Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4088 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

V.I. residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 62/27/2006 della Commissione Tributaria di

Firenze – Sezione n. 27, in data 16/12/2006, depositata il 20 gennaio

2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2 011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito il Procuratore Generale Dott. Immacolata Zeno.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ricorso iscritto al n. 7184/2008 R.G., è stata depositata la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 62/27/20015, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze, Sezione n. 27, il 16.12.2006 e DEPOSITATA il 20 gennaio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, dichiarando la nullità dell’atto impositivo per avere l’Ufficio esercitato la pretesa fiscale dopo la scadenza del prescritto termine decadenziale.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione:

dell’avviso di liquidazione INVIM Fabbricati a seguito di catastazione ed attribuzione di rendita ai sensi del D.L. n. 70 del 1988, art. 12, convertito in L. n. 154 del 1988, è affidato ad unico motivo, con cui si deduce violazione dell’art. 2935 c.c., L. n. 154 del 1988, art. 12, nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La C.T.R. ha ritenuto fondata l’eccezione, sollevata dal contribuente e già recepita dalla decisione di primo grado, secondo la quale l’Amministrazione finanziaria era a ritenersi decaduta dalla pretesa impositiva, per non averla esercitata entro il perentorio termine di tre anni, a decorrere dalla registrazione dell’atto.

5 – Al quesito posto dal mezzo, deve rispondersi richiamando i pertinenti principi, desumibili da pregresse pronunce secondo cui in tema di imposta di registro, la determinazione delle somme risultanti ancora dovute a seguito della valutazione automatica dell’imponibile – conseguente alla richiesta del contribuente di volersi avvalere di tale criterio, ai sensi del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12 (convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 154) e D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4 – non discende dalla rettifica di un difetto di tassazione derivante da una non corretta dichiarazione del valore degli immobili trasferiti, essendo vincolata all’utilizzo di dati e criteri predeterminati, che il medesimo contribuente ha invocato per la definizione dell’imponibile. Ne consegue che il relativo avviso di liquidazione deve essere notificato non già entro il termine decadenziale di due anni previsto del citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1 bis (che fa esclusivo riferimento all’ipotesi – di cui al precedente art. 52, comma 1 – di notifica dell’atto in conseguenza della rettifica del valore dichiarato o del corrispettivo pattuito), bensì entro il termine decadenziale – stabilito in via generale dal comma 2 del medesimo art. 76 – di tre anni, decorrenti, nel caso di imposta principale, dalla richiesta di registrazione, ovvero dal momento successivo in cui, per effetto della richiesta di attribuzione della rendita catastale, il contribuente abbia ottemperato all’onere posto a suo carico per consentire, attività di liquidazione (Cass. n. 13856/2004, n. 9705/2005, n. 2779/2006, n. 3905/2006).

6 – Nel caso è incontroverso che l’atto di compravendita – che conteneva la richiesta di applicazione delle disposizioni dei citati artt. 12 e 52, per essere l’immobile privo di rendita – è stato registrato il 19.01.1993, mentre l’avviso di liquidazione è stato notificato il 14.02.2001, e quindi oltre il prescritto termine decadenziale, decorrente dalla data di registrazione.

7 – Si propone, dunque, poichè la decisione impugnata, sembra in linea con i richiamati principi, che, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., il ricorso sia trattato in camera di consiglio e rigettato, per manifesta infondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato per manifesta infondatezza;

Considerato che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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