Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4093 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. II, 16/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 16/02/2021), n.4093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22879-2019 proposto da:

S.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO

RIBOTY 23, rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIA GERACE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

nonchè contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE;

– intimata –

avverso il provvedimento n. cronol. 7972/2019 del TRIBUNALE di

ANCONA, depositato il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere GIANNACCARI ROSSANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda presentata da S.M.A., cittadino proveniente dal Bangladesh, con la quale chiedeva alla Commissione Territoriale di Ancona il riconoscimento della protezione internazionale nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o umanitaria.

1.1. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal Bangladesh perchè in pericolo per via degli scontri tra Awami League e BNP e per aver avuto una relazione sentimentale con una ragazza di religione incluista, a seguito della quale era stato fatto oggetto di scherno da parte della sua comunità.

1.2. Il Tribunale di Ancona, confermando l’orientamento precedentemente espresso dalla Commissione Territoriale, rigettava la domanda in ragione del carattere inverosimile del racconto dallo stesso riferito e considerando, altresì, l’assenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, nel giustificare l’aspetto dell’inverosimiglianza del racconto, il Tribunale osservava che l’aspetto relativo alla persecuzione politica, di cui sarebbe stata vittima, era stato narrato in modo confuso; l’incidenza della relazione amorosa con la ragazza indù atteneva alla sfera privata ed era quindi estranea ai motivi attinenti alla richiesta di protezione internazionale. Quanto al difetto dei presupposti per la tutela invocata, il Tribunale adito, in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria sullo stesso gravante, escludeva, con riguardo alla fattispecie di protezione sussidiaria disciplinata al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato in corso nel Paese d’origine del richiedente, pervenendo a tale conclusione sulla base di una pluralità di fonti internazionali (rapporto EASO 2017 e Country Policy and Information Note), le quali escludevano che la sola presenza di civili nell’area in questione potesse costituire un pericolo per la loro vita ed incolumità. Quanto, poi, alla domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Tribunale concludeva per l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento di tale forma di tutela dal momento che, dal quadro delineato mediante il richiamo alle COI consultate, non poteva ritenersi configurabile una situazione, nel Paese d’origine del richiedente, di compromissione del nucleo fondamentale dei diritti umani. A ciò si aggiungeva poi il difetto dell’ulteriore condizione richiesta per il riconoscimento della misura in esame – integrazione del richiedente nel Paese di destinazione non avendo il ricorrente allegato alcun elemento al riguardo.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione S.M.A., sulla base di tre motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso il Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 nonchè del D.Lgs. n. 2514, art. 14, per avere il Tribunale, nel ritenere insussistenti i presupposti per la concessione delle misure di protezione invocate, violato il dovere di cooperazione istruttoria sullo stesso gravante di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, avvalendosi di fonti inattendibili.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura l’omesso e/o errato esame della storia del ricorrente in relazione alla situazione di violazione dei diritti umani in Bangladesh, per aver il Giudice di merito rigettato le domande di protezione internazionale senza, tuttavia, verificare l’effettiva situazione di sistematica violazione dei diritti umani in essere nel Paese d’origine del richiedente.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione della Direttiva Europea 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’onere probatorio, per aver il Tribunale rigettato le misure di protezione internazionale invocate facendo unicamente leva sull’elemento della non credibilità del ricorrente, con ciò risultando inadempiente al dovere normativamente prescritto di cooperazione istruttoria.

3. I motivi, che, per la loro connessione, meritano una trattazione congiunta, sono inammissibili.

3.2. Le motivazioni che avrebbero indotto il ricorrente ad abbandonare il proprio Paese sono state ritenute dal Tribunale non credibili, quanto alla persecuzione politica, ed estranee ai presupposti per il riconoscimento della protezione quanto alla relazione amorosa con la ragazza indù.

3.3. In relazione alla persecuzione politica, il giudice di merito ha rilevato che la storia era confusa perchè priva di elementi specifici in ordine allo svolgimento dell’attività politica. La valutazione di inattendibilità cui è pervenuto il Tribunale, sia pur nella sintesi della motivazione, soddisfa i parametri di giudizio enucleati al D.Lgs. n. 2517, art. 3, comma 5. In particolare, la disposizione de qua contempla espressamente tra i criteri cui attenersi per valutare la credibilità del ricorrente quello della coerenza e plausibilità delle dichiarazioni rese da quest’ultimo – lett. c) – e quello dell’attendibilità del richiedente la protezione internazionale – lett. e).

3.4. Qualto alla relazione sentimentale con la ragazza indù, il Tribunale ha correttamente ritenuto che i motivi dell’espatrio fossero estranei ai presupposti per invocare la protezione internazionale in quanto il danno invocato era relativo all’emarginazione subita all’interno della sua comunità; a fronte di tale motivazione, il ricorso non allega la violazione della norma regolatrice in relazione alla violazione o falsa applicazione di legge ma si diffonde nel richiamo di principi di diritto e massime giurisprudenziali del tutto avulse dal caso concreto.

3.5. Con riguardo al presunto inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria imputabile al Tribunale, va osservato che, con riguardo alle misure per il riconoscimento dello status di rifugiato o quelle per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), l’esito negativo della valutazione di credibilità rende ultronea l’attivazione del dovere di cooperazione istruttoria, nè il ricorrente ha dedotto, a fronte della valutazione negativa della credibilità l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (Cass. civ. sez. I, 30/08/2019, n. 21889; Cass. civ. SEZ. I, 22/02/2019, n. 5354).

3.6. Inammissibile è altresì la doglianza relativa al diniego della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), per la quale sussiste sempre il dovere di cooperazione istruttoria, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente (Cass. civ., sez. 1, ord. 10826, del 29.05.2020). Ebbene, in attuazione di tale dovere, il Tribunale ha adempiuto all’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa allo scopo di escludere l’esistenza nel paese di origine del richiedente di una condizione di tensione interna derivante da conflitti armati di tale intensità da esporre ad un danno grave la vita di chiunque per il solo fatto della presenza in quel luogo, e lo ha fatto correttamente attingendo le informazioni sul paese d’origine del richiedente da fonti internazionali, in ossequio a quanto previsto dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Il Tribunale ha fatto espresso riferimento al rapporto EASO 2017 ed al Country Policy and Information Note, che escludevano come la sola presenza di civili nell’area in questione potesse costituire un pericolo per la loro vita ed incolumità.

3.7. Quanto, poi, alla censura concernente l’inattendibilità delle fonti consultate, preme richiamare l’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire aliCorte di legittimità l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. civ., sez. I, 21/10/2019, n. 26728).

3.8. Infine, con riguardo alla misura avente ad oggetto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, nell’applicare la disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, il Tribunale ha fatto corretta applicazione delle condizioni cui è subordinato il rilascio di siffatta misura, concludendo per l’insussistenza di una situazione di vulnerabilità in capo a parte ricorrente. In particolare, sulla base delle informazioni sul paese di provenienza, il Tribunale ha ritenuto l’inesistenza del rischio, in capo al ricorrente, di essere immesso, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili. Nel corroborare siffatta conclusione, il Tribunale evidenziava altresì il difetto dell’ulteriore condizione richiesta per il riconoscimento della misura in esame integrazione del richiedente nel Paese di destinazione – non avendo il ricorrente alcun impiego in Italia. Nel pervenire alla conclusione di rigetto, quindi, il Tribunale ha applicato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass. civ., sez. un., 13/11/2019, n. 29459).

4. Il ricorso va pertanto cluaratd rigettato.

4.1. La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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