Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4090 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 18/02/2020), n.4090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 784-2019 proposto da:

CONSORZIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato PUNZI

ANTONIO, presso il cui studio a Roma, viale Bruno Buozzi 99,

elettivamente domicilia per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A., rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente

domiciliato presso il proprio studio a Roma, via Filippo Ermini 68;

– controricorrente –

nonchè

FALLIMENTO CONSORZIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato

PUNZI ANTONIO, presso il cui studio a Roma, viale Bruno Buozzi 99,

elettivamente domicilia per procura speciale in calce alla memoria

di costituzione

– interventore –

avverso la sentenza n;. 6262/2018 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata l’8/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Roma, con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. in data 4/12/2017, ha condannato il Consorzio (OMISSIS) al pagamento, in favore dell’avv. A.A., della somma di Euro 812.968,11, quale compenso per l’attività svolta in diversi procedimenti giudiziari, sulla base della convenzione stipulata inter partes.

Il Consorzio ha proposto appello al quale ha resistito l’avv. Arredi.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello.

La corte, in particolare, ha ritenuto che “l’ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. non è ex professo appellabile D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14…” anche nel caso in cui il cliente dell’avvocato si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa ma sollevi contestazioni in ordine all’esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all’an debeatur.

Il Consorzio (OMISSIS), con ricorso notificato in data 20/12/2018, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 22/10/2018.

Hanno resistito I.R., I.F., In.Fe. ed M.A.P., nella qualità di eredi di I.M., deceduto il 25/9/2018, con controricorso notificato in data 21/1/2019.

Con memoria notificata il 5/12/2019 si è costituito il fallimento del Consorzio (OMISSIS), dichiarato con sentenza del tribunale di Roma del 17/6/2019, facendo proprio il motivo del ricorso proposto dal Consorzio stesso e le relative conclusioni.

Il fallimento e l’avv. A.A. hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il ricorrente, con l’unico motivo articolato, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 339 e 702-quater c.p.c. e del principio dell’apparenza in ordine all’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto inammissibile l’appello proposto dal consorzio appellante.

1.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello non ha dato rilevanza alla natura assunta dal procedimento nel suo concreto svolgersi.

1.3. La controversia, infatti, è stata introdotta dall’avv. Arredi con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. ma senza alcun riferimento alla speciale procedura disciplinata dalla L. n. 794 del 1942, art. 28 e dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14. L’istante, quindi, non ha introdotto un procedimento sommario speciale disciplinato dal comb. disp. del citato D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3,4 e 14, bensì un procedimento di cognizione nelle forme del rito sommario.

1.4. Il tribunale, del resto, ha definito il procedimento con il rito sommario ordinario previsto dall’art. 702-bis c.p.c. ed in composizione monocratica.

1.4. La corte d’appello, quindi, ha concluso il ricorrente, lì dove ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello sul rilievo che “l’ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. non è ex professo appellabile D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14 …”, non si è attenuta il principio per cui, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. Lo svolgimento del processo nelle forme del procedimento sommario ordinario, infatti, comporta che, a prescindere dal fatto che tale scelta sia o meno corretta, l’ordinanza è appellabile secondo le regole generali.

2. Ritiene la Corte che il ricorso non presenta l’evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., nn. 1 e 5.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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