Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4091 del 20/02/2018

Cassazione civile, sez. I, 20/02/2018, (ud. 29/05/2017, dep.20/02/2018),  n. 4091

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Treviso, con sentenza non definitiva del 25.3.1999, pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto il (OMISSIS) da P.F. e B.M.G., da cui erano nati due figli. Il giudizio proseguiva per i provvedimenti accessori.

Con sentenza definitiva del 6.7.2007 il Tribunale poneva a carico del P. l’obbligo di versare alla B. la somma di Euro 800,00 al mese quale contributo per il mantenimento di ciascuno dei due figli – frattanto divenuti maggiorenni ma non ancora autosufficienti, conviventi con la madre – e la somma di Euro 300,00 quale contributo per il mantenimento della ex moglie.

Proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Venezia P.F., chiedendo ridursi l’importo dell’assegno per i figli, rispetto a quanto statuito dal Tribunale, e domandando non riconoscersi il diritto ad alcun assegno di divorzio in favore della odierna controricorrente, che anzi andava condannata a restituirgli quanto sino ad allora indebitamente percepito.

La Corte di merito, evidenziato che l’impugnazione aveva ad oggetto le sole questioni economiche, affermava innanzitutto che appariva condivisibile la valutazione operata dal giudice di prime cure circa la scarsa attendibilità delle dichiarazioni dei redditi presentate dall’odierno ricorrente. Ricordava, quindi, che la Guardia di Finanza aveva accertato un volume d’affari per l’anno 2001 del P., che esercita l’attività di Avvocato, di circa 200.000,00 Euro, oltre a possedere autovettura (Mercedes 220C) che importa anche un elevato costo di gestione. Osservava, ancora, che le dichiarazioni dei redditi presentate risultavano prive dei fogli relativi al possesso di beni immobili.

Diversamente, non sussistevano ragioni di incertezza circa la situazione economica della B. che, nel 2000, aveva lasciato l’attività di estetica ed il rapporto di lavoro dipendente da Euroform, per il quale riceveva la retribuzione mensile di Lire 2.400.000, in contemporanea con la scoperta di avere un tumore al seno che l’aveva poi costretta a subire un intervento chirurgico dagli esiti invalidanti. Riteneva pertanto la Corte territoriale che la odierna controricorrente, giunta ad età superiore ai sessant’anni, potesse riuscire a lavorare solo in maniera saltuaria, come emergente dalle sue dichiarazioni dei redditi. In ogni caso, beneficiando ella della pensione sociale, riusciva a raggiungere un reddito mensile di 1.300,00-1.400,00 Euro. Chiariva in proposito la Corte territoriale che le prove articolate dall’odierno ricorrente per affermare che la ex moglie avesse avuto più ampie disponibilità economiche nel passato apparivano non rilevanti.

Ritenuta accertata una rilevante sproporzione tra i redditi degli ex coniugi, la Corte di merito riteneva doverosa la corresponsione di un assegno quale contributo per il mantenimento anche in favore della ex moglie, che confermava nell’importo di Euro 300,00, stimato la misura minima necessaria. Riteneva invece di poter ridurre l’ammontare dell’assegno mensile dovuto per il mantenimento di ciascun figlio all’importo di Euro 700,00. Rigettava, peraltro, la richiesta dell’ex marito di versare direttamente ai due figli quanto da lui dovuto per il loro mantenimento, perchè entrambi risultavano convivere con la madre, che doveva quindi provvedere agli incombenti per il loro mantenimento (preparazione dei pasti, vestiario, etc.).

Avverso la decisione della Corte d’Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad undici motivi, P.F.. Resiste con controricorso B.M.G., che ha pure proposto ricorso incidentale tardivo, affidato a due motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 155 quinquies c.c.; L. n. 898 del 1970, artt. 5,6,9, e 10; L. n. 75 del 1987, art. 10; L. n. 241 del 1990, art. 24; in materia di accertamento della spettanza, e di quantificazione, dell’assegno divorzile. Il ricorrente ricorda che il Tribunale aveva ritenuto tardive alcune produzioni documentali da lui proposte, senza neppure considerare gli ampi poteri istruttori a disposizione dell’Autorità giudiziaria in una causa di divorzio. Lamentava poi lo scarso rendimento scolastico dei figli e le conseguenze dell’affidamento degli stessi alla madre, che aveva consentito alla donna di tentare di venderne i beni. La donna, peraltro, gode di situazione economica ben più florida del dichiarato, essendo pure divenuta proprietaria di un immobile. Domanda perciò la revoca dell’onere di pagamento di un assegno mensile da valere quale contributo per il mantenimento della ex moglie.

1.2. – Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5; per non avere la Corte d’Appello accertato quale fosse il tenore di vita della resistente durante il matrimonio, e quale pregiudizio sia per lei conseguito dal divorzio.

1.3. – Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5; per non avere la Corte di merito correttamente valutato le condizioni dei coniugi, in riferimento alla sua persona.

1.4. – Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5; per non avere la Corte veneta correttamente valutato le condizioni dei coniugi, in riferimento alla persona dell’ex consorte.

1.5. – Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5; per non avere la Corte territoriale tenuto conto, nel valutare la disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza da parte dell’ex moglie e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, le iniziative imprenditoriali, rivelatesi antieconomiche, da lei intraprese.

1.6. – Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5; per non avere la Corte d’Appello tenuto conto delle ragioni della intervenuta separazione dei coniugi, di cui si era resa responsabile la odierna controricorrente, analizzandole sotto il profilo delle “ragioni della decisione”, e comunque delle “condizioni dei coniugi”.

1.7. – Con il settimo motivo di impugnazione il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5. La Corte territoriale avrebbe effettuato erronee valutazioni circa le condizioni reddituali degli ex coniugi. Nessun valore, ai fini della stima della sua capacità patrimoniale, può infatti attribuirsi al dato che egli avesse sempre correttamente corrisposto gli assegni per la odierna controricorrente ed i figli, perchè vi era tenuto per legge. Inoltre, la valutazione della Corte territoriale di inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi da lui prodotte risulta anch’essa errata e superficiale. Annotava la Corte veneta che la Guardia di Finanza aveva accertato un volume di affari elevato relativo alla sua attività di Avvocato, ma non ha tenuto alcun conto delle spese che era stato necessario sostenere, con la conseguenza che, detratte queste, le sue dichiarazioni dovevano considerarsi attendibili, e comunque il giudice impugnato non aveva “considerato le proprietà immobiliari della B. risultanti da tali informazioni”. Inoltre la Corte ha sopravvalutato le disponibilità di fondi in conto corrente del ricorrente (negli anni dal 1998 al 2001) ed il rilievo della proprietà di autovettura Mercedes diesel 220, del 1994 e necessitante manutenzione, tanto da avere un valore di Euro 5.500,00.

1.8. – Con l’ottavo motivo di impugnazione il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5; per non avere la Corte territoriale adeguatamente valutato il contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune. Si tratta di un elemento di valutazione espressamente indicato dalla legge, che la Corte veneta ha però omesso di considerare.

1.9. – Con il nono motivo di impugnazione il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5; per non avere la Corte veneta correttamente valutato la condizione economica della ex moglie, omettendo di considerare che ella ha goduto dell’usufrutto su somme di proprietà dei figli minori (Lire 44.722.750), ha percepito la somma di Euro 160.000,00 e ha contratto un mutuo con rata di Lire 1.429.329, gesto sintomatico di adeguata condizione reddituale.

1.10. – Con il decimo motivo di impugnazione il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5; per non avere la Corte territoriale tenuto conto che pure i figli minori sono tenuti, a sensi dell’art. 315 cod. civ., a contribuire alle esigenze della famiglia, liddove risulta pacifico che i suoi figli erano proprietari della somma di Lire 44.722.750.

1.11. – Con l’undicesimo motivo di impugnazione il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 147,156 e 447 c.c. e art. 545 c.p.c.; per avere la Corte d’Appello negato il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente versate a seguito della modifica dell’importo dell’assegno di cui è stato gravato per il mantenimento di ciascun figlio, ridotto da Euro 800,00 ad Euro 700,00, senza distinguere tra la componente alimentare (irripetibile) da quella non avente tale natura.

1.12. – Con il dodicesimo motivo di impugnazione il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 166e 343 c.p.c.; per avere la Corte lagunare rigettato l’appello incidentale introdotto da controparte, sebbene lo stesso fosse stato proposto fuori termine, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. In caso di impugnazione incidentale di controparte nel giudizio di cassazione, pertanto, il ricorrente ha domandato dichiararsi l’inammissibilità dell’appello incidentale.

1.13. – Con il primo motivo di ricorso incidentale la controricorrente contesta, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quindi), per avere la Corte territoriale rigettato l’appello incidentale, proposto per conseguire l’incremento dell’ammontare dell’assegno di mantenimento che il ricorrente deve corrispondere in favore dell’ex moglie e dei figli, anzi riducendo l’importo mensile dovuto per questi ultimi. La decisione della Corte d’Appello appare contraddittoria perchè, dopo aver accertato che sussiste una notevole sproporzione tra le condizioni economiche degli ex coniugi, riconosciuta pure la non completa attendibilità della documentazione (dichiarazioni dei redditi) prodotta da controparte, ne fa poi discendere che non può farsi luogo ad un aumento dell’assegno in favore della ex moglie, senza disporre ulteriori accertamenti tributari, sebbene fossero stati richiesti. Altrettanto deve affermarsi in materia di ammontare dell’assegno per i figli, addirittura ridotto, senza tener conto delle accresciute necessità dipendenti dal loro stato di studenti universitari.

1.14. – Con il secondo motivo di ricorso incidentale la controricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè la violazione di legge, in materia di governo delle spese di lite. Il Tribunale aveva infatti compensato tra le parti le spese del primo grado di giudizio per il 50%, ponendo il residuo a carico del P., sebbene quest’ultimo fosse risultato completamente soccombente, e la statuizione era stata fatta oggetto di appello incidentale. La Corte di merito, però, non solo non ha accolto l’impugnativa, ma ha pure ripetuto la medesima statuizione in relazione al secondo grado del giudizio, dichiarando compensate per metà le spese di lite e gravando l’ex marito del residuo, sebbene egli avesse chiesto l’eliminazione dell’assegno per la moglie e la significativa riduzione dell’importo per i figli, domande in relazione alle quali era risultato soccombente.

2.1. – Con il primo motivo il ricorrente, in sostanza, contesta alla Corte d’Appello di aver ritenuto che alla ex moglie spettasse un assegno divorzile. La Suprema Corte ha recentemente avuto occasione di chiarire, in materia di assegno divorzile richiesto dall’ex coniuge, che il giudice deve innanzitutto provvedere a valutare, l’an debeautur, cioè se il riconoscimento del diritto all’assegno competa all’istante. Ha specificato, infatti, il Giudice di legittimità, che “Il giudice del divorzio, richiesto dell’assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi… deve verificare, nella fase dell'”an debeatur”, se la domanda dell’ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di “mezzi adeguati” o, comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge” (Cass. sez. 1, sent. 10.5.2017, n. 11504).

A tal proposito la Corte d’Appello ha accuratamente descritto le modeste capacità economiche della ex moglie, insufficienti ad assicurarle di poter vivere un’esistenza libera e dignitosa, provvedendo anche a quantificare il reddito netto mensile di una donna di età ormai matura, in termini che neppure sono stati contestati dal ricorrente. Non ha mancato, la Corte territoriale, di valutare le possibilità lavorative della B., che continua a svolgere lavori saltuari ed ha quale unico reddito certo su cui poter contare la pensione sociale, ed è donna ultrasessantenne che ha dovuto pure far fronte a non irrilevanti problemi di salute. Il ricorrente, in definitiva, non ha cura di contestare specificamente la motivazione adottata dalla Corte d’Appello sul punto, ma domanda di rinnovare il giudizio di merito, anche valorizzando episodi relativi a rapporti con i figli avvenuti una decina di anni prima.

La Corte d’Appello veneta si è attenuta alla normativa vigente e pure alla giurisprudenza della Corte di legittimità, e la sua valutazione non merita censura.

Il motivo di ricorso deve essere perciò respinto.

2.2. – 2.3. – 2.4. – 2.5. – 2.6. – 2.7. – 2.8. – 2.9. – 2.10. – I motivi dal secondo al decimo proposti dal ricorrente possono essere trattati insieme, perchè attengono tutti alla quantificazione dell’assegno divorzile, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5. Il ricorrente opera riferimento a tutti ed a ciascuno dei parametri indicati dalla norma di legge appena ricordata, più altri che ritiene di poter dedurre dalla normativa vigente, e contesta la mancata valutazione analitica di ciascuno degli stessi da parte della Corte di merito. Riassuntivamente contesta: la mancata valutazione del tenore di vita dei coniugi nel corso del matrimonio ed il mancato accertamento del deteriorarsi delle condizioni della ex moglie a seguito del divorzio. La erronea ed unilaterale valutazione delle condizioni di salute dei coniugi, avendo la Corte territoriale ritenuto appartenere al notorio che l’intervento di mastectomia cui aveva dovuto sottoporsi la B. avesse conseguenze invalidanti, trascurando del tutto le conseguenze invalidanti della patologie di cui lui ricorrente aveva documentato di soffrire. Critica, ancora, la omessa considerazione degli effetti prodotti sulle condizioni economiche della famiglia dalle fallimentari iniziative imprenditoriali assunte dalla controparte. Contesta, inoltre, l’erronea stima delle condizioni reddituali degli ex coniugi, e del contributo dato da ciascun (ex) coniuge alla formazione del patrimonio familiare. Critica, infine, la mancata valutazione, tra i redditi di cui disponeva la ex moglie, dell’usufrutto di cui era titolare in relazione a somma di denaro di proprietà dei figli minori, nonchè la mancata contribuzione di questi ultimi alle esigenze della famiglia mediante utilizzo del loro patrimonio.

Occorre allora osservare che la contestazione appare proposta – pur nella sommatoria delle critiche, le quali mancano peraltro di un momento di sintesi – in violazione dei canoni ermeneutici consolidati indicati da questa Corte. La Cassazione ha infatti già avuto modo di chiarire ripetutamente, fin da epoca risalente, che il giudice del merito, nel quantificare l’importo dell’assegno divorzile, non è tenuto ad avvalersi di tutti i criteri indicati alla L. n. 898 del 1970, art. 5, essendo invece necessario che il giudice dia adeguata giustificazione delle sue valutazioni (Cass. S.U., sent. 29.11.1990, n. 11490), e pertanto “deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione da parte del giudice che dia adeguata giustificazione della propria decisione, di tutti, contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati alla L. n. 898 del 1970, art. 5”, con la conseguenza che da taluni parametri (nel caso di specie le “ragioni della decisione”) il giudice del merito può anche prescindere” (Cass. sez. 1, sent. 16.5.2005, n. 10210), con scelta discrezionale non sindacabile in sede di legittimità.

Sembra opportuno chiarire, innanzitutto, che il peggioramento delle condizioni economiche delle parti a seguito della separazione o del divorzio può ben essere frutto di valutazione prognostica da parte del giudice, in assenza di accertamento in senso contrario.

Appare inoltre infondata, e pure parzialmente inammissibile per come proposta, la contestazione mossa dal ricorrente alla Corte di merito per non aver tenuto conto di documentazione da lui prodotta in materia di condizioni reddituali delle parti. Il giudice dell’appello, infatti, ha osservato che le documentazioni prodotte dal ricorrente apparivano “per la maggior parte generiche o riguardanti aspetti pacifici, o riferiti ad epoche passate ed oramai superati”, e non ha mancato di spiegare che comunque, tenuto conto dell’età della ex moglie, ultrasessantenne, oltre che delle sue disagiate condizioni di salute, non appariva ragionevole ritenere che ella possa avere accesso a redditi significativamente maggiori nel futuro. Queste dettagliate valutazioni non sono state contrastate con critica specifica dal ricorrente, che neppure ha indicato le ragioni specifiche le quali potessero indurre a ritenere decisivi per il giudizio uno o più dei documenti prodotti.

La Corte d’Appello di Venezia ha ritenuto invero di valorizzare in misura preponderante, tra i vari criteri legali utilizzabili ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile, la comparazione delle condizioni economiche delle parti, esprimendo un giudizio consentito e, poichè adeguatamente motivato, neppure sindacabile in sede di legittimità (Cass. sez. 1, sent. 16.7.2004, n. 13169, conf. Sez. 1, sent. 28.4.2006, n. 9876).

Il ricorrente, ancora, invoca la mancata considerazione della documentazione sanitaria prodotta ed attestante le patologie da cui è affetto. Occorre però osservare che l’impugnante non ha neppure prospettato, e quantificato, quale sia l’incidenza delle malattie di cui soffre sulle sue capacità reddituali.

Ha poi contestato l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui, essendo pacifico che la ex moglie abbia dovuto sottoporsi ad intervento chirurgico di mastectomia, può considerarsi un dato di comune esperienza che tale operazione abbia esiti invalidanti. Ora, la contestazione del fatto notorio cui abbia operato riferimento il giudice del merito nella sua decisione è consentita, entro limiti, nel giudizio di legittimità, qualora possa intendersi come rivolta a contestare un’inesatta nozione del notorio, e pertanto, nel caso di specie, a negare possa considerarsi nozione di comune esperienza che l’operazione di mastectomia sortisca effetti di regola invalidanti. Qualora invece, come nel caso di specie, il ricorrente abbia inteso contestare la corrispondenza al vero del preteso fatto notorio o, ancor più specificamente, la sua applicabilità al caso concreto – nella documentazione prodotta dal ricorrente risulta allegato (in due copie) il parere espresso da un medico specialista in ordine alla specifica mastectomia subita dalla odierna controricorrente – ricorre la contestazione di un errore di percezione, e pertanto la critica di un vizio revocatorio (Cass. sez. 3, sent. 17.9.2005, n. 18446) della decisione della Corte d’Appello, non suscettibile di critica nel giudizio di legittimità.

Quanto all’affermato ridotto contributo assicurato dalla ex moglie alla formazione del patrimonio familiare, anche in conseguenza dell’insuccesso imprenditoriale della B., la Corte d’Appello ha osservato che lo stesso, come pure la cessazione dell’attività lavorativa dipendente della donna, si colloca in coincidenza temporale con i ricordati problemi di salute. Del resto il patrimonio familiare, come residuato alla fine del matrimonio, appare di modesta consistenza. Sembra peraltro meritorio che la madre abbia avvertito la necessità, nonostante le difficoltà economiche, di contrarre un mutuo (in lire, nell’anno 1999) per assicurare a sè ed ai figli, cui è stata attribuita la proprietà dell’immobile, una casa in cui vivere. Il contratto di mutuo, peraltro, aveva durata di quindici anni, e dovrebbe pertanto essere stato ormai estinto.

Non risulta peraltro riscontrata la ripetuta affermazione del ricorrente secondo cui nelle informazioni fornite dalla Guardia di Finanza (prot. 7437/26) risulterebbe documentata la proprietà di un appartamento in favore della controricorrente. Dal documento, appositamente allegato in copia al ricorso, il dato non si evince.

La Corte di merito dà quindi atto che la odierna controricorrente continua a prestare quei lavori, saltuari, che una persona non specializzata ed ultrasessantenne può trovare. Anche le contestazioni della valutazione delle capacità economiche del ricorrente operata dalla Corte di merito appaiono infondate. La Corte di merito, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il P., noto Avvocato con avviata attività professionale, non potesse percepire solo i modesti redditi da lui dichiarati, poche decine di migliaia di Euro annui, dovendo anche tenersi conto che, nell’anno interessato dalle indagini tributarie, la Guardia di Finanza aveva accertato che l’odierno ricorrente aveva registrato un volume d’affari di circa 200.000,00 Euro. Il ricorrente oppone che la differenza tra il volume d’affari ed il reddito dichiarato dipende dalle spese che ha dovuto sostenere, ma avrebbe dovuto provvedere a documentarle adeguatamente, nei termini di legge e nel corso del giudizio di merito.

Neppure meritano accoglimento le critiche rivolte alla mancata stima, tra i redditi della ex moglie, dei proventi dell’usufrutto goduto sulla somma di Lire 44.722.750, di proprietà dei figli. Invero il valore di questi frutti non è stato neppure quantificato dal ricorrente, le cui contestazioni mancano ancora di specificità, e comunque appare di importo non rilevante. Il modesto ammontare del denaro di cui i figli sono proprietari induce a ritenere corretta pure la valutazione della Corte d’Appello, la quale ha implicitamente ritenuto che non fosse con quei soldi che occorreva provvedere ai bisogni della famiglia.

I motivi di ricorso devono essere pertanto respinti.

2.11. – Con l’undicesimo motivo il ricorrente critica la Corte d’Appello per non aver disposto la restituzione in suo favore delle somme che avrebbe indebitamente versato, essendo stato ridotto il contributo mensile di cui è stato onerato per il mantenimento dei figli. Questa Corte, in materia e con giurisprudenza consolidata, ha statuito che “il contributo per mantenere il figlio maggiorenne convivente, non in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento, che il coniuge – divorziato o separato – ha diritto ad ottenere, iure proprio, dall’altro coniuge, è destinato, fino all’esclusione di esso, o alla riduzione dell’ammontare, con decisione passata in giudicato, ad assicurare detto sostentamento del figlio beneficiario, per cui dalla eventuale decisione di revoca o riduzione non può derivare la ripetibilità di somme già percepite dal coniuge avente diritto, non avendo egli l’obbligo di accantonarle in previsione dell’eventuale revoca o riduzione del corrispondente assegno, riconosciuto con provvedimenti giudiziali, ancorchè non definitivi” (Cass. sez. 1, sent. 25.6.2004, n. 1863, conf. Cass. sez. 1, ord. 20.7.2015, n. 15186), e la Cassazione ha pure chiarito la ratio dell’affermazione, spiegando che le somme corrisposte per il mantenimento, e già versate, non sono ripetibili dovendo “presumersi, in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale”, Cass. sez. 1, sent. 20.3.2009, n. 6864.

Il motivo di ricorso deve essere pertanto respinto.

2.12. – Con il dodicesimo motivo il ricorrente ha criticato la Corte di merito per non aver dichiarato inammissibile il ricorso incidentale tardivo proposto da controparte, limitandosi a rigettarlo. La Suprema Corte ha già avuto modo di rilevare che “il rito camerale, previsto per l’appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, come, da un lato, non preclude la proponibilità dell’appello incidentale, anche indipendentemente dalla scadenza del termine per l’esperimento del gravame in via principale, così, dall’altro, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato, per la relativa proposizione, dell’art. 343 c.p.c., comma 1, dal momento che il principio del contraddittorio viene rispettato, in appello, per 11 solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest’ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, da svolgere sia in sede di udienza camerale sia al termine dell’inchiesta”, Cass. sez. 1, sent. 20.1.2006, n. 1179. La conseguenza della proposizione tardiva dell’appello incidentale nel corso del giudizio di divorzio, pertanto, non è l’inammissibilità del gravame. Tuttavia la tardiva proposizione avrebbe legittimato il ricorrente a domandare un differimento della udienza per meglio articolare la propria difesa (Cass. sez. 1, sent. 8.8.2013, n. 18973), istanza che il P. neppure prospetta di aver tempestivamente proposto.

Il motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato.

2.13. – Con il primo motivo di ricorso incidentale la controricorrente contesta il vizio di motivazione per contraddittorietà della decisione della Corte d’Appello, che ha prima riconosciuto la notevole sproporzione economica tra le parti ed ha poi affermato che, “in assenza di una chiara e convincente documentazione reddituale e patrimoniale del P., non sussistono le condizioni per riconoscere alla B. un incremento dell’assegno”, senza disporre le pur richieste ulteriori indagini patrimoniali. Le espressioni utilizzate dalla Corte di merito possono ingenerare dubbi interpretativi, ma la valutazione operata non appare meritevole di censura. La Corte territoriale ha stimato le condizioni reddituali delle parti sul fondamento della documentazione prodotta dalle stesse, nonchè delle indagini patrimoniali espletate a mezzo della Polizia tributaria, disponendo pertanto di un quadro documentale sufficientemente ampio. Ha quindi quantificato i redditi percepiti da ciascuna parte ed ha provveduto a confrontarli. In considerazione della disparità delle capacità patrimoniali delle parti, ha determinato, confermando la decisione di prime cure, l’ammontare dell’assegno che l’ex marito deve corrispondere mensilmente quale contributo per il mantenimento della ex moglie, esprimendo un giudizio di merito, ampiamente motivato, che non è suscettibile di contestazione in sede di legittimità. In ordine alla mancata disposizione di ulteriori indagini patrimoniali occorre rilevare, a parte il fatto che le indagini sono state svolte e non sono state indicate le ragioni che potessero indurre a ritenere necessario disporne la ripetizione, che il motivo di contestazione difetta per questo aspetto di specificità, perchè non risultano specificamente indicati gli atti processuali nell’ambito dei quali la richiesta di rinnovo delle indagini è stata proposta e confermata.

In ordine alla analoga contestazione relativa alla illogica riduzione dell’assegno di mantenimento da corrispondersi per ciascun figlio, da 800,00 a 700,00 Euro mensili, la Corte d’Appello ha spiegato che la somma fissata in primo grado “appare sostanzialmente congrua”, ed ha però ritenuto equo disporne una modesta riduzione, in considerazione della parte del mantenimento che deve essere fornita dalla madre la quale, sebbene in misura minore rispetto al padre, dispone comunque di redditi propri, anche accertati nell’ammontare. Questo giudizio di fatto, coerentemente motivato, non merita censure.

Il motivo di ricorso incidentale deve essere pertanto rigettato.

2.14. – Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la controricorrente contesta la decisione della Corte di merito, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, per aver rigettato l’appello incidentale in materia di spese di lite adottata dal giudice di primo grado, che ne ha disposto la compensazione per metà, gravando delle ulteriori l’odierno ricorrente. Contesta, poi, che il medesimo governo delle spese di lite sia stato previsto anche all’esito del giudizio di appello. Occorre anzitutto ricordare che appare corretta la previsione che le spese di lite siano fatte gravare in misura maggiore sulla parte più ampiamente soccombente, in questo caso l’odierno ricorrente che aveva domandato in entrambi i gradi del giudizio, tra l’altro, escludersi del tutto l’assegno per la moglie e contenersi in un importo minore l’assegno da valere quale contributo per il mantenimento dei figli. Deve anche tenersi presente, però, la parziale soccombenza della odierna controricorrente, che aveva domandato il riconoscimento di assegni di mantenimento di importo più elevato, per sè e per i figli.

Tanto premesso, secondo costante orientamento di questa Corte, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese di lite. E’ la verifica del rispetto di tale principio che compete alla Suprema Corte, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 14349/12, nn. 17145 e 25270 del 2009), sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti.

Anche questo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato.

Tenuto conto della complessità della materia trattata, nonchè della reciproca soccombenza delle parti, appare equo dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Dispone, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2018

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