Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4089 del 16/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.16/02/2017), n. 4089
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22404-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ROMANA PROMOTION S.N.C., EQUITALIA SUD SPA;
– intimate-
avverso la sentenza n. 2941/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA
CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che:
– nella controversia avente ad origine l’impugnazione da parte della Romana Promotion s.n.c. di cartella di pagamento relativa a irap ed iva dell’anno 2007, la C.T.R. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. avverso la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente, riteneva che il Concessionario non avesse legittimazione passiva e che unica parte soccombente dovesse ritenersi l’Agenzia delle Entrate;
– in particolare, il Giudice di appello riteneva di non potere prendere in considerazione le controdeduzioni dell’Agenzia delle Entrate perchè costituenti motivi autonomi di impugnazione che, stante l’appello di Equitalia riferito al solo difetto di legittimazione passiva, avrebbero dovuto essere oggetto di appello incidentale;
– avverso tale capo della sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad unico motivo mentre le intimate non hanno svolto attività difensiva;
– a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni e che il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– la ricorrente – premesso che, con atto intestato controdeduzioni (trascritto integralmente in ricorso), si era tempestivamente costituita nel processo di appello, articolando censure specifiche alla sentenza di prime cure della quale aveva espressamente chiesto la riforma – deduce, con l’unico motivo di ricorso, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54 e dell’art. 112 c.p.c.
– la censura è fondata. L’atto, seppur intitolato controdeduzioni, (come evincibile dal suo contenuto integralmente trascritto in ricorso), contiene specifiche censure alla sentenza di primo grado del quale si chiede la riforma sia nel corpo dell’atto che nelle stesse conclusioni, tant’è che la stessa Commissione regionale nell’interpretarne il contenuto ha affermato trattarsi di motivi autonomi di impugnazione.
– è, pertanto, evidente l’errore in cui è incorso il Giudice di appello nel ritenere tali motivi inammissibili perchè non veicolati attraverso un appello incidentale, laddove il costante orientamento di questa Corte è fermo nel ritenere che non è necessario all’uopo l’uso di “formule sacramentali”, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall’appellato in sede di costituzione risulti chiaramente la volontà di ottenere la riforma della decisione (cfr. Cass. 2752/2012; Cass. 15501/2010; 16222/2014);
– ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale perchè provveda all’esame dell’appello incidentale e regoli le spese di questo giudizio.
PQM
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017