Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4090 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4090 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: VALLE CRISTIANO

ORDINANZA

sul ricorso 5379-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
4743

MAGNIFICO DOMENICO ROSARIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 701/2013 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 25/02/2013 R.G.N. 374/2007.

Data pubblicazione: 20/02/2018

Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata
del 28 novembre 2017, dal consigliere relatore Cristiano Valle.
Rilevato che:
la Corte di appello di Bari, con sentenza pubblicata il 21 febbraio 2013, ha
accolto l’appello proposto da Domenico Magnifico avverso la sentenza del

dell’apposizione del termine a contratto a tempo determinato;
avverso la detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane
s.p.a., censurandola con plurimi motivi;
Domenico Magnifico è rimasto intimato;
ritenuto che i motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati
stante la loro connessione;
la sentenza impugnata ha ritenuto che la causale apposta al contratto a tempo
determinato intercorso tra Poste Italiane s.p.a. e Domenico Magnifico dal 2
febbraio 2002 al 30 aprile dello stesso anno fosse generica;
il ricorso censura detta statuizione con cinque motivi, affermando che la
causale giustificativa “esigenze tecniche organizzative e produttive anche di
carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi
comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio,
anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti
all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi
nonché all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre,
11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002” fosse adeguatamente specifica e in ogni
caso per mancato esame di fatti rilevanti e per mancata ammissione delle
richieste istruttorie e per avere liquidato un importo eccessivo a titolo di
indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. in
relazione agli artt. 4, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001, 2697 c.c., 115 e 116,
244, 253 e 421 c.p.c., e dell’art. 32 comma 5 della I. n. 183 del 2010;
essi sono infondati;
1
oltre intestazione

Tribunale di Foggia di rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

i primi quattro motivi di ricorso non sono idonei ad incrinare la motivazione
della sentenza impugnata che ha adeguatamente ricostruito il quadro
normativo di riferimento, avuto riguardo al complessivo sistema delineato dal
d.lgs. n. 368 del 2001, rilevando che, pur a fronte di una sostanziale
liberalizzazione delle causali giustificativa del termine, in ogni caso permane a
carico del datore di lavoro l’onere di indicare specificamente le dette ragioni e

in relazione alla sua specifica posizione lavorativa, sia in punto di ufficio di
destinazione che di mansioni e tanto in conseguenza del dedotto – da parte di
Poste italiane s.p.a. – processo di ridistribuzione delle risorse sul territorio;
la pronuncia gravata ha altresì ritenuto irrilevante il capitolato istruttorio di
Poste italiane s.p.a., in quanto meramente confermativo, senza adeguati
addentellati fattuali, della causale contrattuale;
la sentenza ha, infine, rilevato che alla nullità del termine consegue non
l’invalidità dell’intero contratto bensì della sola clausola appositiva, in
applicazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., uniformandosi, in tal modo, alla
prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7244 del 2014, da ultimo,
quale espressione di un orientamento costante);
alla statuizione di infondatezza dei primi quattro motivi di ricorso consegue
l’infondatezza di quello relativo all’applicazione dell’art. 32 della I. n. 183 del
2010;
il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;
alla circostanza dell’essere il Magnifico rimasto intimato consegue la mancata
statuizione sulle spese di lite;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, deve darsi
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13;

2
oltre intestazione

di comprovarne la sussistenza, con riferimento al singolo lavoratore assunto e

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d. P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,
sezione IV lavoro, in data 28 novembre 2017.

ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

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