Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 409 del 13/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 13/01/2020), n.409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21574-2018 proposto da:

D.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO

IROLLO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 478/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 478/2018, resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva rigettato la domanda di D.M.A. diretta al riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere le provvidenze di invalidità civile.

Il tribunale aveva ritenuto, all’esito delle indagini peritali svolte nella fase dell’accertamento, che, pur accertata la patologia denunciata, la percentuale invalidante fosse pari al 58%.

Avverso tale decisione la D.M. proponeva ricorso affidato a tre motivi. L’Inps rimaneva intimata

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 445 bis c.p.c., della L. n. 118 del 1971, art. 13, del D.M. n. 47 del 1992, nonchè error in procedendo e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4.5), per aver, il Tribunale erroneamente valutato che il ricorrente, pur affetto da obesità grave, avesse una invalidità commisurata al 58%.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione, nonchè error in procedendo e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4.5), per aver, il Tribunale omesso di valutare il disturbo alimentare da cui era affetta la D.M..

3) Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 195 c.p.c., comma 3, ed all’art. 445 bis c.p.c., per aver, il tribunale, erroneamente ritenuto che non fosse possibile contestare i risultati della ctu in sede di giudizio di opposizione. A tal riguardo il primo giudice aveva valutato tardivo il deposito di una consulenza di parte effettuato in sede di ricorso introduttivo del giudizio ordinario a seguito della opposizione.

Il motivo risulta fondato. Questa Corte ha chiarito che ” prevedendo l’art. 445 bis c.p.c., comma 4, esclusivamente l’obbligo per le parti di dichiarare, entro il termine fissato dal giudice, la mera volontà dici contestare le conclusioni del CTU e non di esprimere in quella sede le ragioni del dissenso, solo la mancata specificazione di queste ultime nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione tempestivamente depositato comportano l’inammissibilità del ricorso medesimo” (Cass.n. 5796/2018, Cass. n. 12332/2015).

Il principio espresso evidenzia come la contestazione delle conclusioni peritali non debba necessariamente essere accompagnata da una specifica indicazione delle ragioni del dissenso, essendo invece queste necessarie nella successiva fase della opposizione nella quale la parte opponente ha l’onere di indicare gli eventuali distonie e/o errori diagnostici rilevati. In ragione di ciò il giudice della fase cognitiva avrebbe dovuto valutare nel merito la consulenza di parte contenente le critiche alle precedenti risultanze peritali ed eventualmente e motivatamente deciderne la ininfluenza rispetto alla pregressa indagine; non poteva invece escluderne la rituale produzione essendo la fase della opposizione successiva alla contestazione deputata ad una attenta e ponderata valutazione delle ragioni della opposizione. Il motivo deve pertanto essere accolto non avendo, il tribunale di Napoli Nord, fatto buon uso degli esposti principi.

I primi due motivi inerenti critiche alla valutazione della ctu risultano assorbiti. La sentenza deve quindi essere cassata e rinviata la causa al Tribunale di Napoli Nord, diverso giudice, perchè, in adesione ai principi enunciati, provveda a decidere la controversia anche con riguardo alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Napoli Nord, diverso Giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020

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