Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4088 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. I, 22/02/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 22/02/2010), n.4088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29408-2008 proposto da:

M.C. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

22/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2009 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte osserva quanto segue:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tredici motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Roma dep. il 3.10.07 con cui il Ministero della Giustizia veniva condannato ex lege n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 2000,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo durato dal 1.12,99 al 15.2.05 svoltosi in primo grado innanzi al pretore di Nola quale giudice del lavoro.

Il Ministero della Giustizia non ha resistito con controricorso.

Osserva:

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole di circa anni due sulla base di una durata ragionevole di anni tre.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv. di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu.

Il motivo appare inammissibile limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il secondo motivo si lamenta la errata individuazione del periodo di normale durata del processo.

Anche tale motivo è inammissibile. Lo stesso è basato sulla astratta e tautologica affermazione che la giusta durata del processo – stante la sua natura previdenziale – avrebbe dovuto essere di due anni per il primo grado ed uno e mezzo per il secondo, senza chiarire in riferimento alla fattispecie in esame le ragioni per cui si sarebbe dovuto adottare tale criterio.

E’, infatti, noto che i termini stabiliti dalla Cedu non sono rigidi ma costituiscono dei criteri di riferimento che possono quindi essere, entro certi limiti, adattati con valutazione del giudice al caso concreto, e che la natura previdenziale di una causa non comporta di per sè l’applicazione di un termine di durata ragionevole ridotto dipendendo tale determinazione pur sempre dalla valutazione della complessità della causa rimessa al giudice in ordine alla quale non si rinviene nel motivo alcuna censura.

Con il terzo ed il quarto motivo si deduce la insufficienza della liquidazione del danno (1.000,00 Euro per un anno di ritardo).

I motivi sono manifestamente infondati essendosi la Corte d’appello attenuta ai parametri di liquidazione Cedu che, come è noto oscillano tra i mille e millecinquecento Euro per anno di ritardo,avendo liquidato l’indennizzo sulla base di Euro 1000 per anno.

Con il quinto motivo ed il sesto, si deduce sotto diversi profili il mancato riconoscimento di un bonus di Euro 2000,00 in ragione della natura previdenziale della controversia.

I motivi sono manifestamente infondati.

La Corte di Strasburgo ha, infatti, affermato il principio che il bonus in questione debba essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha poi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e quelle previdenziali. Tutto ciò non significa che dette cause sono necessariamente di per sè particolarmente importanti con una conseguente liquidazione automatica del bonus in questione, ma che, data la loro natura, è possibile che lo siano con una certa frequenza. Tale valutazione di importanza rientra nella ponderazione del giudice di merito che, come è noto, dispone di una certa discrezionalità nel variare l’importo di indennizzo per anno di ritardo (da mille a millecinquecento salvo limitato discostamento in più o in meno a seconda delle circostanze) e che in tale valutazione, qualora riconosca la causa di particolare incidenza sulla situazione della parte, può arrivare a riconoscere il bonus in questione. Tutto ciò non implica uno specifico obbligo di motivazione essendo tutto ciò compreso in quella che concerne la liquidazione del danno, per cui, se il giudice non si pronuncia sul bonus, implicitamente ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo.

Con i motivi da sette a tredici si censura sotto diversi profili la liquidazione delle spese.

L’ottavo motivo è inammissibile poichè il quesito non pone alcuna questione di diritto limitandosi ad una mera domanda sulla sufficienza o meno della liquidazione delle spese nel caso concreto.

Il settimo e il nono motivo pongono la questione relativa a quali tariffe devono essere applicare ai giudizio di equa riparazione. I motivi sono infondati. E’ giurisprudenza costante di questa Corte che le spese del giudizio in materia di equa riparazione devono essere liquidate in base alle tariffe dei procedimenti ordinari contenziosi.

Peraltro dal decreto impugnato non risulta in alcun modo che la Corte d’appello si sia discostata da questo criterio non avendo in alcun modo affermato un diverso principio.

E’ invece fondato il decimo motivo con cui si contesta un difetto di motivazione nella liquidazione delle spese poichè la Corte d’appello ha liquidato la somma complessiva di Euro cinquecento per le spese di giudizio senza distinguere quali erano attribuite ad onorari e quali a diritti.

L’undicesimo motivo è inammissibile per le stesse ragioni di cui al settimo motivo.

Il dodicesimo motivo ed il tredicesimo, con cui si censura che il giudice di merito ha immotivatamente disatteso la nota spese restano assorbiti dall’accoglimento del nono motivo.

Il ricorso va in conclusione accolto nei termini di cui sopra.

Il decreto impugnato va di conseguenza cassato in relazione al motivo accolto e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito e, fermo restando l’accoglimento della domanda nei termini già decisi dalla Corte d’appello con la conseguente condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’equo indennizzo, quest’ultima va condannata altresì al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo che si compensano per il presente giudizio nella misura di due terzi in ragione del rigetto della maggior parte dei motivi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate per l’intero in Euro 500,00 per onorari oltre Euro 1.000,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, da compensarsi nella misura di due terzi, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 840,00 di cui Euro 480,00 per onorari ed Euro 50,00 per spese oltre spese generali ed accessori.

Spese tutte distratte in favore dell’avv.to antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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