operata dalla Corte di merito, ritenuta dalla società ricorrente eccessiva con riferimento al caso di specie, anche in considerazione della brevità del periodo per il quale era stato stipulato il contratto a termine di cui si tratta. Peraltro, a parere della società ricorrente, la decisione della Corte distrettuale deve ritenersi censurabile nella misura in cui esclude l’applicabilità, nel caso di specie, del limite massimo di sei mensilità, posto che la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 6, stabilisce che “In presenza si contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali, o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà”.

1.1. Il primo motivo non è fondato.

Al riguardo, deve premettersi che la Corte di legittimità ha, in più occasioni, precisato che, “affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle stesse parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo. La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, mentre grava sul datore di lavoro, che eccepisca tale risoluzione, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre fine ad ogni rapporto di lavoro” (così, testualmente, Cass. n. 20605/2014; cfr., pure, nella materia, ex plurimis, Cass. nn. 11262/2013; 5887/2011, 23319/2010, 26935/2008, 20390/2007, 23554/2004).

Orbene, nella fattispecie, la Corte distrettuale si è attenuta a tale consolidato principio ed ha escluso che il mero lasso di tempo, pur considerevole, intercorso tra la cessazione del rapporto e l’iniziativa assunta dalla parte di fare valere il proprio diritto potesse equivalere alla tacita volontà di “dismettere la situazione giuridica di cui era titolare”.

Per le considerazioni che precedono, il motivo non è in grado di incidere la sentenza oggetto del giudizio di legittimità.

2.2. Il secondo motivo è fondato.

Ed invero, come affermato da questa Corte (cfr. tra le altre, Cass. nn. 10068/2013; 21901/2010; 1577/2010; 1576/2010), in tema di assunzione a termine di lavoratori per esigenze sostitutive, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009, l’onere di specificazione delle ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa di apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa. In un quadro caratterizzato dalla definizione di un criterio elastico, che si riflette, poi, sulla relatività della verifica dell’esigenza sostitutiva in concreto, per la legittimità dell’apposizione del termine è sufficiente, quindi, l’indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1928/2014; Cass. n. 13239/2012; Cass. n. 8966/2012; Cass. n. 27052/2011; Cass. n. 4267/2011).

Ciò premesso, nel caso in esame, non può condividersi, in relazione ai principi sopra enunciati, la valutazione operata dalla Corte di merito circa l’assenza di specificità della clausola apposta al contratto di lavoro a termine stipulato fra le odierne parti, perchè la stessa non ha tenuto in debito conto il fatto che erano stati indicati l’ambito territoriale di riferimento (Polo Corrispondenza (OMISSIS)), il luogo della prestazione lavorativa (Ufficio Recapiti di (OMISSIS)), le mansioni per le quali il lavoratore era stato assunto (addetto al servizio smistamento e movimentazione carichi) corrispondenti a quelle dei lavoratori da sostituire, nonchè il periodo di riferimento: elementi, questi, che, senza dubbio, rendevano la clausola apposta non generica.

Peraltro, i capitoli di prova testimoniale, conseguentemente, articolati in relazione alle suddette circostanze e trascritte sia con l’atto di appello che con il ricorso per cassazione, si dimostravano ammissibili e decisivi per stabilire le scoperture temporanee verificatesi nel contesto lavorativo sopra richiamato.

3.3. Anche il terzo motivo è fondato, non avendo la Corte di merito tenuto conto del disposto della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 6 ai sensi del quale “In presenza si contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali, o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà”.

Per tutto quanto in precedenza esposto, la sentenza oggetto del presente giudizio va cassata, in relazione al secondo ed al terzo motivo, rigettato il primo, con rinvio, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Bari, la quale verificherà, sulla base dei criteri enunciati, la legittimità del termine apposto al contratto e l’applicabilità al caso di specie della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 6.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, in relazione ai motivi accolti, alla Corte di Appello di Bari anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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