Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4093 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. III, 18/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27269/2009 proposto da:

S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato ROSELLA

ZOFREA, rappresentata e difesa dall’avvocato SCILLIA Giuseppe, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del procuratore speciale

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, P.ZA DELLA LIBERTA’ 13, presso lo studio dell’avvocato CASTELLI

AVOLIO Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ZOPPINI ANDREA, BRIGUGLIO ANTONIO, giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 93/2009 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME del

15/01/09, depositata il 20/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. Il tribunale di Lamezia Terme con sentenza n. 93, depositata il 20.2.2009, in riforma della sentenza del giudice di pace di Maida, rigettava la domanda proposta da S.L. contro la s.p.a.

Telecom Italia relativa alla domanda di restituzione delle spese di spedizione delle fatture illegittimamente percepite.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte attrice.

Resiste con controricorso la Telecom.

2. Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Segnatamente nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. 1.10.2007, n. 20603; Cass. 18.7.2007, n. 16002).

Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis, c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto nè alcuno dei motivi relativi ai vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (in quanto insufficiente, contraddittoria o omessa )a giustificare la decisione (cfr. Cass. S.U. 16.11.2007, n. 23730);

3. L’inammissibilità del motivo di ricorso priva di rilevanza la sollevata questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 8”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

che la parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla parte resistente;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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