Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4090 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. I, 09/02/2022, (ud. 30/11/2021, dep. 09/02/2022), n.4090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29314/2020 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliato presso la cancelleria civile

della Corte di Cassazione, rappres. e difeso dall’avv. Pasquale

Spinacelli, dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in

atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappres. e difende.;

– resistente –

avverso la sentenza n. 434/2020 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 01/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

S.O., cittadino della Nigeria, impugnò l’ordinanza del Tribunale di Perugia che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria. La Corte territoriale, con sentenza del 22.9.20, ha rigettato l’appello, osservando che: l’istante aveva reso dichiarazioni inattendibili e non coerenti, circa persecuzioni subite da parenti del padre deceduto (fatti per i quali le autorità del suo paese avevano ritenuto le accuse infondate), comunque non integranti neppure astrattamente i requisiti dello status di rifugiato; non ricorrevano, nella regione di provenienza del ricorrente, i presupposti della protezione sussidiaria per l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato, sulla base della fonte esaminata; non sussistevano i presupposti della protezione umanitaria per mancanza di condizioni individuali di vulnerabilità, considerando altresì che l’appellante aveva parenti nella città di provenienza.

S.O. ricorre in cassazione con due motivi. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il primo motivo deduce la nullità della sentenza, per aver la Corte d’appello reso una motivazione apparente sulla protezione umanitaria, a fronte delle allegazioni afferenti alla critica situazione nigeriana per la diffusione della pandemia Covid19.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 8 Cedu, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, artt. 11 e 28, art. 32, art. 8, comma 3, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 116 c.p.c., in quanto la Corte d’appello, ai fini della protezione umanitaria, non aveva effettuato la comparazione tra la condizione attuale del ricorrente con quella in cui versava al momento dell’allontanamento dalla Nigeria.

Il ricorso è inammissibile. Invero, la procura speciale rilasciata dal ricorrente è da ritenere nulla in quanto non contiene la certificazione della data del rilascio, come prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13. Al riguardo, la recente sentenza delle SU ha affermato che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (Cass., SU, n. 15177/21).

Inoltre, va osservato che, con la recente sentenza n. 13 del 20.1.2022, la Corte Cost. ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, sesto periodo.

Nulla per le spese, atteso che il Ministero non ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

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