Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4089 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. I, 22/02/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 22/02/2010), n.4089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29413-2008 proposto da:

N.D. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

N.D.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

03/12/2007; n. 53031/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2009 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte osserva quanto segue:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

N.D. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tredici motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Roma dep. il 3.12.07 con cui il Ministero della Giustizia veniva condannato ex lege n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 1100,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo durato quanto al primo grado dal gennaio 2000 al settembre 2004 ed il cui appello proposto nel luglio 2005 era ancora pendente alla data di presentazione del ricorso (giugno 2006).

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso ed ha proposto altresì ricorso incidentale..

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo di primo grado di circa un anno e mezzo sulla base di una durata ragionevole di anni tre, mentre ha ritenuto non superato il limite di ragionevolezza per il giudizio di appello.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal Ministero della Giustizia. La stessa è infondata.

Il mandato a margine del ricorso, fa espresso riferimento al giudizio di cassazione e, anche se prevede un ampio riferimento ad altre fasi di giudizio, non emergono elementi che possano far ritenere che lo stesso sia stato conferito in data anteriore alla decisione impugnata.

Con il primo motivo del ricorso principale si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv. di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu.

Il motivo appare inammissibile, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il secondo motivo si lamenta la errata individuazione del periodo di normale durata del processo.

Anche tale motivo è inammissibile. Lo stesso è basato sulla astratta e tautologica affermazione che la giusta durata del processo – stante la sua natura previdenziale – avrebbe dovuto essere di due anni per il primo grado ed uno e mezzo per il secondo, senza chiarire in riferimento alla fattispecie in esame le ragioni per cui si sarebbe dovuto adottare tale criterio.

E’,infatti,noto che i termini stabiliti dalla Cedu non sono rigidi ma costituiscono dei criteri di riferimento che possono quindi essere, entro certi limiti, adattati con valutazione del giudice al caso concreto, e che la natura previdenziale di una causa non comporta di per sè l’applicazione di un termine di durata ragionevole ridotto, dipendendo tale determinazione pur sempre dalla valutazione della complessità della causa rimessa al giudice in ordine alla quale non si rinviene nel motivo alcuna censura.

Con il terzo ed il quarto motivo si deduce la insufficienza della liquidazione del danno (1.100,00 Euro per un anno e mezzo di ritardo).

I motivi sono altresì infondati, in riferimento alla quantificazione dell’indennizzo avendo la Corte d’appello liquidato la somma predetta sulla base di Euro 750 Euro per anno di ritardo discostandosi dai criteri minimi stabiliti dalla Corte Edu sulla base di adeguata motivazione.

La Corte d’appello ha liquidato infatti tale somma ritenendo – sulla base del costante indirizzo espresso da questa Corte – che fosse giustificata dalla modestia della posta in gioco che aveva determinato un limitato patema d’animo al ricorrente e dalla mancata presentazione della istanza di prelievo che denotava uno scarso interesse della parte per il processo.

Con il quinto motivo ed il sesto, si deduce sotto diversi profili il mancato riconoscimento di un bonus di Euro 2.000,00 in ragione della natura previdenziale della controversia.

I motivi sono manifestamente infondati.

La Corte di Strasburgo ha, infatti, affermato il principio che il bonus in questione debba essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha poi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e quelle previdenziali. Tutto ciò non significa che dette cause sono necessariamente di per sè particolarmente importanti con una conseguente liquidazione automatica del bonus in questione, ma che, data la loro natura, è possibile che lo siano con una certa frequenza. Tale valutazione di importanza rientra nella ponderazione del giudice di merito che, come è noto, dispone di una certa discrezionalità nel variare l’importo di indennizzo per anno di ritardo (da mille a millecinquecento salvo limitato discostamento in più o in meno a seconda delle circostanze) e che in tale valutazione, qualora riconosca la causa di particolare incidenza sulla situazione della parte, può arrivare a riconoscere il bonus in questione. Tutto ciò non implica uno specifico obbligo di motivazione essendo tutto ciò compreso in quella che concerne la liquidazione del danno, per cui, se il giudice non si pronuncia sul bonus, implicitamente ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo.

Con i motivi da sette a tredici si censura sotto diversi profili la liquidazione delle spese.

L’ottavo motivo è inammissibile poichè il quesito non pone alcuna questione di diritto limitandosi ad una mera domanda sulla sufficienza o meno della liquidazione delle spese nel caso concreto.

Il settimo e il nono motivo pongono la questione relativa a quali tariffe devono essere applicare ai giudizio di equa riparazione. I motivi sono infondati. E’ giurisprudenza costante di questa Corte che le spese del giudizio in materia di equa riparazione devono essere liquidate in base alle tariffe dei procedimenti ordinari contenziosi.

Peraltro dal decreto impugnato non risulta in alcun modo che la Corte d’appello si sia discostata da questo criterio non avendo in alcun modo affermato un diverso principio e non desumendosi l’applicazione di quest’ultimo nella liquidazione delle spese effettuata.

E’ altresì infondato il decimo motivo con cui si contesta un difetto di motivazione nella liquidazione delle spese poichè la Corte d’appello ha adeguatamente ripartito sotto il profilo della motivazione le spese tra onorari (600 Euro) e diritti (200 Euro) risultando oltretutto la liquidazione degli onorari conforme ai minimi tariffari in relazione al valore della causa. L’undicesimo motivo è inammissibile per le stesse ragioni di cui al settimo motivo.

Il dodicesimo motivo ed il tredicesimo, con cui si censura che il giudice di merito ha immotivatamente disatteso la nota spese risultano fondati non avendo la Corte d’appello giustificato la liquidazione dei diritti in misura inferiore a quella richiesta.

Il ricorso principale va in conclusione accolto nei termini di cui sopra.

Il ricorso incidentale con cui ci si duole della mancata compensazione delle spese del giudizio di primo grado resta assorbito dovendosi procedere alla riliquidazione delle spese dell’intero giudizio. Il decreto impugnato va di conseguenza cassato in relazione al motivo accolto e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito e, fermo restando l’accoglimento della domanda nei termini già decisi dalla Corte d’appello con la conseguente condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’equo indennizzo, quest’ultima va condannata altresì al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo che si compensano per il presente giudizio nella misura di due terzi in ragione del rigetto della maggior parte dei motivi restando un terzo a carico dell’Amministrazione e per il giudizio di primo grado nella misura di un terzo, restando i due terzi a carico dell’Amministrazione stante l’accoglimento del ricorso per una somma notevolmente inferiore a quella richiesta.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione, assorbito l’incidentale, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate per l’intero in Euro 500, 00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, da compensarsi nella misura di due terzi, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate per l’intero in Euro 960,00 di cui Euro 600,00 per onorari ed Euro 50,00 per spese oltre spese generali ed accessori da compensarsi nella misura di un terzo. Spese tutte distratte in favore dell’avv.to antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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